Lo scopo corrisponde ad una informativa esaustiva e personalizzata comprensiva anche dell’indicazione dei massimali, del valore del bene oggetto di copertura, della data e dell’importo dei beni in scadenza, oltre ad ogni altro dato richiesto. La data annunciata è il 1° settembre 2013, il primo giorno di entrata in vigore del regolamento. Con riferimento invece ai contratti sottoscritti prima di questo termine, l’informativa attinente alle condizioni contrattuali potrà anche essere presentata in via riassuntiva, rimanendo comunque all’interessato la facoltà di richiedere la pubblicazione completa delle condizioni contrattuali sottoscritte.
Ricalca la medesima scia l’obbligo per le imprese di aggiornare le informazioni accluse alle aree riservate a scadenze adeguate rispetto alle caratteristiche della copertura assicurativa a cui fanno riferimento. Le informative devono comunque contenere chiaramente l’indicazione della data di aggiornamento. Le aree riservate, altresì, dovranno essere rintracciabili direttamente dall’homepage del sito internet dell’impresa e l’accesso ad esse potrà essere consentito tramite credenziali identificative personali rilasciate dall’impresa.
Ai fini dell’inserimento di messaggi pubblicitari nelle aree riservate le compagnie sono chiamate ad ottenere il consenso preventivo e manifesto del contraente. Le promozioni dovranno essere riconoscibili anche per una dissimile veste grafica. Il regolamento, in riferimento ad alcune tipologie di rischio, permette alle compagnie la mancata autorizzazione delle aree riservate. In questo caso si parla di quelle categorie di rischio relative a flotte di veicoli a motore o di natanti, grandi rischi o rischi agricoli o ancora legati ad eventi circoscritti ad un arco temporale, rischi accessori ad un prodotto con premi non superiori ai 100 euro, rischi assicurati con contratti collettivi stipulati per conto di chi spetta.
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