Agenzia delle Entrate e comunicazione polivalente: spesometro acquisti da operatori di San Marino

Scarica PDF Stampa

Dopo aver parlato della comunicazione delle operazione rilevanti ai fini d’Iva  e di quelle legate al turismo, affrontiamo ora l’argomento inerente agli acquisti effettuati con operatori sanmarinesi, rimandando ai precedenti pezzi pubblicati, relativamente a spesometro e operazioni intrattenute con turisti ed al pezzo in successiva pubblicazione, relativamente alla black list, la quale concluderà la serie degli articoli dedicati alla comunicazione polivalente.

In precedenza, chiunque effettuasse operazioni di acquisto con San Marino, si trovava di fronte ad adempimenti a volte parecchio laboriosi. Descriviamoli, in modo tale che poi sarà più chiaro capire la funzione della comunicazione polivalente.

Il regime delle operazioni attive e passive concluse con San Marino è disciplinato principalmente dall’articolo 71 del DPR 633/1972 che parifica le operazioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino alle esportazioni così come disciplinate dall’articolo 8 dello stesso DPR 633/1972

Un operatore soggetto titolare di partita IVA può trovarsi tranquillamente nella situazione di dover acquistare o vendere con operatori sanmarinesi. Le procedure da applicare sono le seguenti:

VENDITA FATTA DA ITALIANO A SAN MARINO

(le prestazioni di servizi seguono le regole dell’art. 7 e segg. DPR 633/72)

Per le vendite effettuate dagli operatori italiani con consegna, spedizione o trasporto di beni nel territorio di San Marino deve:
  • essere emessa regolare fattura in 4 copie e negli ordinari termini indicati dall’art. 21 del DPR n. 633/72 (emissione di fattura con la dicictura: trattasi di operazione non imponibile intrattenuta con operatore sanmarinese ex art. 71, DPR 633/72)

  • Una copia verrà trattenuta dal cedente italiano mentre le rimanenti tre copie saranno consegnate o spedite al cessionario sammarinese il quale ne deve restituire una copia munita della marca “originale” e del timbro a secco apposti dall’Ufficio Tributario di San Marino. La merce in questione viaggia accompagnata da apposito DDT (documento di trasporto) in tre copie (una copia rimane archiviata con la fattura dal cedente italiano). Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale si può evitare di stampare la terza copia per lo spedizioniere.

  • Ai fini IVA per l’ottenimento dei requisiti di non imponibilità è necessario che: nella fattura siano indicati

    • i numeri di partita IVA nel formato europeo, ovvero anteponendo il prefisso “IT” prima delle 11 cifre del numero di partita IVA per il cedente italiano ed anteponendo il prefisso “SM” prima delle 5 cifre del numero IVA per il cessionario di San Marino;

    • il cedente italiano sia tornato in possesso della fattura sulla quale l’ufficio tributario di San Marino ha apposto le marche ed i timbri dell’ufficio con il numero progressivo e la data della marca. Questo esemplare della fattura andrà conservato assieme al DDT (documento di trasporto) ed alla prima fattura.

  • Trascorsi 4 mesi senza che il cedente italiano abbia avuto di ritorno l’esemplare della fattura originaria, con apposte le marche ed i timbri, deve darne comunicazione all’Ufficio Tributario di San Marino e, per conoscenza, al proprio Ufficio IVA.

  • il cedente italiano abbia compilato il modello INTRA 1-Bis (elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni), per la sola parte fiscale (colonne da 1 a 6). A tale proposito la CM 13 del 23/02/94 – punto 15 – precisa che le colonne 5 e 6 del modello INTRA 1-bis hanno valenza sia fiscale che statistica). Sono tuttavia esentati da tale obbligo i contribuenti che non effettuano anche cessioni intracomunitarie.

 ACQUISTI FATTI A SAN MARINO DA SOGGETTI ITALIANI

Il regime degli acquisti effettuati da soggetti italiani di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino è disciplinato dall’’art. 3, DPR 633/1972 che parifica il regime di queste operazioni a quello delle importazioni.

Le procedure a disposizione degli operatori italiani sono due e non dipendono purtroppo dall’operatore italiano ma da quello sanmarinese.

Procedura mediante addebito dell’IVA

Il cedente sammarinese emette la fattura in 4 esemplari, con l’indicazione

  • del proprio del numero di identificazione fiscale e di partita IVA

  • con l’indicazione di quello del cessionario italiano.

  • Indica la natura, la qualità e la quantità dei beni oggetto della compravendita indicando separatamente l’ammontare dell’IVA da egli stesso dovuta.

Successivamente il cedente sammarinese trasmetterà poi al cessionario italiano la fattura originale prima vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino (la vidimazione è di norma costituita dal timbro a secco, che pone in rilievo la carta su cui è stampata la fattura).

Il cessionario italiano registrerà le fatture originali a norma dell’art. 25, DPR n. 633/72 e detrarrà eventualmente l’IVA, ex art.19,DPR 633/72.

I cessionari italiani non sono tenuti alla compilazione dell’elenco INTRA 2-bis degli acquisti relativi alle fatture con IVA e non devono inviare alcuna comunicazione aggiuntiva.

