Part-time 25 ore settimanali: stipendio, ferie, permessi, malattia, tredicesima

Paolo Ballanti 09/10/20
Scarica PDF Stampa
La normativa italiana riconosce ai lavoratori con orario part-time gli stessi diritti dei colleghi a tempo pieno.

Questo principio ha riflessi importanti a partire dalla retribuzione mensile, passando per tredicesima e quattordicesima, fino ad arrivare a ferie e permessi.

A livello concreto ogni istituto dev’essere proporzionato alla percentuale di part-time, calcolata prendendo a riferimento l’orario settimanale previsto nella lettera assunzione (o nelle scritture successive) rispetto al tempo pieno disciplinato dal contratto collettivo applicato.

Nei paragrafi che seguono vedremo i diritti spettanti ad un lavoratore con part-time 25 ore settimanali, nello specifico retribuzione, mensilità aggiuntive, ferie / permessi e malattia.

Part-time 25 ore settimanali: lo stipendio

il nodo focale che si trova ad affrontare una persona a cui viene proposto un lavoro part time (o che vorrebbe chiedere un tempo parziale) è sicuramente lo stipendio. La retribuzione mensile di un lavoratore part-time dipende da tre variabili:

  • Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dall’azienda;
  • Elementi retributivi ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dal contratto collettivo;
  • Percentuale di part-time calcolata in base al tempo pieno.

Vediamoli nel dettaglio.

Contratto collettivo applicato

Il contratto collettivo definisce gli elementi minimi della retribuzione che devono essere obbligatoriamente riconosciuti al dipendente. Di norma, questi sono rappresentati da:

  • Paga base;
  • Indennità di contingenza;
  • Elemento distinto della retribuzione (cosiddetto EDR);
  • Terzo elemento.

I valori espressi dal CCNL cambiano in virtù del livello di inquadramento. Ad esempio, prendendo a riferimento il CCNL Commercio e terziario – Confcommercio, la retribuzione del dipendente Caio al terzo livello sarà pari a:

  • Paga base euro 1.263,15;
  • Contingenza euro 527,90;
  • Terzo elemento euro 11,36 (variabile in base alla provincia di lavoro ipotizziamo sia Milano).

Per un totale di euro 1.802,41.

>> Part-time 30 ore settimanali: stipendio, ferie, permessi, tredicesima 

Elementi aggiuntivi della retribuzione

Azienda e dipendente possono accordarsi per elementi aggiuntivi della retribuzione, rispetto a quelli minimi previsti dal CCNL applicato. La platea è varia: si va dal superminimo all’indennità di funzione passando per patto di stabilità o di non concorrenza.

Riprendendo l’esempio di Caio, ipotizziamo che questi quando è stato assunto dall’azienda Alfa si sia accordato per ricevere un superminimo mensile di euro 250,00 lordi. Questi si andranno ad aggiungere alla retribuzione minima prevista dal CCNL in base al livello di inquadramento, pari ad euro 1.802,41.

Di conseguenza, il compenso lordo mensile di Caio sarà pari a 1.802,41 + 250,00 = 2.052,41 euro.

Percentuale part-time

Una volta definita la retribuzione è sufficiente determinare la percentuale di part-time. Innanzitutto verifichiamo qual è l’orario a tempo pieno previsto dal CCNL applicato.

Riprendendo il contratto del Commercio questi prevede un orario normale a tempo pieno pari a 40 ore distribuite su 5 giorni per la generalità dei dipendenti. Di conseguenza, se Caio ha un part-time 25 ore settimanali, la percentuale sarà:

(25/40) * 100 = 62,50%.

A questo punto sarà sufficiente moltiplicare la retribuzione mensile per la percentuale di part-time, così da ottenere il compenso lordo che spetta al dipendente:

Retribuzione lorda mensile di Caio euro 2.052,41 * 62,5% = 1.282,76 euro.

La retribuzione del lavoratore part-time, al pari di quella dei dipendenti a tempo pieno, è soggetta alle trattenute INPS ed IRPEF.

>> Calcolo pensione 2020: quanto si perde con il contratto part time

Part-time 25 ore settimanali: le mensilità aggiuntive

Tredicesima e quattordicesima sono elementi retributivi che si sommano alle dodici mensilità ordinarie, come tali definite “mensilità aggiuntive”.

La disciplina di queste somme è lasciata al contratto collettivo applicato, il quale può prevedere la sola tredicesima (è il caso del CCNL Metalmeccanica – industria) o sia tredicesima che quattordicesima (come il CCNL Commercio e terziario – Confcommercio).

Le mensilità aggiuntive si caratterizzano per avere maturazione mensile con liquidazione posticipata ad un determinato periodo dell’anno secondo quanto stabilito dal CCNL.

Il contratto Commercio prevede:

  • Erogazione della tredicesima in coincidenza della vigilia di Natale (maturazione da gennaio a dicembre);
  • Erogazione della quattordicesima il 1º luglio di ogni anno (maturazione da luglio a giugno dell’anno successivo ovvero da agosto a luglio a seconda dei tempi di pagamento scelti dall’azienda).

Ne consegue che un dipendente part-time in forza presso l’azienda per l’intero periodo di maturazione della tredicesima avrà diritto al suo importo pieno, pari ad una mensilità della retribuzione lorda (nel caso di Caio euro 1.282,76). Identico discorso per la quattordicesima.

Part-time 25 ore settimanali: le ferie

Il dipendente con orario a tempo parziale ha diritto alle ferie al pari dei lavoratori full-time, nella misura prevista dal CCNL applicato. Ad esempio il contratto Commercio stabilisce la misura normale delle ferie in 173 ore, maturate per un anno intero di servizio in azienda.

Nei confronti di un part-time 25 ore settimanali, le ferie spettanti si determinano applicando la percentuale di part-time (ottenuta come spiegato nel paragrafo precedente) all’ammontare totale annuo (nel nostro caso 173 ore):

173 ore * 62,5% = 108,13.

Di conseguenza, per ciascun mese in cui il lavoratore è in forza maturerà 9,01 ore di ferie equivalenti a 108,13 / 12.

>> Trasformazione contratto in part-time: tutti i casi in cui si può fare

Part-time 25 ore settimanali: i permessi

Il calcolo fatto per stabilire le ore di ferie spettanti dev’essere operato anche per determinare i permessi, con la differenza che il contratto collettivo può prevedere più tipologie di assenze giustificate retribuite, ad esempio:

  • Permessi per riduzione dell’orario di lavoro, cosiddetti “ROL”;
  • Permessi in sostituzione delle festività abolite per legge, in gergo permessi “ex-festività”.

Per comodità verifichiamo cosa prevede il CCNL Commercio:

  • 56 ore annue di permessi “ROL” per aziende fino a 15 dipendenti elevati a 72 ore per le aziende con più di 15 dipendenti;
  • 32 ore annue di permessi “ex-festività”.

Ne consegue che un dipendente full-time avrà diritto a 56 (o 72) + 32 = 88 ore annue di permessi. Nei confronti di un lavoratore a tempo parziale 25 ore settimanali, le ore di permessi maturate per un anno in forza all’azienda saranno pari a:

88 ore * 62,5% (percentuale part-time) = 55 ore equivalenti a 4,58 ore mensili.

Part-time 25 ore settimanali: la malattia

Il trattamento spettante al dipendente per gli eventi di malattia può essere a carico sia dell’azienda che dell’INPS o interamente dovuto dal datore di lavoro.

Anche per i lavoratori part-time i giorni di assenza per malattia sono coperti a livello retributivo da azienda / INPS, in misura tuttavia ridotta rispetto ai colleghi a tempo pieno, dal momento che per determinare il trattamento economico si prende a riferimento la retribuzione mensile.

Riprendiamo il caso del dipendente Caio ed ipotizziamo che l’azienda Alfa rientri in uno di quei settori in cui non è previsto l’intervento dell’INPS ed il contratto collettivo applicato disponga che la retribuzione dei giorni di malattia sia interamente a carico del datore, in misura pari:

  • Al 100% per i primi tre giorni di assenza;
  • All’80% per i giorni restanti di assenza.

Assumendo che la retribuzione giornaliera sia pari a 2.052,41 euro / 26 (divisore giornaliero) = 78,94 euro ne consegue che Caio in caso di assenza pari a sette giorni avrà diritto a:

  • 78,94 * 3 = 236,82 euro per i primi tre giorni di malattia;
  • (78,94 * 4) * 80% = 252,61 euro per i restanti giorni di assenza.

Possono interessarti questi volumi:

CCNL Colf e Badanti

Il volume fornisce il commento dettagliato ai principali articoli del CCNL Colf e badanti, rinnovato per il 2019 grazie all’accordo del 15 gennaio 2019 sui minimi retributivi, chiarendo le motivazioni e la ratio della disciplina concordata tra le parti.

Pierpaolo Masciocchi | 2019 Maggioli Editore

19.00 €  18.05 €

CCNL Distribuzione Moderna Organizzata

Il volume fornisce il commento dettagliato ai principali articoli del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) – rinnovato in data 19 dicembre 2019 – e chiarisce le motivazioni e la ratio della disciplina concordata tra le parti. Contratto collettivo nazionale di lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) 19 dicembre 2018ARGOMENTI TRATTATI Contratto collettivo nazionale di lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) sottoscritto in data 19 dicembre 2019 da Federdistribuzione e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL e UILTUCS – UIL.PAOLO STERN Consulente del Lavoro in Roma. Presidente Nexumstp Spa. Autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro e relatore a convegni e seminari. Professore a contratto presso università pubbliche e private.MASSIMILIANO MATTEUCCI Consulente del Lavoro in Roma. Partner Nexumstp Spa. Cultore della materia e professore a contratto presso università pubbliche e private. Autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro e relatore a convegni e seminari.

Paolo Stern, Massimiliano Matteucci | 2019 Maggioli Editore

32.00 €  30.40 €

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento