Il regime prevede un’aliquota del 15% ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività, in favore di persone fisiche esercenti arti e professioni ovvero attività d’impresa.
Sino al 31 dicembre 2018 la soglia massima di ricavi per accedere al regime forfettario variava a seconda dell’attività esercitata. Dal 1° gennaio la Manovra (Legge n. 145/2018) ha previsto invece che possono avvalersi dell’agevolazione tutti coloro che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 65 mila euro.
Oltre all’applicazione di una tassazione agevolata, i soggetti che aderiscono al regime forfettario scontano una serie di semplificazioni burocratiche e amministrative. Vediamole nel dettaglio.
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Regime forfettario 2019: semplificazioni IVA
Gli appartenenti al regime forfettario non addebitano l’IVA ai propri clienti e non detraggono quella sostenuta per gli acquisti. Non sono altresì tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA. Esclusi anche spesometro ed esterometro.
Dal punto di vista documentale, i forfettari non hanno l’obbligo di registrare fatture emesse / ricevute e nemmeno i corrispettivi. Esclusa altresì l’emissione della fattura in formato elettronico. Richiesta invece la comunicazione dell’indirizzo PEC o del codice destinatario necessari per ricevere le fatture passive in formato elettronico.
Unici adempimenti sono:
- Numerare e conservare fatture di acquisto e bollette doganali;
- Certificare i corrispettivi;
- Integrare le fatture attive con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta dovuta da versare entro il giorno 16 del mese successivo quello di effettuazione delle operazioni.
Semplificazioni sulle imposte
Chi applica il regime forfettario è esonerato dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili e in generale dei registri previsti da disposizioni tributarie.
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Regime forfettario 2019: assunzione dipendenti
Gli appartenenti al regime forfettario possono assumere personale dipendente o assimilato senza alcun limite di spesa. La Manovra ha infatti eliminato dal 1° gennaio 2019 l’esclusione dall’agevolazione per coloro che nell’anno precedente avessero corrisposto compensi superiori ai 5 mila euro (cancellato anche il tetto dei 20 mila euro per gli investimenti in beni strumentali).
Per quanto concerne il personale dipendente nessuna semplificazione burocratica. I forfettari saranno perciò soggetti agli stessi obblighi previsti per i datori di lavoro in regime fiscale ordinario:
- Comunicazioni obbligatorie di assunzione, proroghe, trasformazioni, cessazioni;
- Stesura contratti di lavoro;
- Tenuta del Libro Unico;
- Denunce annuali (Autoliquidazione INAIL, CU, 770);
- Denunce mensili (modello Uniemens);
- Versamento contributi previdenziali e ritenute fiscali a mezzo modello F24;
- Denunce d’infortunio;
- Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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