In altre parole, la quarantena causa Covid provoca un peggioramento ai fini pensionistici, oppure i contributi INPS vengono conteggiati per intero? Chiariamo fin dall’inizio che il lavoratore non perderà nulla in tali casi. Infatti, laddove il lavoratore dovesse risultare positivo al Coronavirus, con conseguente quarantena obbligatoria, ha diritto ai cd. “contributi figurativi”. Si tratta, nello specifico, di contributi riconosciuti direttamente dall’INPS anche se il lavoratore non ha prestato l’attività lavorativa. È una tutela nei confronti del lavoratore per non perdere preziosi mesi o anni per l’accesso alla pensione e per non trovarsi con una pensione inferiore rispetto al dovuto.
Sul punto, l’Inps ha avuto modo di specifica che l’assenza per quarantena stabilita dai presìdi sanitari, ossia obbligatoria, deve essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro. Quanto specificato è rinvenibile dall’art. 26, co. 1 del “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020).
Attenzione però: non sempre i contributi figurativi vengono riconosciuti d’ufficio. In talune circostanze, infatti, è necessario presentare apposita istanza all’Inps.
Vediamo quindi nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sui contributi ai fini pensionistici in caso di quarantena Covid-19.
Quarantena Covid: vale la tutela della malattia
Come appena specificato, il “Decreto Cura Italia” dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.
Il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e quarantena precauzionale.
Pertanto, la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere.
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Quarantena Covid: la certificazione sanitaria
Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena. Nel documento il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Il certificato, in particolare, deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine dei 2 giorni.
Per tale motivo, qualora al momento del rilascio del certificato, il medico che non dispone delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps. La comunicazione deve avvenire mediante posta ordinaria o PEC
Successivamente, il lavoratore dovrà comunicare gli estremi del provvedimento e il numero di protocollo del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.
In attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso, mediante apposizione del codice di anomalia generica (anomalia A).
Attenzione però: in caso di malattia conclamata da Covid-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.
Quarantena Covid: i contributi figurativi
Come accennato in premessa, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta:
- non solo l’indennità economica;
- ma anche la correlata contribuzione figurativa;
sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore. A ciò si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).
Al riguardo, la legge dispone che tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro. Si ricorda che il “periodo di comporto” altro non è che il periodo massimo entro il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, in genere pari a 180 giorni.
Quindi, equiparando la quarantena allo stato di malattia, il Governo ha voluto fare in modo che il lavoratore costretto a rimanere a casa non perdesse nemmeno una settimana ai fini contributivi
Quarantena Covid: contributi figurativi d’ufficio o a domanda?
Attualmente il nostro ordinamento prevede due modi per l’accreditamento dei contributi figurativi, poiché essi possono essere:
- a domanda, ossia richieste telematicamente sul sito INPS;
- d’ufficio, vale a dire riconosciuti direttamente senza alcuna espressione di volontà da parte del lavoratore.
A titolo esemplificativo, rientrano nella prima fattispecie, ossia accreditati d’ufficio, i periodi durante i quali il lavoratore è stato in cassa integrazione guadagni straordinaria piuttosto che impegnato in lavori socialmente utili (LSU), ovvero di pubblica utilità (LPU). Fanno parte, sempre del primo caso, i lavoratori che hanno beneficiato di indennità di disoccupazione;
Diversamente, ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa, è assolutamente necessario presentare apposita domanda all’INPS in caso di malattia. Ma non solo, anche in caos di: infortunio, servizio militare, congedo per maternità durante il rapporto di lavoro, riposi giornalieri, congedo per gravi motivi familiari, ecc.
In definitiva, il lavoratore in quarantena obbligatoria causa Covid ha sì diritto alla contribuzione INPS, grazie ai contributi figurativi direttamente accreditati dall’Istituto previdenziale e senza alcun onere, ma in tali casi è assolutamente necessario che il diretto interessato presenti apposita domanda ai fini del riconoscimento dei contributi stessi. In caso contrario, il lavoratore non potrà vantare, ai fini previdenziali, i contributi previdenziali.
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