La proposta è stata inviata agli Ordini, alla Cassa forense, alle Associazioni e all’Oua per opportuna consultazione, in vista della stesura definitiva da inviare al Ministero della giustizia.
Come chiarito dallo stesso CNF “nei tempi dell’approvazione del nuovo decreto Parametri forensi, e per evitare un vuoto normativo che si ripercuoterebbe sugli uffici giudiziari, nei casi previsti sempre dall’ordinamento forense continuerà ad applicarsi il decreto ministeriale 140/2012” , nell’attesa che ne entri in vigore il correttivo una volta acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato (parere del 18 gennaio 2013, n. 161).
Rispetto a quanto previsto dal DM. 140/2012, in caso di liquidazione giudiziale del compenso dell’avvocato, l’organo giurisdizionale avrà un margine di discrezionalità più ridotto. Egli infatti dovrà tener conto delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, dettagliate ora nelle seguenti:
1. importanza dell’opera;
2. natura e valore della pratica;
3. quantità delle attività compiute;
4. condizioni soggettive del cliente;
5. risultati conseguiti;
6. numero delle questioni trattate;
7. contrasti giurisprudenziali;
8. quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta dall’avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica.
Quale regola generale è, inoltre, previsto che il compenso dovuto all’avvocato per ogni singolo incarico sia convenuto con il cliente in base ad un accordo redatto per iscritto ed in conformità ad un preventivo formulato dall’avvocato, se richiesto dal cliente, sulla base delle attività presumibilmente necessarie fino al compimento dell’incarico. La convenzione fra avvocato e cliente e può prevedere la possibilità di uno scostamento dal compenso concordato in ipotesi di significative variazioni, durante lo svolgimento dell’incarico, del valore della pratica e/o della sua complessità. Può, inoltre, prevedere la corresponsione all’avvocato di un premio o compenso aggiuntivo in correlazione all’esito prticolarmente favorevole. Il compenso dell’avvocato può essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica o sull’entità del risultato economico che il cliente conseguirà all’esito del giudizio.
Qui lo schema del decreto sui parametri
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