Il provvedimento, in esame, si basava sui verbali redatti dall’ ASL in conseguenza di accertamenti effettuati presso il Condominio in ordine alle modalità di raccolta dei rifiuti, effettuata all’ aperto ad una distanza di soli 3 metri delle finestre di abitazioni, sotto una tettoia utilizzando alcuni trespoli muniti di sacchi neri, alcuni dei quali, però erano depositati direttamente a terra.
L’ amministrazione invitava cosi il Condominio all’adeguamento delle norme regolamentari.
Successivamente, l’ ASL verificava che il Condominio non era stato ancora dotato di un locale per la raccolta dei rifiuti, che restavano collocati nell’ area sita presso i box, precisando che a meno di 10 metri dalle finestre continuavano a essere collocati i bidoni per la raccolta differenziata.
A seguito della verifica l’amministrazione adottava il provvedimento impugnato.
Il condominio proponeva opposizione affermando che : ” l’ art. 25 del regolamento edilizio si applica a interventi di nuova costruzione ovvero per i quali siano stati di recente eseguiti lavori di ristrutturazione e non già alle strutture, come quella del condominio interessato realizzate in epoca risalente, anteriore all’ entrata in vigore delle norme stesse”.
A giudizio del Tribunale Amministrativo Regionale, il Comune ha il potere di ordinare la costruzione di locali destinati allo stoccaggio dei rifiuti nei confronti dei proprietari di fabbricati di risalente costruzione.
Per i fabbricati vetusti, l’ applicazione di nuove regole può essere imposta dall’ Autorità amministrativa qualora ricorrano superiori esigenze di interesse pubblico, quali quelle connesse alle preminenti esigenze di tutela della salute e dell’ igiene ed in particolare al corretto svolgimento delle operazioni di raccolta e stoccaggio dei rifiuti, prodotti dalle unità abitative, all’ interno di spazi ed aree condominiali, in attesa del loro conferimento al servizio pubblico di raccolta.
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