Disoccupazione Naspi per docenti precari e supplenti: guida pratica alla domanda 2025

Con la fine della scuola i precari restano senza contratto. C’è però la copertura Naspi.

Paolo Ballanti 13/05/25

Per migliaia di docenti precari e supplenti a tempo determinato la fine anno scolastico, con l’interruzione dell’attività didattica, coincide con la fine del contratto di lavoro. A garantire un paracadute c’è però la Naspi: l’indennità di disoccupazione erogata dall’Inps, pensata per coprire i periodi di vuoto contrattuale.

La prestazione si ottiene trasmettendo domanda all’Inps, da presentare entro i termini previsti.

Nei paragrafi che seguono i dettagli su requisiti, durata e modalità di calcolo dell’assegno.

Indice

A chi spetta la Naspi docenti 2025

Il personale docente della scuola che vede chiudersi il contratto di lavoro al termine dell’anno scolastico 2024/2025 può legittimamente fruire dell’indennità Naspi, in presenza di una serie di requisiti, quali:

  • stato di disoccupazione involontario (sono pertanto escluse le ipotesi di dimissioni, eccezion fatta per quelle per giusta causa o rassegnate durante il periodo tutelato di maternità;
  • 13 settimane di contributi totalizzate nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Inoltre, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono richieste almeno 13 settimane di contribuzione successive alla cessazione del rapporto a tempo indeterminato, effettuata per dimissioni volontarie ovvero per risoluzione consensuale.

Sono comunque fatte salve le ipotesi di:

  • dimissioni per giusta causa;
  • risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta;
  • dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità.

Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la Naspi.

In poche parole, se il contratto di lavoro a tempo indeterminato si è interrotto per dimissioni volontarie, il successivo accesso alla Naspi può avvenire soltanto una volta trascorse almeno 13 settimane di contribuzione. Si dimostra pertanto irrilevante un nuovo contratto a termine, anche se di breve durata, poi scaduto.

Come si invia la domanda

Il personale della scuola in possesso dei requisiti di legge può presentare la domanda di Naspi direttamente all’Inps.

L’istanza dev’essere trasmessa collegandosi all’apposita piattaforma online disponibile su “inps.it – Lavoro – NASpI: indennità mensile di disoccupazione” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa è possibile ricorrere a:

  • contact Center dell’Istituto (803.164 gratuito da rete fissa, ovvero lo 06.164.164 da rete mobile);
  • enti di patronato e intermediari INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di invio domanda Naspi docenti 2025

Fatti salvi i requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione, un aspetto tutt’altro che secondario è il momento in cui presentare all’Inps la relativa domanda di accesso alla prestazione.

A pena di decadenza dal sussidio, la domanda dev’essere trasmessa (nelle forme poc’anzi descritte) entro il termine perentorio di 68 giorni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ne consegue che a fronte di un contratto a termine scadente, ad esempio, il 30 giugno 2025, da quest’ultima data decorrono i 68 giorni di tempo per presentare la domanda di Naspi all’INPS.

Invio tempestivo della domanda

Nell’ottica di non perdere quote di Naspi è importante non aspettare l’ultimo minuto per trasmettere la domanda all’INPS.

L’indennità spetta infatti a decorrere da:

  • ottavo giorno successivo la data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • giorno successivo alla presentazione della domanda, se quest’ultima è trasmessa dopo l’ottavo giorno successivo la cessazione del rapporto (a patto che l’istanza venga inviata all’INPS entro il termine di decadenza dei 68 giorni).

Importo della disoccupazione Naspi

Il personale della scuola che accede alla Naspi ha diritto, al pari della generalità dei dipendenti, ad un sussidio calcolato secondo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.

Trattasi, in sostanza, dell’importo preso a riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del dipendente.

La retribuzione in parola dev’essere poi divisa per il totale delle settimane di contribuzione. Il risultato viene poi moltiplicato per il coefficiente fisso 4,33:

[(Retribuzione imponibile / settimane) * 4,33] = retribuzione di riferimento.

A seconda dell’ammontare della retribuzione di riferimento cambia l’importo mensile della Naspi, come descritto in tabella:

Retribuzione mensile di riferimentoMisura mensile dell’indennità Naspi
Pari o inferiore a 1.436,61 euro75% della retribuzione
Superiore a 1.436,61 euro75% di 1.436,61 euro + 25% della differenza tra la retribuzione mensile di riferimento ed euro 1.436,61

A prescindere da quanto indicato in tabella, l’indennità mensile non può in ogni caso eccedere l’importo massimo, che nel 2025 è di 1.562,82 euro.

Da notare che a fronte di lunghi periodi di disoccupazione la Naspi si riduce progressivamente. A partire infatti dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione), l’indennità è ridotta progressivamente del 3% al mese.

Al contrario, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dopo il 1° gennaio 2022, la si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (151° giorno della prestazione).

Un leggero slittamento della riduzione si ha con riguardo ai beneficiari che abbiano compiuto i 55 anni. In tal caso la riduzione opera a partire dall’ottavo mese di fruizione (211° giorno della prestazione).

Quanto dura la Naspi 2025

Al pari dell’importo mensile, anche la durata della Naspi dipende dai contributi totalizzati dal beneficiario. Non a caso la prestazione è corrisposta (con cadenza mensile) per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contribuzione negli ultimi quattro anni, per un massimo di 24 mesi.

Sono ad ogni modo esclusi dal calcolo della durata i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche se in un’unica e anticipata soluzione.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere