Processo Tributario: come notificare gli atti, le ultime novità

Redazione 12/05/16
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Nell’ambito del processo tributario, in base alle normativa di riferimento e a quanto stabilito nelle ultime sentenze, non sono ammissibili le notifiche degli atti via PEC, Posta Elettronica Certificata.

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300 motivi di opposizione alle esecuzioni fiscali

Questo testo tratta degli strumenti giuridici necessari per poter contrastare l’ESECUZIONE FISCALE. L’organizzazione dei motivi di opposizione, tra TECNICA e PRATICA, rappresenta un nuovo strumento per il professionista, in quanto oltre alla teoria ed al riscontro giurisprudenziale e normativo, pure importanti e decisivi, si tenta di trovare una soluzione con il diritto e la logica per arginare le troppo spesso ingiustificate presunzioni che regnano nel campo tributario. Il testo è suddiviso in 3 PARTI: nella PRIMA sono descritte le NULLITÀ FISCALI PER VIZI DI FORMA che includono una serie di motivi di opposizione riguardanti varie casistiche tra cui Vizi Soggettivi, Oggettivi, Causali, Vizi connessi al Ruolo, Nullità per sanzioni amministrative e Vizi negli avvisi di mora. Nella SECONDA parte sono illustrate le NULLITÀ RIGUARDANTI LE NOTIFICHE DEGLI ATTI FISCALI e più precisamente relative ai Soggetti notificatori, Nullità oggettive, Nullità relative ai luoghi di notifica, ai destinatari, alle notifiche postali, alle notifiche tramite pec e a quelle tramite fax. Nella TERZA parte, infine, sono trattati i temi riguardanti l’Esproprio Esattoriale, le Nullità per il pignoramento presso il debitore, le Nullità relative al pignoramento dei crediti e Nullità del pignoramento immobiliare.Emilio Ponticiello, Avvocato in Roma. Autore di diverse pubblicazioni di successo, tra cui: “Motivi di opposizione alle sanzioni amministrative” (tre edizioni e varie ristampe).

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Nel merito si è pronunciata la Commissione Tributaria Regionale (CTR) di Bologna con la sentenza n. 2065/1/15 in cui stabilisce che la notifica degli atti all’Agenzia delle Entrate via PEC, nell’ambito del processo tributario, non ha alcuna validità.

IL CASO

Il caso parte da una sentenza con cui la CTP accoglieva il ricorso avanzato da un contribuente contro il silenzio-rifiuto opposto ad una richiesta di rimborso ed esenzione IRPEF. Le Entrate, ricorrendo in appello, hanno vinto. Ciò nonostante, il contribuente ha richiesto successivamente l’inammissibilità dell’appello per decadenza dell’impugnazione per via della tardiva notifica dell’atto da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

La notifica via PEC della sentenza di primo grado era avvenuta in data 20 novembre 2014, la notifica dell’impugnazione, invece, superava il termine dei 60 giorni dalla notifica della sentenza al soggetto interessato.

CHE COSA PREVEDE LA NORMATIVA?

In base all’art. 3 bis della Legge n. 53/94 sembra dedursi che, in ambito tributario, le notifiche non possano avvenire a mezzo PEC. Si legge, infatti, che “l’avvocato o il procuratore legale […] può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale”.

Già precedentemente la giurisprudenza aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso tributario introdotto con notifica del difensore a mezzo posta elettronica certificata (CTR di Benevento, con sentenza 395/13).

Ulteriori chiarimenti in tal senso sono poi dedotti dall’art. 46, comma 2, del D.L. 90/2014 in cui si stabilisce che le norme tecniche previste per il processo civile non possano essere applicate al processo amministrativo.

Se ne deduce, pertanto, che il caposaldo normativo dal quale veniva a derivare la tesi favorevole all’ammissibilità consisteva nell’estensione del novero delle cause “amministrative”, e che una simile equiparazione non può considerarsi valida per le notifiche via PEC.

Questo anche in virtù del fatto che per quanto riguarda il processo tributario telematico, in applicazione dell’art. 39, comma 8, D.L. n. 98/2011, sono state previste regole tecniche proprie.

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