Rateizzazione debiti Agenzia entrate: quando si può fare, importi, domanda

In quali casi chiedere la dilazione dei debiti con il Fisco e i modelli da utilizzare

Chiara Arroi 26/11/19
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La Rateizzazione debiti con l’Agenzia delle entrate entra in gioco in un momento specifico e delicato: non si è in regola con il Fisco ma non si è ancora raggiunto il livello dell’inadempienza. Si è giunti ad una cartella di pagamento, che le Entrate inviano al contribuente per comunicargli che ci sono somme vantate nei suoi confronti.

Non si parla quindi neanche di possibilità di Rottamazione o Saldo e stralcio. Ma si va ancora a monte: un contribuente si è scordato di pagare un debito con l’Agenzia delle entrate, questa gli invia una cartella di pagamento. A questo punto il debitore può decidere di rateizzare la somma dovuta, senza incorrere in accertamenti e riscossioni coattive.

Vediamo in dettaglio chi può accedere alla Rateizzazione debiti con l’Agenzia entrate, come funziona l’iter la procedura di domanda.

Rateizzazione debiti Agenzia entrate: cos’è

Come già introdotto, l’Agenzia delle entrate (o meglio la legge) mette a disposizione dei contribuenti che hanno difficoltà a pagare grosse somme dovute al Fisco, la possibilità di diluire i pagamenti dovuti, una volta ricevuta una cartella di pagamento. Questa dilazione delle somme iscritte a ruolo viene chiamata rateizzazione dei debiti: una modalità di pagamento dei debiti contratti a rate, in maniera più comoda per il contribuente debitore.

In realtà non è proprio una facilitazione prevista dalle Entrate, ma un vero e proprio diritto dei contribuenti in situazione di difficoltà, che non possono permettersi di pagare interamente le somme dovute. E questo vale anche per altri enti e amministrazioni statali. La facilitazione consistente nella dilazione del pagamento è stabilita dalla legge.

Vediamo come si mette in pratica.

Rateizzazione debiti Agenzia entrate: come funziona

La legge prevede che chi ha contratto debiti non oltre i 60 mila euro è possibile pagare a rate. La norma in questione è il Dpr n. 602 del 1973, che all’articolo 19 – Dilazione del pagamento – stabilisce questo:

L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza”.

Da questo si deduce che

  • per i debiti fino a 60 mila euro è possibile pagare a rate fino a 6 anni, cioè 72 rate mensili. Per ottenere questa agevolazione si deve comunque richiedere la dilazione e dichiarare di trovarsi in una situazione di effettiva difficoltà economica.
  • Per i debiti superiori a 60 mila euro si può comunque presentare la domanda di rateizzazione e allegando la certificazione Isee del nucleo familiare, per provare la situazione di effettiva difficoltà, oppure, nel caso di aziende, la documentazione economico-patrimoniale.

Inoltre è anche possibile chiedere un piano di rateizzazione straordinario. Se infatti il debitore viene a trovarsi in una provata situazione di difficoltà economica legata alla congiuntura economica, per motivi quindi estranei alla propria responsabilità, può chiedere un piano straordinario di rateizzazione fino a 10 anni di durata (120 rate mensili).

Proroga delle rate del piano di rateizzazione

E c’è di più: in caso di peggioramento ulteriore della propria situazione, a rateizzazione in corso, è possibile chiedere una proroga delle rate.

La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).

Rateizzazione debiti Agenzia entrate: come chiederla

Vendiamo ora ai fatti pratici. Come presentare concretamente domanda di rateizzazione dei debiti con le Entrate. È possibile farlo seguendo queste modalità:

  • per debiti fino a 60 mila euro, la richiesta può essere inoltrata direttamente online, collegandosi all’area riservata del sito agenziaentrateriscossione.gov.it. È possibile inoltre inviarla utilizzando l’App Equiclick. I più tradizionalisti possono infine scaricare il modulo apposito sul sito, stamparlo, compilarlo e inviarlo a mezzo raccomandata A/R o portandolo direttamente agli sportelli Agenzia delle entrate;
  • invece, per i debiti superiori a 60 mila euro, oltre alla domanda presentabile sempre nelle stesse modalità, occorre allegare anche i documenti che provino la temporanea ed effettiva situazione di difficoltà economica, quindi l’Isee, recandosi presso gli sportelli territoriali competenti.

Ecco i modelli per chiedere la Rateizzazione

Alleghiamo ora i vari modelli utilizzabili dai contribuenti che intendono approfittare della possibilità di dilazione dei debiti, a seconda della situazione in cui si trovano e della domanda che intendono trasmettere al Fisco.

Debiti fino a 60 mila euro 

Per chi ha debiti non superiori a 60 mila euro è possibile utilizzare questi due modelli:

Debiti sopra i 60 mila euro

Chi invece ha debiti di importo superiore alla soglia dei 60 mila euro, può utilizzare questi modelli:

Rateizzazione debiti: niente ipoteche

Per legge, finché si è in regola con i pagamenti delle rate stabilite con la rateizzazione, non è possibile iscrivere fermi o ipoteche, ne tantomeno mettere in piedi altre procedure di riscossione.

Inoltre, ad avvenuto pagamento della prima rata del piano di rateizzazione, puoi richiedere all’Agente della riscossione la sospensione dell’eventuale provvedimento di fermo già iscritto, al fine di poter circolare con il veicolo interessato.
L’Agente della riscossione rilascerà un documento con il proprio consenso all’annotazione della sospensione del fermo, che dovrai presentare direttamente al PRA.

In presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa, puoi interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi crediti interessati, per tutta la durata del relativo provvedimento.

Fonte: Agenzia delle entrate 

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