Vediamo in dettaglio gli adempimenti e regole del caso.
Come aprire una Partita Iva
La partita iva si apre entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, richiedendola attraverso la compilazione e l’invio di un modello all’Agenzia delle Entrate. Il numero di partita iva viene rilasciato immediatamente (non vi sono tempi di attesa) e inoltre questo resta invariato, anche nelle ipotesi delle diverse variazioni che possono avvenire fino al momento della cessazione dell’attività.
I modelli da utilizzare per richiedere l’apertura della partita iva in modalità telematica sono i seguenti:
- modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- modello AA9/12 per le persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi).
Per la presentazione, si può anche utilizzare il servizio ComUnica, in particolare se ci si deve iscrivere alla Camera di Commercio, ed effettuare altre comunicazioni relative all’apertura di una nuova attività (es. all’Inps e all’Inail), diversamente, i citati modelli possono essere compilati telematicamente scaricandoli dal sito dell’Agenzia delle Entrate e inviati tramite i servici telematici.
Per aprire una partita iva non è necessario effettuare alcun versamento, né diritto o bollo. L’unico eventuale costo è quello dovuto al consulente se l’adempimento viene delegato ad un professionista.
Il modello AA9/12 per imprese individuali e professionisti
Facendo in questa sede riferimento alle imprese individuali e ai professionisti, questi dovranno utilizzare il modello AA9/12 reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modello serve a presentare la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessione attività ai fini iva delle persone fisiche.
Dal 1° aprile 2010, i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini iva sia l’unico adempimento da svolgere.
La Comunicazione Unica, composta da un frontespizio e da diversi moduli da compilare, prima presentate separatamente alle diverse Amministrazioni, permette di compilare il modello AA9/12 e inviare il tutto in via telematica tramite il portale del registro delle imprese.
Possono utilizzare il modello AA9/12, invece della Comunicazione Unica, i contribuenti non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea). Il modello può essere presentato in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tra le informazioni che si devono indicare nella richiesta di inizio attività, vi è:
- il tipo di dichiarazione (apertura, variazione dati, cessazione attività);
- la denominazione della ditta, se esistente, ovvero il cognome e nome del contribuente;
- l’attività esercitata e il luogo di esercizio;
- l’indicazione di regimi fiscali agevolati;
- la presenza di attività di commercio elettronico;
- i dati identificativi del titolare (residenza o domicilio fiscale);
- i soggetti depositari delle scritture contabili e luoghi di conservazione;
- informazioni inerenti alle attività esercitate (il codice dell’attività svolta in via prevalente con riferimento al volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e nel sito Internet;
- la descrizione dell’attività;
- il volume di affari presunto;
I contribuenti che intendono avvalersi di un regime fiscale agevolato, devono inserire in una apposta casella:
- il codice 1 per aderire al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità se si ritiene di essere in possesso dei requisiti che comportano l’applicazione del regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
- il codice 2 per aderire al regime forfettario se si ritiene di essere in possesso dei requisiti che comportano l’applicazione del regime suddetto.
Partita Iva: il regime fiscale
Nella istanza di avvio attività, si potrà dunque scegliere di avvalersi del regime forfettario, tale regime è riservato agli operatori economici di dimensioni ridotte e prevede l’applicazione di rilevanti semplificazioni, sia contabili che a fini iva. Esso inoltre è stato oggetto di una significativa riforma a opera della legge di bilancio 2019. Fatte salve le esclusioni espressamente previste dalla legge, l’accesso al regime fiscale forfettario è possibile per coloro che conseguono ricavi o compensi annui non superiori a 65mila euro.
Tale regime consente l’applicazione di un’unica imposta sul reddito, sostitutiva di quelle ordinarie, con un’aliquota pari al 15% (o addirittura, in talune specifiche ipotesi, al 5% per i primi cinque anni di attività).
A tutti i contribuenti ai quali non aderiscono al regime forfettario o al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, si applicherà il regime fiscale ordinario, che costituisce il regime naturale e obbligatorio per le società di capitali e gli enti equiparati, nonché per gli enti pubblici e privati diversi dalle società e per i trust.
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Partita Iva: autorizzazione alle operazioni intracomunitarie
Chi apre la partita iva e vuole effettuare operazioni intracomunitarie, oltre che indicarlo nella istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate, deve essere incluso nell’archivio Vies (VAT information exchange system). La richiesta può essere effettuata direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, inviando un’istanza all’ufficio. L’obbligo dell’inclusione nell’archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. La richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.
Come variare o chiudere la Partita Iva
In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività o se si deve chiudere la partita iva, è necessario compilare lo stesso modello AA9/12 e presentarlo telematicamente entro 30 giorni dalla data di variazione/cessazione dell’attività con le stesse modalità previste per l’inizio attività, ma indicando naturalmente i dati relativi alla variazione o la cessione dell’attività.
La chiusura di una partita iva può avvenire anche di ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate in particolare sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, per i soggetti che risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Il contribuente riceverà in questo caso comunicazione con la quale viene informato della chiusura d’ufficio della partita iva.
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