Patente di guida, tutte le novità su scadenze e rinnovo

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La normativa sulla circolazione stradale, a seguito del recepimento delle direttive europee, ha modificato le scadenze delle patenti di guida. La durata delle stesse è normata all’art. 115 del Codice della Strada.

Durata di validità delle diverse categorie di patente di guida

Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE devono essere rinnovate:

  • ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni
  • ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni
  • ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni
  • ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni.

Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

  1. anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
  2. anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Rinnovo patente, come riportato nel sito del www.mit.gov.it:

Dove: Visita presso uno dei medici abilitati

Documentazione:

  • ricevuta di pagamento della visita medica con costi e modalità diverse a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare
  • attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • attestazione di versamento di €16,00 sul c/c 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • una foto recente formato tessera

Il medico trasmette al Ministero in via telematica il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei versamenti.

Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all’interessato: la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente.

Successivamente il Ministero invia una nuova patente all’indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario. E’ possibile anche indicare un indirizzo di recapito diverso da quello di residenza.

Se non si riceve la patente entro 15 giorni dalla data della visita medica occorre contattare:

  • numero verde 800979416 di Poste italiane, disponibile a qualsiasi ora e 7 giorni su 7, con risponditore automatico, per informazioni di dettaglio riguardanti la spedizione
  • numero verde 800232323 del Ministero, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30, con un operatore, per conoscere il numero dell’assicurata con la quale è stata spedita la patente

Se non è stato possibile consegnare la patente il documento è restituito al Ministero e annullato. L’interessato dovrà contattare il numero verde 800232323 e chiedere la creazione e l’invio di una nuova patente.

Per il dettaglio della procedura di consegna della nuova patente: http://www.patentiviaposte.it/consegna-domicilio.html.

Casi particolari in cui, dopo la visita medica, occorre completare la procedura di rinnovo in un Ufficio motorizzazione civile.

Guida con patente di guida scaduta

L’art. 126 C.d.S., norma la parte sanzionatoria della guida con patente scaduta di validità. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 625 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato.

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