Partite Iva e dipendenti: le quote di contribuzione volontaria Inps 2013

Redazione 15/04/13
L’Inps ha definito la quota rispondente al criterio di contribuzione volontaria per l’anno 2013 nella circolare 56 dello scorso 10 aprile. Destinatari, tutti i lavoratori non agricoli, autonomi e gli iscritti alla gestione separata della previdenza.

A seguito del ricalcolo dell’indice di inflazione Istat, si è stabilito che la retribuzione minima settimanale è da intendersi per i lavoratori dipendenti non agricoli pari a 198,17 euro a persona, con la prima fascia di retribuzione annuale al di là di cui si applica l’aliquota in surplus dell’1% ammonta a 45.530,00 euro. In aggiunta, è stata ufficializzata anche la cifra del massimale per prosecutori volontari la cui contribuzione non sia precedente al 1° gennaio 1996: qui, la soglia è di 99.034,00 euro.

Secondo l’Istituto di Statistica, infatti, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie ha visto un incremento tra gennaio-dicembre 2011 e gennaio-dicembre 2012 equivalente al 3%. Da qui deriva, dunque, la portata della crescita del contributo settimanale volontario individuato per i subordinati estranei all’ambito rurale.

Per i lavoratori dipendenti non agricoli che abbiano ricevuto il via libera alla prosecuzione volontaria della contribuzione è stata aggiornata l’aliquota contributiva al 32,37% in base a un incremento dello 0,50% in riferimento a chi abbia cominciato il proprio iter dopo il 31 dicembre 1995.

Arriviamo, dunque, alle categorie di autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti dell’ex Inpdai (FPLD contabilità separata) così come al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato, i quali potranno proseguire a versare la medesima aliquota contributiva pari al 33%.

Per artigiani e commercianti, infine, è la legge 233 del 2 agosto 1990 a definire criteri e modalità di prosecuzione nella contribuzione volontaria. Sono otto le classi individuate a inquadramento del settore, attraverso le quali si definiscono le fasce di reddito da cui estrapolare l’imponibile. Sotto i 21 anni, l’aliquota per gli artigiani è pari al 18,75% e per i commercianti al 18,84%; oltre il 21esimo anno di età, invece, si passa dal 21,75% degli artigiani al 21,84% dei commercianti.

Da ultimo, la gestione separata: a fare da riferimento saranno i compensi medi maturati nel corso dell’anno precedente, con minimale fissato a 15.537,00 euro e relativamente a 4,146,39 euro di importo annuale, con 345,54 euro mensili.

Vai alla circolare Inps con tutte le tabelle

Redazione

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