Nuovo regime forfetario: come accedere alle agevolazioni contributive

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In attesa del Consiglio dei Ministri di domani, in cui verrà presentato un pacchetto di norme attuative della delega fiscale in materia di riordino della tassazione delle partite IVA, nei giorni scorsi l’INPS ha fornito i primi chiarimenti per l’applicazione delle agevolazioni previdenziali di cui potranno godere gli artigiani e i commercianti aderenti al nuovo regime forfetario previsto dalla legge di stabilità 2015.

I chiarimenti in questione sono contenuti nella circolare n. 29 del 10 febbraio 2015, con la quale l’Istituto di previdenza ha illustrato le modalità di accesso al regime opzionale agevolato, introdotto dalla L. 190/2014, ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli imprenditori individuali iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti dell’INPS.

In sintesi, l’adesione al regime prevede che la contribuzione dovuta avvenga applicando le aliquote previste per suddette gestioni, direttamente sul reddito dichiarato, senza applicazione del livello minimo imponibile, previsto dall’articolo 1, comma 3, della L. n. 223/1990.

In tal caso, il contribuente è esonerato dall’obbligo di corrispondere la c.d. “quota fissa” ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base al Modello Unico. Inoltre, alle scadenze previste per gli acconti, è dovuta anche  la liquidazione del contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, da corrispondere in due rate da 3,72 euro ciascuna.

Ai fini dell’accredito della contribuzione, trovano applicazione le regole previste per la Gestione separata INPS, dettate all’articolo 2, comma 29, della L. n. 335/1995. Ciò significa che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Nella diversa ipotesi in cui il contributo effettivamente versato risulti inferiore a quello corrispondente al minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.

Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nel caso di una impresa di nuova costituzione, la decorrenza coinciderà con il mese di inizio dell’ imposizione contributiva.

Il regime agevolato prevede, in ogni caso, che il versamento di contribuzione di importo inferiore a quanto dovuto, ma almeno pari all’importo calcolato sul minimale, faccia nascere il diritto all’accredito dell’intero anno.

E’ del tutto evidente, per contro, come il versamento di contributi in misura inferiore rispetto a quelli calcolati sul reddito minimale determini una riduzione dei mesi accreditati con un prolungamento del numero degli anni necessari a maturare il diritto al trattamento pensionistico.

Volendo esemplificare, si pensi al caso di un artigiano che, in seguito alla decisione di aderire al regime in oggetto, decidesse di versare la contribuzione sulla base del reddito dichiarato (ipotizziamo pari a 7.774 euro) per un importo di 1.760,81 euro (il 22,65% di 7.774 euro), al netto del contributo di maternità (7,44 euro).

Tale importo risulta inferiore al contributo minimale annuo previsto per la gestione artigiani INPS, pari a 3.529,06 euro per il 2015 (ossia il 22,65% del reddito minimale fissato a 15.548 euro).

Da ciò consegue che, per il 2015, la copertura contributiva che verrà effettivamente riconosciuta sarà pari a: 1.760,81 ÷ (3.529,06 / 12) = 6 mesi.

Sul piano operativo, l’accesso al regime agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente è tenuto a presentare all’INPS.

A tal fine, i soggetti già esercenti attività d’impresa alla data 1° gennaio 2015 hanno l’onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS. L’invio deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo (in tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge).

Il termine del 28 febbraio vale anche per coloro che non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. Tali soggetti, dovranno compilare l’apposito modello cartaceo riportato in allegato alla circolare, da presentare alla sede INPS competente, specificando l’attività esercitata con l’indicazione del codice REA.

Invece, i soggetti che intraprendono una nuova attività dal 1° gennaio 2015, per accedere all’agevolazione contributiva, sono obbligati ad avvalersi della procedura telematica mediante il  cassetto previdenziale. In tale circostanza, precisa l’INPS, la domanda deve essere presentata “con la massima tempestività” rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Si segnala che il regime contributivo agevolato non è compatibile con le riduzioni previste a vantaggio dei contribuenti di età superiore a 65 anni, titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni INPS (riduzione del 50% dei contributi dovuti, come previsto ai sensi dell’art. 59, comma 15, della L. 446/1997). Tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nell’ipotesi in cui il contribuente esca dal regime agevolato, con decorrenza dalla data di ripristino dal regime ordinario, previa presentazione di nuova domanda.

Allo stesso modo, l’acceso al regime agevolato comporta la decadenza dalle riduzioni previste per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni che prestano attività nell’ambito di imprese aderenti al regime agevolato (abbattimento dell’aliquota contributiva del 3%, in base all’art. 1, comma 2, della L. 223/1990).

La cessazione dal regime previdenziale agevolato si verifica in una delle seguenti ipotesi:

– perdita dei requisiti che ne hanno consentito l’applicazione;

– revoca dell’opzione da parte del contribuente (in questo caso è preclusa la possibilità di accedere nuovamente al regime agevolato);

– accertamento da parte dell’INPS circa l’insussistenza dei requisiti di accesso.

Nelle prime due ipotesi, il regime ordinario verrà ripristinato dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita dei requisiti o in cui è stata inoltrata domanda di recesso.

Nella terza ipotesi, invece, il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la medesima decorrenza che era stata stabilita per il regime agevolato.

Come anticipato in premessa, è bene sottolineare che la permanenza delle suddette agevolazioni anche per i prossimi anni è subordinato all’effettiva conferma delle stesse nel dossier di riforma che è all’esame dell’esecutivo in queste ore.

 

Giovanni Petruzzellis

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