Permessi retribuiti: mappa completa e come richiederli

Paolo Ballanti 04/08/20
Scarica PDF Stampa
I lavoratori dipendenti possono chiedere una molteplicità di permessi retribuiti. Si va da quelli per motivi sanitari fino ad ex-festività e ROL che hanno semplicemente la funzione di concedere ore aggiuntive di riposo ai lavoratori o per permettergli di dedicarsi alle proprie esigenze familiari.

La maggior parte dei permessi viene disciplinata dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, con previsioni diverse soprattutto per quanto riguarda il monte ore di assenze cui il dipendente ha diritto.

Discorso diverso per i permessi richiesti per motivi sanitari, primi fra tutti quelli previsti dalla Legge n. 104/1992. In questo caso la retribuzione per i periodi di assenza è completamente a carico dell’INPS.

Analizziamo nel dettaglio le diverse tipologie di permessi retribuiti.

Permessi retribuiti Ex-festività

I permessi cosiddetti “ex-festività” hanno la funzione di concedere ore di assenze retribuite ai dipendenti, in sostituzione dei giorni festivi aboliti per legge:

  • Festa di San Giuseppe;
  • Ascensione;
  • Corpus Domini;
  • Festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;
  • 4 novembre.

Mentre il 4 novembre viene comunque retribuito in busta paga perché considerato come festività cadente di domenica, le altre quattro date soppresse vengono sostituite da giorni di permesso retribuito, in base a quanto previsto dal CCNL applicato.

Ad esempio il CCNL Commercio e terziario – Confcommercio prevede 32 ore annue di permessi ex-festività. Sulla fruizione dei permessi la legge non dispone nulla, rimandando alle disposizioni contrattuali.

In assenza di previsioni del CCNL, di norma i permessi vengono richiesti dal dipendente per brevi assenze di poche ore nell’arco della giornata lavorativa.

Permessi retribuiti ROL

Oltre alle ore di ex-festività i contratti collettivi possono prevedere i permessi per riduzione dell’orario di lavoro ROL. Si tratta di altre assenza retribuite, per le quali la legge nulla dispone, lasciando la regolamentazione ai singoli CCNL.

La funzione dei ROL (lo dice la parola stessa) è quella di concedere ai dipendenti ore di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, aggiuntive rispetto a ferie e riposi.

Gli accordi collettivi disciplinano il monte ore annuo di ROL oltre, eventualmente, alle modalità di richiesta. È il caso ad esempio del CCNL Alimentari – industria, il quale concede 76 ore annue di ROL.

>> Permessi Rol non goduti al 31 dicembre: come fare, scadenze, domanda

Se il contratto nulla prevede in merito alla fruizione dei permessi, vale quanto detto per le ex-festività. In generale anche i ROL vengono richiesti dal dipendente per brevi assenze.

Permessi retribuiti: banca ore

I contratti collettivi nazionali o aziendali possono prevedere ore aggiuntive di permesso retribuito oltre ad ex-festività e ROL. Parliamo in questo caso della cosiddetta “banca ore”. Trattasi in poche parole di un conto individuale (non bancario naturalmente) dove confluiscono le ore lavorate dal dipendente in eccedenza rispetto all’orario contrattuale.

Ogni volta che il dipendente presta ore straordinarie o supplementari, in busta paga viene pagata la sola maggiorazione mentre si alimenta il conto individuale in banca ore.

Facciamo l’esempio di un dipendente con retribuzione oraria pari a 10,45 euro. La maggiorazione dello straordinario è il 30%. Di conseguenza, senza la banca ore, l’interessato percepirebbe a fronte di quattro ore di straordinario:

10,45 * 30% = 3,14.

L’importo base sarebbe pertanto pari a 10,45 + 3,14 = 13,59.

A questo punto è sufficiente moltiplicare: 13,59 * 4 = 54,36 euro per ottenere l’importo spettante a titolo di straordinario.

Tuttavia, essendo in regime di banca ore, al dipendente viene liquidata solo la maggiorazione per lavoro straordinario pari a (13,59 – 10,45) * 4 = 12,56 euro, mentre le quattro ore ordinarie (pari a 41,80 euro) verranno accantonate nel conto individuale.

Una accreditate in banca ore, il dipendente potrà fruire di assenze retribuite, utilizzando, anziché ferie, ex-festività o ROL, le ore presenti nel conto, ad esempio le quattro dell’esempio appena citato.

