In data 16 febbraio 2012, la direzione generale dell’Inps ha emanato la propria circolare n. 23 recante «Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia».
La circolare, il cui testo è qui reperibile, introduce e disciplina nuovi servizi telematici nell’ambito della gestione della trasmissione telematica delle certificazioni di malattia.
Nello specifico vengono inserite nuovi servizi per gli intermediari delle aziende private; per gli intermediari e per i datori di lavoro del settore agricolo; per gli intermediari delle amministrazioni pubbliche; e, da ultimo, per il cittadino.
In attuazione delle previsioni di cui alla circolare 117 del 2011 è stata estesa agli intermediari la possibilità, già concessa ai datori di lavoro (circolari 60 e 119 del 2010), di richiedere la consultazione degli attestati di malattia.
Questo servizio si potrà esplicare secondo due distinte modalità: attraverso la posta elettronica certificata; mediante accesso con codice PIN.
La richiesta di utilizzo del servizio può essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica certificata di una struttura territoriale Inps tra quelle con le quali le aziende rappresentate dall’intermediario si rapportano contributivamente. Più nello specifico occorre utilizzare lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori.
L’istanza dell’intermediario dovrà, poi, recare l’indicazione dei dati anagrafici dell’intermediario, completi di codice fiscale, nonchè l’elenco delle matricole aziendali per le quali si richiede il servizio.
Il sistema di accesso con codice PIN è, invece, disponibile direttamente sul portale Inps.
I servizi in parola sono disponibili in favore degli intermediari muniti di delega generale, da parte del datore di lavoro, allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’Inps e che abbiano comunicato l’esistenza di tale delega all’Istituto nelle modalità indicate con la circolare 28 del 2011.
Nel caso in cui, invece, gli intermediari «siano anche titolari di un rapporto di lavoro dipendente, presso un’azienda diversa da quella rappresentata, e vengano delegati dal proprio datore di lavoro alla consultazione degli attestati di malattia dei dipendenti di tale azienda, occorre procedere come indicato nelle circolari 60 e 119 del 2010, dianzi citate, essendo necessaria apposita delega personale da parte del suddetto datore di lavoro».
Anche ai datori di lavoro agricoli e agli intermediari che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole sono, poi, stati resi disponibili i servizi di consultazione degli attestati di malattia degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato secondo le modalità meglio esplicitate nella circolare in parola.
Per quanto attiene gli intermediari delle amministrazioni pubbliche gli stessi possono parimenti presentare richiesta di accesso ai servizi tramite PIN o richiedere l’invio degli attestati con posta elettronica certificata.
Da ultimo è stato reso operativo un nuovo servizio che consente al lavoratore di richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS ad un numero telefonico da lui indicato.
Tale servizio può essere attivato: per i cittadini in possesso di PIN, selezionando la nuova funzionalità introdotta nel menu della consultazione dei certificati di malattia ovvero inoltrando richiesta tramite posta elettronica certificata.
In conclusione pare necessario evidenziare che tutti i soggetti i quali – indipendentemente dalla modalità prescelta – hanno accesso (o sono autorizzati ad accedere) alle attestazioni di malattia, sono tenuti a comunicare tempestivamente la cessazione o sospensione dell’attività in modo che l’Inps possa provvedere alla revoca dell’abilitazione. Il medesimo obbligo, incombe, ovviamente sui soggetti, in ipotesi, deleganti.
E ciò, come ognuno bene intende, anche per ovvie ragioni di tutela dei dati personali, nel caso di specie peraltro “sensibili”.
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