Quando provocare disgusto è reato: art. 726 c.p.

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Che effetto provoca notare una coppia si bacia in un cinema, o vedere una persona che nel fare un gesto di scongiuro si palpa i genitali?

E scorgere un travestito sulla pubblica via?

Provoca repulsione vedere una donna “vestita” con un bikini di dimensioni ridottissime farsi fotografare in una pubblica piazza?

Stante l’attuale contesto storico e sociale, tali quesiti possono anche provocare un’ilare curiosità, se non un mero sorriso, tuttavia si deve riscontrare come negli anni le condotte sopra menzionate sono state perseguite dalla magistratura ai sensi dell’art. 726 del codice penale, ovvero la contravvenzione che sanziona i c.d. “atti contrari la pubblica decenza”, da non confondersi col più grave reato previsto all’art. 527 c.p., cioè il delitto che punisce gli “atti osceni”.

La norma in commento, per la cui applicazione è competente il Giudice di Pace, prevede solo la pena pecuniaria dell’ammenda, da un minimo di € 258,00 ad un importo massimo di € 2.582,00.

Al di là di ciò, è necessario comunque comprendere che cosa si intenda per pubblica decenza.

Giovanni Schembari

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