Regime forfetario: in scadenza i termini per fruire dell’agevolazione contributiva

Matteo Tambalo 17/02/16
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L’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) aveva introdotto, a decorrere dall’1.1.2015, il regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. forfetario), destinato agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in forma individuale.

Tale regime ha subito alcune modifiche introdotte dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), riguardanti, fra le altre, anche il regime contributivo agevolato opzionale previsto per alcuni soggetti fruitori del regime forfetario, di cui ci si occuperà brevemente nel presente contributo.

La fruizione dell’agevolazione contributiva prevista dalla L. 190/2014, è riservata ai soli imprenditori individuali (con esclusione dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, oppure alle Casse professionali private), che applichino il nuovo regime forfetario ai fini reddituali, possedendo tutte le caratteristiche necessarie.

A seguito delle modifiche della L. 208/2015, dal 2016, l’agevolazione consiste nella determinazione dei contributi dovuti alle predette Gestioni applicando al reddito forfetario (assoggettato ad imposta sostitutiva) “la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”. Al riguardo, la Relazione tecnica al Ddl. di stabilità per il 2016 ha indicato che “la norma stabilisce la reintroduzione del minimale contributivo con riduzione delle aliquote del 35 per cento”.

Al fine di poter fruire dell’agevolazione, è necessario presentare apposita domanda da trasmettere all’INPS, secondo le modalità definite dall’Istituto con la circ. 10.2.2015 n. 29.

In particolare, i soggetti “forfetari” che già esercitavano attività d’impresa al 31.12.2015 devono compilare a pena di decadenza, entro il prossimo 28.2.2016 (non sembrerebbe applicabile a questa ipotesi il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo) il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS, oppure, per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’INPS, il modello cartaceo allegato alla circ. 10.2.2015 n. 29, da consegnare alla sede INPS competente.

Con il messaggio INPS 25.1.2016 n. 286 è stato indicato che la predetta domanda deve essere presentata anche dai soggetti che hanno applicato nel 2015 il regime forfetario e che avevano, a suo tempo, presentato domanda per l’applicazione della previgente agevolazione contributiva; infatti, posto che le domande presentate l’anno scorso “sono state chiuse d’ufficio al 31.12.2015, l’adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda”.

Qualora la domanda venga presenta oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo; in questo caso, l’agevolazione verrà concessa solamente a partire dal primo gennaio del relativo anno, purché il richiedente possieda i requisiti di legge.

I soggetti che, invece, intraprendono una nuova attività d’impresa dall’1.1.2016 aderendo al regime forfetario, al fine di utilizzare l’agevolazione contributiva, devono presentare la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS, con la massima celerità rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.

Con riguardo alla decadenza dal sopra descritto regime contributivo agevolato, si segnala che il presupposto fondamentale per applicare l’agevolazione contributiva è la fruizione del regime forfetario ai fini reddituali, pertanto qualora cessi l’utilizzo di detto regime – sia volontariamente a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario, sia invece per la perdita dei requisiti – anche l’agevolazione contributiva viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento (opzione o fuoriuscita).

Di estrema importanza è poi l’ipotesi secondo cui il regime cessi per effetto dell’accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sua illegittima fruizione, in quanto in tal caso l’agevolazione contributiva viene meno retroattivamente, a partire dall’anno per il quale è stata accertata l’assenza dei presupposti per fruire del regime forfetario.

Da ultimo si segnala che il venir meno dell’agevolazione contributiva determina, da un lato, ai fini previdenziali, l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta e dall’altro – aspetto di notevole importanza – l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva, anche nel caso in cui lo stesso contribuente, dopo aver riacquisito i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime forfetario ai fini reddituali.

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Matteo Tambalo

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