Alla stregua di quanto avviene per le pensioni anche il massimale mensile utile al calcolo dei trattamenti di integrazione salariale è rivalutato annualmente in misura pari al 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Con la Circolare numero 4 del 28 gennaio 2026 INPS ha fornito gli importi rivalutati e in vigore dallo scorso 1° gennaio per i trattamenti di CIGO e CIGS, CISOA (per i lavoratori agricoli), assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Viene altresì indicata in circolare la misura delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Analizziamo le novità in dettaglio.
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Indice
- Trattamenti di integrazione salariale
- Indennità di disoccupazione NASpI
- Indennità di disoccupazione DIS-COLL
- Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
- Indennità di disoccupazione agricola
- Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
- Assegno per attività socialmente utili
Trattamenti di integrazione salariale
L’importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale:
- CIGO;
- CISOA, per gli operai e impiegati agricoli;
- CIGS;
- Assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS;
- Fondi di solidarietà bilaterali (esclusi il Fondo Credito, Fondo Credito Cooperativo, Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali);
è rivalutato in misura pari, per il 2026, ad euro 1.423,69 lordi.
La somma, una volta sottratta la riduzione del 5,84%, si attesta a 1.340,56 euro netti. L’importo massimo mensile, incrementato del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, corrisponde nel 2026 a:
- 1.708,44 euro lordi;
- 1.608,66 euro netti.
Indennità di disoccupazione NASpI
L’indennità di disoccupazione NASpI per i lavoratori dipendenti è rapportata ad una base di calcolo data dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale.
Il risultato dev’essere poi moltiplicato per il coefficiente fisso 4,33.
Gli importi di riferimento per il calcolo della NASpI, così come il massimale mensile, vengono rivalutati annualmente, di seguito i valori in vigore per l’annualità 2026:
| Retribuzione mensile di riferimento | Misura dell’indennità NASpI |
| Pari o inferiore a 1.456,72 euro | 75% della retribuzione |
| Superiore a 1.456,72 euro | 75% di 1.456,72 euro + 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.456,72 euro |
A prescindere dal risultato ottenuto, l’indennità mensile NASpI non può eccedere, nel 2026, il massimale di 1.584,70 euro.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
L’indennità DIS-COLL per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è anch’essa condizionata negli importi alla rivalutazione annuale in ragione della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
La prestazione è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.
Una volta ottenuto il reddito medio mensile è possibile individuare l’importo della DIS-COLL, come descritto in tabella:
| Reddito medio mensile | Misura dell’indennità DIS-COLL |
| Pari o inferiore a 1.456,72 euro | 75% del reddito medio mensile |
| Superiore a 1.456,72 euro | 75% di 1.456,72 euro + 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.456,72 euro |
La prestazione non può comunque eccedere, per il 2026, la somma mensile di 1.584,70 euro.
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
L’indennità ISCRO spetta ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, compresi i partecipanti agli studi associati o alle società semplici.
La prestazione è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti l’anno che precede la presentazione della domanda di indennità.
Per effetto della rivalutazione ISTAT nel 2026 l’indennità ISCRO mensile non può essere inferiore a 255,53 euro né superiore a 817,69 euro.
Si precisa inoltre che per accedere alla prestazione l’interessato deve aver dichiarato, nell’anno precedente la presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12 mila euro che, per effetto della rivalutazione, è pari, nel 2026, ad euro 12.749,18 euro.
Indennità di disoccupazione agricola
In relazione all’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell’anno 2026 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio di competenza, l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno.
Ne consegue che tale importo è pari a quello indicato nella Circolare numero 25 del 29 gennaio 2025, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, ossia pari a 1.404,30 euro.
Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
L’importo giornaliero dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS) non può in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS.
In relazione all’IDIS da liquidare nel corso dell’annualità corrente, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso del 2025, trova applicazione, alla luce del principio della competenza, l’importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno.
Pertanto, tale importo è pari a 57,32 euro.
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione è pari, dal 1° gennaio 2026, ad euro 707,19.
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Foto copertina: istock/artolympic