Notai, non partecipano all’esercizio dei pubblici poteri

Redazione 25/05/11
Il fatto che l’attività dei notai persegua un obiettivo di interesse generale, ossia quello di garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non è sufficiente, di per sé, a far considerare tale attività come partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia, con alcune decisioni della Grande Corte, depositate ieri (C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 e C-52/08).

La Corte così prosegue: “le attività svolte nell’ambito di diverse professioni regolamentate comportano  di frequente l’obbligo, per le persone che le compiono, di perseguire un obiettivo del genere, senza  che dette attività rientrino per questo nell’ambito dell’esercizio di pubblici poteri”.

La conseguenza è che non si applicano ai notai le esclusioni consentite dal Trattato CE, relative al principio di libertà di stabilimento, per le attività che partecipano, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.

Secondo la tesi avversa, il notaio sarebbe invece “un pubblico ufficiale che partecipa all’esercizio dei pubblici poteri e la cui attività è esclusa dalla disciplina sulla libertà di stabilimento”.

Solo le attività che costituiscono una “partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri – ha replicato la Corte – possono beneficiare di una deroga all’applicazione del principio della libertà  di stabilimento: non è dunque consentito introdurre limitazioni, all’esercizio della professione notarile, basate sul requisito della cittadinanza.

Il notaio – osserva la Corte – quale pubblico ufficiale, ha principalmente il compito di autenticare gli atti giuridici:

Mediante tale intervento – obbligatorio o facoltativo in funzione della natura dell’atto – il notaio constata il ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dalla legge per la realizzazione dell’atto, nonché la capacità giuridica e la capacità di agire delle parti. L’atto pubblico gode inoltre di un’efficacia probatoria qualificata nonché di efficacia esecutiva.

Sono oggetto di autenticazione gli atti o le convenzioni alle quali le parti hanno liberamente aderito. Sono infatti le parti stesse a decidere, nei limiti posti dalla legge, la portata dei loro diritti e obblighi e a scegliere liberamente le pattuizioni alle quali vogliono assoggettarsi allorché  presentano un atto o una convenzione al notaio per l’autenticazione.

L’intervento del notaio presuppone quindi la previa esistenza di un consenso o di un accordo di volontà delle parti. Inoltre, il notaio non può modificare unilateralmente la convenzione che è chiamato ad autenticare senza avere preliminarmente ottenuto il consenso delle parti.

L’attività di autenticazione affidata ai notai non comporta quindi una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.

La circostanza che determinati atti o determinate convenzioni debbano essere obbligatoriamente oggetto di autenticazione a pena di nullità non è idonea ad inficiare tale conclusione, in quanto è usuale che la validità di atti diversi sia assoggettata a requisiti di forma o ancora a procedure obbligatorie di convalida.

Inoltre, nei limiti delle rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica dell’esercizio dei pubblici poteri.

Del pari, essi sono direttamente e personalmente responsabili, nei confronti dei loro clienti, dei danni risultanti da qualsiasi errore commesso nell’esercizio delle loro attività, a differenza delle pubbliche autorità, per i cui errori assume responsabilità lo Stato” (Commissione europea c/ vari, presidente V. Skouris)

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