Pignoramento Casa: come fare per evitarlo?

Redazione 12/05/16
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In caso di locazione dell’immobile, il creditore può agire con l’azione revocatoria dovendo però dimostrare la mala fede dell’inquilino.

Lo ha chiarito il Tribunale di Padova, con la sentenza del 12 gennaio 2016, n. 93.

SI CONSIGLIA IL SEGUENTE MANUALE A PREZZO SPECIALE:

300 motivi di opposizione alle esecuzioni fiscali

Questo testo tratta degli strumenti giuridici necessari per poter contrastare l’ESECUZIONE FISCALE. L’organizzazione dei motivi di opposizione, tra TECNICA e PRATICA, rappresenta un nuovo strumento per il professionista, in quanto oltre alla teoria ed al riscontro giurisprudenziale e normativo, pure importanti e decisivi, si tenta di trovare una soluzione con il diritto e la logica per arginare le troppo spesso ingiustificate presunzioni che regnano nel campo tributario. Il testo è suddiviso in 3 PARTI: nella PRIMA sono descritte le NULLITÀ FISCALI PER VIZI DI FORMA che includono una serie di motivi di opposizione riguardanti varie casistiche tra cui Vizi Soggettivi, Oggettivi, Causali, Vizi connessi al Ruolo, Nullità per sanzioni amministrative e Vizi negli avvisi di mora. Nella SECONDA parte sono illustrate le NULLITÀ RIGUARDANTI LE NOTIFICHE DEGLI ATTI FISCALI e più precisamente relative ai Soggetti notificatori, Nullità oggettive, Nullità relative ai luoghi di notifica, ai destinatari, alle notifiche postali, alle notifiche tramite pec e a quelle tramite fax. Nella TERZA parte, infine, sono trattati i temi riguardanti l’Esproprio Esattoriale, le Nullità per il pignoramento presso il debitore, le Nullità relative al pignoramento dei crediti e Nullità del pignoramento immobiliare.Emilio Ponticiello, Avvocato in Roma. Autore di diverse pubblicazioni di successo, tra cui: “Motivi di opposizione alle sanzioni amministrative” (tre edizioni e varie ristampe).

Ponticiello Emilio | 2016 Maggioli Editore

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IL CASO

Una banca avviava un pignoramento nei confronti di un cliente che non aveva rispettato l’obbligo di restituzione del mutuo; tuttavia quest’ultimo, dopo l’esecuzione forzata, stipulava e registrava un contratto di locazione sull’immobile.

L’istituto di credito citava così in giudizio tanto il locatore quanto il conduttore il quale, secondo le prospettazioni dell’istituto di credito, era a conoscenza della notifica del pignoramento al cliente moroso.

LA DECISIONE

Il conduttore è riuscito a dimostrare in giudizio di aver pagato, con bonifico bancario, prima della notifica del precetto, i canoni di tutto il periodo di durata del contratto di locazione, contratto registrato, però, solo dopo la notifica del predetto precetto.

La domanda della banca è stata rigettata per difetto di prova, non essendo riuscita a dimostrare il sospetto che il contratto di locazione fosse simulato, ossia concluso per ostacolare l’esecuzione forzata né che il conduttore fosse a conoscenza del pignoramento dell’immobile e che, ciò nonostante, avesse stipulato, in modo fraudolento, il contratto con il locatore.

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