Procedura senza addebito di IVA

Il cedente sammarinese emette la fattura in 3 esemplari, indicando:

  • il proprio numero di identificazione fiscale e di partita IVA,

  • con l’indicazione di quello del cessionario italiano

  • indica la natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita, SENZA L’INDICAZIONE DELL’IVA

Successivamente trasmette al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino.

Il cessionario italiano deve però in questo caso liquidare l’IVA come indicato dall’art. 17, co.3 DPR 633/72, ovvero indicando manualmente l’IVA sull’originale della fattura vidimata dall’Ufficio Tributario sammarinese così come ricevuta dal cedente sammarinese.

La fattura andrà annotata sui registri sia delle vendite sia degli acquisti secondo il disposto degli articoli 23 e 25 DPR 633/1972.

I cessionari italiani a seguito di tale operazione:

  • non sono obbligati alla compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari,

  • sono (erano) tenuti a comunicare all’Ufficio delle Entrate l’avvenuta annotazione della fattura nei registri IVA vendite e acquisti, entro 5 giorni dalla registrazione stessa indicando il numero progressivo annuale dei registri. ATTENZIONE: QUEST’ULTIMO ADEMPIMENTO E’ STATO SOSTITUITO DALLA COMUNICAZIONE POLIVALENTE

QUINDI, ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, NELLA PRATICA, A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE DELLA COMUNICAZIONE POLIVALENTE, TUTTI GLI ADEMPIMENTI CON SAN MARINO, IN CASO DI OPERAZIONI INTRATTENUTE CON I SUOI OPERATORI, RIMANGONO FERMI; CAMBIA SOLO LA MODALITA’ DI COMUNICAZIONE NELL’UNICO SEGUENTE CASO:

ACQUISTO DA OPERATORE SANMARINESE CON RICEVIMENTO DI FATTURA SENZA ADDEBITO DELL’IVA. TALE OPERAZIONE, ANZICHE’ VENIRE COMUNICATA ENTRO CINQUE GIORNI DALLA REGISTRAZIONE, CON MODALITA’ CARTACEA, DIVIENE, TRAMITE LA COMUNICAZIONE POLIVALENTE, UNA COMUNICAZIONE TELEMATICA.

 

Vediamo ora insieme quali quadri compilare della comunicazione polivalente in caso di acquisti da operatori sanmarinesi.

Come si legge dalle istruzioni della comunicazione:

Il Decreto del Ministero delle finanze del 24 dicembre 1993 ha previsto particolari istruzioni per gli operatori economici italiani che realizzano acquisti da operatori sammarinesi, tra le quali, la comunicazione delle fatture registrate “al proprio Ufficio IVA”.

Il provvedimento che pubblica le presenti istruzioni stabilisce che la comunicazione di cui all’art. 16 lett. c) del citato decreto avvenga con lo stesso modello utilizzato per lo spesometro, trasformando di fatto una comunicazione prevista ancora in modalità cartacea in un invio dei dati con il canale telematico. Gli acquisti da San Marino vanno comunicati autonomamente.

Oggetto

Contenuto

Soggetti obbligati

operatori economici italiano che hanno registrato nel mese precedente, fatture di acquisto emesse da operatori sanmarinesi senza l’addebito dell’IVA (italiana)

Termine e periodicità di presentazione

La presentazione a periodicità mensile, fatta salva l’ipotesi in cui nel mese precedente non vi siano state operazioni di acquisto con operatori sanmarinesi, allora in quel caso, non esistendo operazioni, non vige nemmeno l’obbligo (ovviamente)

Termine di presentazione: entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sono realizzate le operazioni di acquisto.

Oggetto della comunicazione

  • acquisti effettuati da operatori sanmarinesi

  • acquisti di servizi ricevuti da non residenti ex artt. 7 bis – 7 septies DPR 633/72 (che si aggiungono alle particolari operazioni di acquisto con San Marino)

Quadro da compilare

ATTENZIONE: PER TALE QUADRO DI COMUNICAZIONE, NON E’ PREVISTA, COME PER LO SPESOMETRO, LA FORMA AGGREGATA, MA SOLO QUELLA ANALITICA

QUADRO SE – ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI –

ACQUISTI DA OPERATORI RESIDENTI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

La comunicazione degli acquisti da soggetti sammarinesi viene identificata dalla valorizzazione dei 2 campi del frontespizio:

– Mese di riferimento

– Acquisti di servizi da non residenti – Acquisti da operatori di San Marino

Per la compilazione del quadro è obbligatoria l’indicazione dei seguenti dati.

Per le persone fisiche:

• Cognome

• Nome

• Data di nascita

• Comune / Stato estero di nascita

• Provincia

• Codice Stato estero del domicilio

Per le persone non fisiche:

• Denominazione / Ragione sociale

• Città estera della Sede legale

• Codice stato estero della Sede legale

• Indirizzo estero della Sede legale

• Codice identificativo IVA

Dati Contabili:

• Data emissione documento/fattura

• Data registrazione fattura

• Numero fattura

• Imponibile/Importo

• Imposta

QUADRO TA – QUADRO RIEPILOGATIVO

il quadro è comune a tutte le comunicazioni e riporta il sunto di quanto comunicato

Matilde Fiammelli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento