Patent Box in arrivo: come richiedere l’agevolazione fiscale?

Redazione 02/12/15
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L’Agenzia delle Entrate, diffondendo un provvedimento e una circolare (n. 36/E del 1° dicembre 2015), ha reso noto ieri il contenuto delle istanze di accordo preventivo stabilite dalla normativa sul Patent Box.

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Il provvedimento pubblicato illustra termini e modalità di presentazione delle istanze di accesso alla procedura volta a stipulare gli accordi di ruling. La circolare, invece, chiarisce le modalità e gli effetti dell’esercizio dell’opzione per il Patent Box, spiegando anche le operazioni straordinarie nell’ambito della stessa agevolazione e le modalità di accesso alla procedura di ruling.

PATENT BOX: che cos’è?

E’ stato attraverso la legge di Stabilità 2015 che è stato istituito un regime opzionale di tassazione agevolata, cosiddetto Patent Box, per i redditi derivanti dalla fruizione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, ma anche processi, formule ed informazioni concernenti esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, allo scopo di incrementare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo.

Il Patent box, in sintesi, è quindi un’agevolazione fiscale che prevede, per tutti i titolari di reddito d’impresa, la parziale detassazione dei proventi che derivano dallo sfruttamento dei beni immateriali. In tal modo, il legislatore ha inteso agevolare le imprese che svolgono nel nostro Paese attività utili ad accrescere il valore di un bene immateriale sostenendone i costi.

Per integrare le domande presentate, documentando le modalità di calcolo dell’agevolazione, le Entrate hanno annunciato che i contribuenti avranno 120 giorni di tempo. Nel caso di risultati negativi, la detassazione potrà essere effettuata soltanto a partire dall’anno in cui il bene immateriale genererà reddito, a seguito della preventiva compensazione delle precedenti perdite. Infine, non è elusiva l’operazione straordinaria con cui si passa da un utilizzo diretto a una concessione a terzi dell’uso dell’intangibile.

RULING: entro il 31 Dicembre     

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, con il provvedimento e la circolare 36/E di ieri, ha stabilito gli elementi che dovranno essere indicati nelle domande di ruling, la cui presentazione è condizione di efficacia della stessa opzione. Nessuna proroga è stata ammessa in riferimento all’anno 2015, ne deriva che, entro il prossimo 31 dicembre, per avviare la procedura di ruling, i soggetti titolari di reddito d’impresa dovranno inviare alle Entrate apposita domanda in carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’Ufficio, riportante alcune informazioni di carattere generale (relative al contribuente, alla tipologia di bene e di attività di ricerca svolta), oltre a trasmettere telematicamente l’opzione.

In tema di eventuali rischi di opzioni al buio, ossia esercitate prima di avere elementi sull’esito delle domande, la circolare 36/E delle Entrate ha chiarito i dubbi degli operatori, precisando che se non dovesse risultare conveniente operare alcuna detassazione nel modello Unico, le imprese non avranno conseguenze fiscali. In questi casi, dunque, l’opzione verrà considerata non esercitata.

In riferimento, poi, al problema dell’esistenza di perdite anziché di redditi, che derivano, a seguito dell’opzione, dall’uso del bene immateriale, la circolare ha spiegato che se il reddito ascrivibile all’intangibile (vale a dire: i ricavi derivanti dall’utilizzo del bene meno i costi ad esso attribuibili) risulta negativo, la detassazione viene rinviata all’esercizio in cui il bene produce un risultato positivo. Durante gli anni seguenti le perdite, che nel frattempo avranno concorso in via ordinaria a determinare l’imponibile totale, andranno preventivamente portate a riduzione del reddito agevolato prima di quantificare la detassazione.

FUSIONI

Le Entrate con la circolare 36/E, infine, fanno chiarezza anche in merito a fusioni, scissioni e conferimenti di azienda, chiarendo come in questo casi il subentro dell’avente causa nel regime già avviato dalla incorporata o scissa non può venire messo in discussione, in accordo al divieto di abuso del diritto, nemmeno nel caso in cui l’operazione serva a transitare da un uso diretto del bene (con ruling obbligatorio) a uno solo indiretto (con ruling facoltativo).

VAI AL TESTO DELLA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

 

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