Prescrizione contributi dipendenti pubblici: slitta al 2020, novità Inps

Paolo Ballanti 27/12/18
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Posticipata al 2020 l’estensione della prescrizione quinquennale dei contributi per i dipendenti pubblici prevista per il 1° gennaio 2019. Lo ha comunicato l’INPS con circolare n. 117 dello scorso 11 dicembre.

La proroga, si legge nel documento, si è resa necessaria a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da enti pubblici, sindacati e patronati che hanno richiesto un ulteriore anno di tempo per consentire ai datori di lavoro di completare le operazioni di verifica e l’aggiornamento dei conti assicurativi dei lavoratori.

Tenuto conto delle istanze pervenute e acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro, l’INPS ha differito il termine di decorrenza al 1° gennaio 2020.

Facciamo un passo indietro per comprendere appieno la portata della circolare.

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Prescrizione contributi dipendenti pubblici al 2020: la circolare n. 169 del 15 novembre 2017

La vicenda trae origine dalla gestione da parte dell’INPS delle casse dei dipendenti pubblici a seguito dell’inglobamento della soppressa INPDAP dal 1° gennaio 2012, nello specifico:

  • CTPS (Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato);
  • CPDEL (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali);
  • CPUG (Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari);
  • CPS (Cassa per le pensioni dei sanitari);
  • CPI (Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate).

Il processo di integrazione INPDAP – INPS ha prodotto una serie di accorgimenti nella gestione dei contributi pensionistici dei dipendenti pubblici, sintetizzati nella circolare n. 94/2017 poi sostituita dalla n. 169/2017. In quest’ultimo documento si precisa che, anche in assenza del recupero da parte dell’INPS dei contributi dovuti alle casse dei dipendenti pubblici per effetto del decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà comunque considerata utile per la liquidazione del trattamento di quiescenza (art. 31 comma 2 Legge n. 610/52).

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In questi casi, l’onere per i periodi non coperti da contribuzione e prescritti sarà a carico dell’ente datore di lavoro, secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia.

Discorso diverso per i soli iscritti alla CPI (Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate), cui non si applica l’art. 31 citato ma la Legge n. 1338/62 articolo 13. Di conseguenza, i periodi relativi ai contributi non versati non sono validi ai fini della pensione. Le possibilità per il lavoratore sono:

  • Richiedere al datore inadempiente la costituzione di una rendita vitalizia commisurata ai contributi non versati;
  • Riscattare a sue spese il periodo per cui non sono stati versati i contributi.

Prescrizione contributi dipendenti pubblici al 2020: l’iniziale decorrenza del 1° gennaio 2019

Considerata la portata innovativa della riforma, la circolare n. 169/2017 concedeva agli enti pubblici di regolarizzare i versamenti mancanti entro il 31 dicembre 2018. Dal 1° gennaio 2019 sarebbe infatti scattato l’obbligo di farsi carico del trattamento di quiescenza per i periodi prescritti (ad eccezione come si è detto sopra degli iscritti alla CPI).

La recente circolare n. 117/2018 è intervenuta spostando il termine al 31 dicembre 2019, concedendo agli enti datori di lavoro un altro anno per sistemare le posizioni contributive.

 Prescrizione contributi dipendenti pubblici al 2020: la prescrizione quinquennale

A seguito della cosiddetta Riforma Dini (Legge n. 335/95) si è ridotto il termine di prescrizione dei contributi previdenziali da dieci a cinque anni, che decorrono dal giorno in cui le somme devono essere versate (il 16 del mese successivo quello cui i contributi si riferiscono). Una volta prescritti, i contributi non possono più essere richiesti dall’INPS e nemmeno versati dal datore. Il termine prescrizionale di cinque anni oltre ai lavoratori del settore privato, si applica anche nei confronti dei dipendenti pubblici.

 

 

 

 

Paolo Ballanti

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