Permessi Legge n. 104/1992

La legge (L. n. 104/1992) prevede giorni di assenza retribuiti a carico dell’INPS a beneficio dei soggetti disabili o loro familiari: sono i Permessi 104. 

Lo stato di disabilità dev’essere accertato dalla competente Commissione ASL. In particolare deve trattarsi di una minorazione fisica, psichica o sensoriale con le caratteristiche della gravità.

Il lavoratore maggiorenne disabile ha diritto per ciascun mese, alternativamente, a:

  • 2 ore giornaliere di permessi;
  • 3 giorni continuativi o frazionati.

Al contrario, i genitori di un figlio disabile fino a 3 anni di età possono optare per:

  • Proroga del periodo di congedo parentale;
  • 2 ore di permesso giornaliero;
  • 3 giorni mensili.

Chi ha figli tra i 3 e i 12 anni può scegliere tra:

  • Prolungamento del periodo di congedo parentale;
  • 3 giorni mensili.

Infine, per i genitori di figli dai 12 anni in poi spettano unicamente i 3 giorni al mese di assenza. Stesso discorso per gli altri familiari quali, coniuge (o parte dell’unione civile), convivente, parenti e affini entro il 2° grado.

Eccezion fatta per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, la retribuzione per le giornate / ore di assenza viene anticipata dall’azienda in busta paga e da questa recuperata sui contributi da versare all’Istituto.

Una volta che l’INPS ha accolto la richiesta del dipendente di fruire dei permessi Legge n. 104/92, l’unico adempimento per il lavoratore è quello di fornire una programmazione all’azienda (se richiesta) riguardante le giornate di assenza, a patto che:

  • L’interessato riesca preventivamente ad individuare le date;
  • Non venga compromesso il diritto del disabile a ricevere assistenza;
  • La programmazione dei permessi deve rispettare parametri condivisi con i dipendenti e le rappresentante sindacali.

Permessi retribuiti per donazione del sangue

I lavoratori dipendenti che donano gratuitamente il sangue hanno diritto ad un permesso retribuito dall’INPS pari a 24 ore, decorrenti dal momento in cui il soggetto si assenta dal lavoro ovvero, in mancanza di tale riferimento, in base a quanto riportato nel certificato medico.

Le modalità di erogazione della retribuzione per le giornate di donazione sono le medesime dei permessi Legge n. 104/1992.

Per ottenere la copertura INPS, l’interessato deve:

  • Cedere almeno 250 grammi di sangue;
  • Donare il sangue presso un centro di raccolta o un centro di trasfusione autorizzato dal ministero della Sanità;
  • Consegnare all’azienda una dichiarazione che attesti la cessione gratuita di sangue, completa di indicazione delle ore di permesso e della retribuzione percepita, oltre al certificato medico.

>> Part time 30 ore settimanali: stipendio, ferie, permessi, tredicesima

Permessi retribuiti per lutto o grave infermità

La normativa (DM. 21 luglio 2000 n. 278) prevede il diritto del lavoratore ad assentarsi, percependo comunque la retribuzione a carico dell’azienda, in caso di morte o documentata grave infermità di:

  • Un parente entro il 2° grado (anche non convivente);
  • Un componente la famiglia anagrafica.

I giorni di permesso non devono eccedere la misura di tre all’anno. I contratti collettivi possono intervenire prevedendo condizioni di maggior favore, innalzando ad esempio il monte giornaliero. E’ il caso del CCNL Alimentari – industria, il quale prevede quattro giorni di permessi per lutto, per il decesso del coniuge o di un parente entro il 2° grado.

Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all’azienda l’evento che dà diritto all’assenza e i giorni interessati, oltre a fornire la documentazione comprovante il decesso o la grave infermità.

Possono interessarti questi volumi:

