Multa, notificazioni e suoi termini

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Quando, alla guida del veicolo si infrangono le norme dettate dal Codice della Strada, il trasgressore è tenuto ad oblare la una sanzione amministrativa pecuniaria comminata.

L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è normato dall’art. 195, il quale prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale da euro 870 a euro 3.481 ed il limite massimo generale di euro 9.296.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.

Da ricordare che per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178, le stesse, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore.

Le sanzioni amministrative pecuniarie ascritte al Codice della Strada, sono ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

L’infrazione stradale, qualora non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro 90 giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento.

Da ricordare che fermo restando quanto indicato precedentemente, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

  1. a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
  2. b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
  3. c) sorpasso vietato;
  4. d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
  5. e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
  6. f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
  7. g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

Nei casi per i quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Per quanto attiene alle infrazioni contrassegnate dalla lettere b), f) e g) di cui sopra, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12 dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

La notificazione a mezzo posta, avviene con l’invio della Raccomanda A.R. alla residenza dell’obbligato solidale.

Nel caso in cui la raccomandata non ritirata dal destinatario: la posta non può apporre il timbro di “compiuta giacenza” prima dei 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata.

Questo caso è stato di recente oggetto di udienza da parte di un utente della strada, che si è rivolto al Giudice di Pace di Teramo. La sentenza n. 126/2016, dello stesso giudice, ha infatti chiarito che la contravvenzione va annullata se le Poste appongono, sulla busta, il timbro con la dicitura “compiuta giacenza” prima del decorso di 10 giorni dall’avviso al destinatario. Ma cerchiamo di comprendere meglio come funziona questo ennesimo vizio di forma della notifica di atti giudiziari e amministrativi.

Ma come funziona la c.d. compiuta giacenza?

L’avviso di giacenza non è altro che l’attestazione del tentativo di consegna, da parte del personale del servizio postale, di una raccomandata o di un atto giudiziario nel momento in cui il destinatario rifiuti di riceverlo o sia momentaneamente assente.

La compiuta giacenza è quell’attestazione che il plico non è stato ritirato nel termine di 30 giorni presso l’ufficio postale.

Dopo questo periodo temporale, la raccomandata invita presso la residenza anagrafica del destinatario e da questi non ritirata si considera ugualmente valida e ha tutti gli effetti legali.

Allo scadere del mese, se il destinatario non ha ritirato la raccomandata si forma la cosiddetta compiuta giacenza e la lettera viene restituita al mittente.

Tuttavia, gli effetti per il mittente sono gli stessi di quelli che si sarebbero prodotti se la lettera fosse stata ricevuta dal destinatario.

È da precisare che la raccomandata a.r. spedita da chiunque, Enti o privati e non ritirata per qualsivoglia motivo, ad eccezione del caso di “sconosciuto all’indirizzo”, si considera comunque ricevuta dal destinatario.

Con la conseguenza che qualsiasi diffida o contestazione fosse contenuta nel plico, si presume conosciuta dal destinatario.

Riepilogando, in caso di rifiuto, assenza o mancato ritiro della raccomandata scatta la presunzione di conoscenza.

Quest’istituto, dettato dall’art. 1335 C.C. Presunzione di conoscenza, che così sancisce:

“ La proposta, l’accettazione , la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario , se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”, presuppone che il destinatario sia vento a conoscenza, salvo che lo stesso provi di essersi trovato nell’impossibilità di averne notizia.

In tema, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la prova dell’avvenuta notifica all’indirizzo del destinatario, nell’ipotesi in cui un atto sia stato inviato con raccomandata a.r., coincide con il relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale.

Cassazione, 24 aprile 2003, n. 6527.

Il Giudice di Pace di Palermo, nella sentenza del 18/07/2011, ha ribadito quanto stabilito dalla Suprema Corte, in particolare, a proposito delle operazioni di notifica effettuate per compiuta giacenza, a seguito di assenza del destinatario dell’atto, sostiene che “nella notificazione a mezzo posta l’ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982, n. 890), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell’ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito. Ne consegue che l’avviso di ricevimento, che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte, comporta la nullità della notificazione”.

Nel caso specifico, la Suprema Corte confermava la decisione di merito che aveva accolto l’opposizione avverso un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, motivata con riferimento ad un vizio di notifica del verbale, avvenuta a mezzo posta, “per la mancanza, sulla busta restituita al mittente per compiuta giacenza, così come sulla cartolina che la accompagnava, della indicazione delle modalità con le quali il notificando sarebbe stato cercato senza essere reperito e comunque messo nella condizione di venire a conoscenza del verbale”.

Nell’occasione, i giudici di legittimità rilevavano che “la sola annotazione, sia sul piego restituito al mittente, sia sull’avviso di ricevimento, della “compiuta giacenza”, come nel caso oggetto del presente ricorso, non consentiva di ricavare l’avvenuto espletamento delle prescritte formalità, con conseguente nullità della notifica” (così, Cass. Civ. n. 28856/05 ; conf. da Cass. Civ. n. 5823/99).

Conseguentemente, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, “il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l’inesistenza del credito azionato, comporta – secondo la giurisprudenza di legittimità – la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base della sua emissione “ : così, fra le altre, Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 59 del 08/01/2003.

Nel caso in cui, nella notificazione eseguita a mezzo posta, il piego raccomandato sia depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna  e non sia ritirato,  la notifica si perfeziona “decorsi dieci giorni ” dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente la notizia del deposito.

Infatti, le Sezioni Unite (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 1° febbraio 2012, n. 1418), in tema, affermano che se il termine  ha natura processuale ad esso si applicano le regole ordinarie stabilite dal codice di procedura civile. In pratica, dunque, se il termine dei 10 giorni scade in un giorno festivo, o nella giornata di sabato, la scadenza va prorogata al primo giorno seguente non festivo. Questo termine va considerato «a decorrenza successiva», e trattato alla stregua di ogni altro termine inerente il processo.

In tema di notificazioni degli atti, il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, che deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, è esclusivamente quello della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

E’ il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 4 marzo 2014, n. 4993.

In particolare, il fondamento della scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione si rinviene nell’articolo 149, codice procedura civile, per effetto della sentenza n. 477 del 2002, della Corte Costituzionale e nell’articolo 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell’articolo 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994, sempre emessa dalla Corte Costituzionale.

Infatti, il citato art. 149. Notificazione a mezzo del servizio postale, così prevede:

“Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.”

In relazione al dettato di qui sopra, relativo alla notificazione a mezzo del servizio postale, che riguarda, in particolare, la procedura di notificazione della sanzioni amministrative relative ai verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, in particolare dopo l’intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza 26 novembre 2002, n. 477, la notificazione dei verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada per il Comando notificante si perfeziona al momento della consegna del plico all’ufficio postale per la spedizione, ovvero al messo comunale, per la consegna, a mezzo notificazione.

Il dispositivo della citata sentenza enuncia: “dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 del codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.”

 

 

Redazione MotoriOggi

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