30 NOVEMBRE 2013
ALLA CASSA CON GLI ACCONTI DELLE IMPOSTE
Il 30 novembre 2013 saremo chiamati a versare il secondo acconto delle imposte calcolato a seguito della compilazione della dichiarazione dei redditi Unico/2013.
Vediamo per ogni singola imposta come comportarci, RICORDANDO CHE IL PRIMO ACCONTO E’ GIA’ STATO VERSATO (FORSE…)
IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALI – PERSONE FISICHE E SOCI DI SOCIETA’ DI PERSONE
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2013 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN33 “DIFFERENZA”.
Se questo importo:
- non supera euro 52, non è dovuto acconto;
- supera euro 52, è dovuto acconto nella misura del 99% del suo ammontare.
Scadenze dei versamenti dell’acconto |
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2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato e il 1° dicembre è domenica) | se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
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17 giugno 2013 | 40% del 99% del rigo DIFFERENZA RN33 (già versato, eventualmente anche a rate) | se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52 |
2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato e il 1° dicembre è domenica) | 60% del 99% del rigo DIFFERENZA RN33 | |
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2013 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. Il secondo acconto può venire ricalcolato sulla base di nuovi elementi reddituali sopraggiunti nell’anno 2013, tuttavia, a consuntivo, in Unico2014 gli acconti calcolati dovranno essere pari almeno al 99% del rigo differenza della dichiarazione stessa.
NELLA PRATICA Nell’anno 2013 si calcolano gli acconti 2013 sulla base storica dei redditi 2012 Rigo Differenza Unico 2013 RN33 = 1.000 Acconti 2013: PRIMO ACCONTO 40% del 99% da versare a giugno euro 399,60 – SECONDO ACCONTO 60% del 99% da versare il giorno 2 dicembre 2013 euro 599,40
SE SI RITIENE CHE I REDDITI DEL 2013 SIANO MINORI RISPETTO AL 2012, BASE DI CALCOLO STORICA, E’ POSSIBILE RICALCOLARE IL SECONDO ACCONTO, il quale in luogo di euro 599,40 può essere versato in misura inferiore purchè la somma di: 399,60 + secondo acconto ricalcolato sia almeno pari al 99% del rigo differenza che scaturirà in Unico2014.
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CASI PARTICOLARI DI ACCONTO PER LE PERSONE FISICHE
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2013 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RB11, colonna 3, “Totale imposta cedolare secca”. Se questo importo: non supera euro 51,65, non è dovuto acconto; supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 95 per cento del suo ammontare. Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RB11, col. 3, risulti pari o superiore ad euro 52. L’acconto così determinato deve essere versato: in unica soluzione entro il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato e il 1° dicembre è domenica) se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52; in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui: la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 17 giugno 2013 (il 16 giugno è domenica) ovvero entro il 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato e il 1° dicembre è domenica). Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. La prima rata di acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2013 può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al successivo paragrafo “Rateazione”.
Per l’anno d’imposta 2013 è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF. Si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17 per la determinazione dell’acconto dovuto. |
CODICI TRIBUTO
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IRAP – PERSONE FISICHE – SOCIETA’ DI PERSONE – SOCIETA’ DI CAPITALI
Le società di persone versano semplicemente gli acconti IRAP, mentre i soci sottostanno alle regole descritte in precedenza per le persone fisiche.
Il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 è dovuto:
• per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nella misura pari al 99 per cento dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65;
• per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell’articolo 10-bis), nella misura pari al 100 per cento dell’importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66. |
Scadenze dei versamenti dell’acconto |
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2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato e il 1° dicembre è domenica) | se l’importo dovuto è inferiore ad euro 103,00
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17 giugno 2013 | 40% del 99% del rigo IR21 (già versato, eventualmente anche a rate) | se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 103,00 |
2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato e il 1° dicembre è domenica) | 60% del 99% del rigo IR21 | |
È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in tal caso, l’applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.
– con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l’importo di rigo IR21); – con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata. |
Gli Enti Pubblici
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, i soggetti che determinano la base imponibile secondo le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 10-bis) (ENTI LOCALI) sono tenuti al versamento dell’acconto IRAP entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’erogazione delle retribuzioni e dei compensi in un importo pari a quello risultante dall’applicazione dell’aliquota prevista dall’articolo 16, comma 2, all’ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l’ammontare dell’imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a 10,33 euro, l’obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo.
SOGGETTI NON OBBLIGATI AL VERSAMENTO IRAP
Non sono obbligati al versamento dell’acconto i produttori agricoli che nel 2012 risultavano esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l’esonero (7.000 euro).
Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell’anno 2012 il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli compresi nella prima parte della tabella A allegata al citato decreto non rientrano nel regime di esonero per l’anno 2012. |
IRES – SOCIETA’ DI CAPITALI
Per le società di capitali, versamenti di acconto dell’IRES, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.
La percentuale dell’acconto dell’IRES, è fissata nella misura del 100 per cento.
- Il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e
- Il 60% dell’importo entro la scadenza della seconda rata
Il versamento è effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione. Tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
b) per la seconda rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (2 dicembre 2013).
ACCONTO DIMENTICATO? SCATTA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Le scadenze derivanti da Unico 2013, esclusi i saldi, poiché la dichiarazione è già stata presentata (30 settembre) e quindi scontano ormai la sanzione del 30%, sono ravvedibili, ovvero si può provvedere al tardivo versamento con l’applicazione del ravvedimento operoso.
L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
Per le violazioni commesse la sanzione è pari:
Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni). |
I CODICI TRIBUTO
IRPEF acconto prima rata |
4033 |
IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione |
4034 |
Addizionale comunale all’IRPEF-autotassazione-acconto (ris. n. 368 /e del 12/12/2007) |
3843 |
Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione – saldo – risoluzione n. 368/e del 12/12/2007 |
3844 |
IRES – acconto prima rata – art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03 – risoluzione n.76/e del 27/05/04 |
2001 |
IRES- acconto seconda rata o in unica soluzione-art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03- risoluzione n.76/e del 27/05/04 |
2002 |
RINVIAMO AL SEGUENTE LINK PER I TUTTI I CODICI TRIBUTO NECESSARI http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/index.htm
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SE ABBIAMO DIMENTICATO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
Può accadere che si sia così bravi da versare le somme derivanti dalla dichiarazione, ma per la foga delle vacanze o in occasione del rientro da esse, di avere dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi. Allora cosa fare?
La dichiarazione si può ancora presentare, non oltre 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, che per il 2013 scadeva il 30/9.
La dichiarazione presentata dopo il 30/9 ma entro il 90° giorno (29/12) è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l’Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione (da 258 a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili). Si può evitare la sanzione piena se, entro lo stesso termine di 90 giorni, si versa spontaneamente una sanzione ridotta (25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro). La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera, invece, omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.
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