Il lavoro nero

Il presente volume intende affrontare le diverse sfaccettature del lavoro nero, cercando di guidare il professionista nelle problematiche, di carattere non solo nazionale ma altresì transfrontaliero, che lo caratterizzano. Infatti, il fenomeno è assai complesso e può presentarsi sotto molteplici forme ed aspetti, ponendosi sempre come vulnus di diritti individuali, sociali ed economici: il lavoro non dichiarato ha gravi implicazioni per i lavoratori interessati che si trovano spesso a dovere accettare condizioni di lavoro assai precarie, con retribuzioni inferiori rispetto a quelle contrattual-collettive, con violazioni dei diritti individuali e ridotta tutela in materia di sicurezza sul lavoro, a non avere opportunità di sviluppo delle proprie competenze. Il lavoro nero determina quindi danni sia al lavoratore, sia a tutta la società, per il minor gettito fiscale e dei contributi e all’intera economia per l’evidente distorsione che determina alla concorrenza.Il testo non è una mera ricognizione di commento a disposizioni di legge, ma ha in sé il valore aggiunto di avere sempre sullo sfondo il valore del lavoro e della persona. Michele Di Lecce Magistrato, dal giugno 2003 a febbraio 2012 é stato Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Alessandria. Dal febbraio 2012 al dicembre 2015 é stato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova e ha assunto anche l’incarico di Procuratore Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo per il distretto di Genova. E’ stato professore a contratto di Diritto Giurisprudenziale del Lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Pavia, nonché docente di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale. Ha fatto parte di commissioni ministeriali per la riforma del sistema sanzionatorio penale e del diritto penale del lavoro. Fa parte di Comitati Scientifici di riviste giuridiche e tecniche. È stato di recente nominato Garante di Ateneo dall’Università degli studi di Genova per gli anni accademici 2017-2021.Corrado Marvasi, Avvocato, attualmente si dedica alla ricerca in campo giuridico, cercando di coniugare l’esperienza maturata in tanti anni di professione con l’approfondimento del diritto nei suoi vari settori. Autore di diverse monografie in tema di diritti reali, di espropriazione per pubblica utilità, di mandato e di carattere processualistico.

Michele Di Lecce, Corrado Marvasi | 2019 Maggioli Editore

56.00 €  53.20 €

Il licenziamento nel settore privato

Con un approccio per quesiti e problemi, si offre una panoramica della normativa in tema di licenziamenti nei rapporti di lavoro privato, le cui disposizioni si sono stratificate e sovrapposte nel tempo in relazione alla natura e alle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, al settore, alla qualifica, alla data di assunzione, alla data di licenziamento, al tipo di rapporto, creando un sistema difficilmente intellegibile per l’operatore. Verrà illustrato come distinguere il licenziamento dalle ipotesi affini, quale forma deve rivestire e per quali motivi si può legittimamente licenziare, con quale procedura e con quale tempistica; come impugnare un licenziamento, attraverso quali adempimenti da compiere prima del giudizio e come evitare le decadenze di legge, come impostare un ricorso avverso un licenziamento illegittimo e quali sono le caratteristiche del rito da seguire. Saranno passati in rassegna i principali vizi che possono affliggere l’atto espulsivo, indicato con quali mezzi dimostrarne la sussistenza, come si riparte l’onere della prova, e, in parallelo, quale tutela è stata accordata dal legislatore al lavoratore nelle diverse e sofferte fasi evolutive della disciplina della materia (legge n. 604/1966, legge n. 300/1970, legge n. 92/2012, D.Lgs. n. 23/2015,D.L. n. 87/2018 ed altre): in particolare, in quali casi viene accordata la reintegra nel posto di lavoro e in quali casi è disposto il risarcimento del danno, nonché le diverse modalità per la sua quantificazione. Per ciascun argomento verrà dato conto dello stato della giurisprudenza sulle principali problematiche solle- vate dalla normativa, anche con riferimento al diritto dell’Unione Europea.Maria Giulia Cosentino Magistrato ordinario, prima ancora avvocato, funzionario del Ministero delle Finanze, borsista al primo corso concorso per dirigenti pubblici della S.N.A.; oggi giudice del lavoro presso la Corte d’Appello di Roma e dal 2016 giudice tributario componente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Fra il 2012 e il 2016 è stata componente del Comitato Pari Opportunità del Distretto e della Commissione per gli esami di Stato per il conseguimento del titolo di Avvocato. Dopo l’ingresso in magistratura, dal 2001 al 2004 è stata giudice civile a La Spezia; dal 2004 al 2010, fuori ruolo, ha ricoperto l’incarico di giurista esperto per la semplificazione normativa ed amministrativa presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; dal 2008 al 2010, anche Vice Capo del Settore Legislativo per il Ministro per l’Attuazione del Programma di Governo; dal 2010 al 2017 giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma. Autrice di numerose pubblicazioni in tema di diritto del lavoro; diritto del pubblico impiego; pari opportunità nella pubblica amministrazione; semplificazione normativa; diritto dell’ambiente e dell’energia.

Maria Giulia Cosentino | 2019 Maggioli Editore

22.00 €  20.90 €

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento