Modello Iva 2019: regime forfetario e Iva di gruppo, istruzioni e novità

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Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio scorso, è stato approvato il modello per la dichiarazione Iva 2019, che potrà essere presentato a partire dal prossimo 1° febbraio ed entro il 30 aprile 2019.

Il modello deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2018, e tra le novità, si segnalano le modifiche ai campi della dichiarazione finalizzati ad accogliere i dati che dovranno indicare i contribuenti che, a partire da quest’anno, parteciperanno ad un gruppo Iva.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale, Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, e può essere trasmessa:

  • direttamente dal dichiarante;
  • tramite un intermediario abilitato;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

Modello Iva 2019: adeguamento al gruppo Iva

La principale novità di quest’anno, fa capo sicuramente al gruppo Iva, i soggetti che hanno optato per questo nuovo istituto, dovranno barrare la casella 1 nel rigo VA16 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione Iva.

Il gruppo Iva è un istituto che permette di non far rilevare ai fini Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo, il gruppo diventa un unico soggetto passivo, mentre i soggetti ad esso partecipanti perdono la loro soggettività passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Ne consegue che, mentre le operazioni interne al gruppo non sono soggette a Iva, le operazioni con soggetti esterni, si considerano poste in essere dal gruppo.

Le norme in materia di gruppo Iva si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, secondo quanto previsto dalla Legge 232/2016.

Per esercitare l’opzione al gruppo Iva bisogna presentare una dichiarazione, e considerato che il 2018 è stato il primo anno in cui era possibile presentare la dichiarazione, l’operatività del gruppo Iva decorre in sostanza dal 2019.

Nel modello Iva 2019, oltre a barrare la casella 1 nel nuovo rigo VA16 per comunicare che quella relativa al 2018 è l’ultima dichiarazione che precede l’ingresso nel gruppo Iva, si dovrà indicare nel campo 2 del rigo VX2 la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al gruppo Iva dal 1° gennaio 2019.

Leggi anche “Dichiarazione redditi 2019: tutti i nuovi modelli, istruzioni e novità”

Modello Iva 2019: prospetto Iva 26/PR

Vi sono novità anche nel prospetto IVA 26/PR, nel quale vengono inseriti il campo 2 nel rigo VY2 dove poter indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal prospetto, pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita dalla controllante al gruppo IVA dal 1° gennaio 2019 e il campo 3 (Gruppo Iva art.70-bis) nel rigo VY4, che deve essere barrata dalla controllante, partecipante a partire dal 1° gennaio 2019 a un gruppo Iva, la quale intende chiedere a rimborso la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal presente prospetto, per la quota che non deve essere trasferita al gruppo medesimo.

Modello Iva 2019: regime forfettario

Il modello di dichiarazione Iva 2019 sarà l’ultimo utilizzato per quei contribuenti che adottano il regime forfettario a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Tali soggetti in particolare dovranno barrare la casella 1 nel rigo VA 14 relativo alle informazioni dell’attività per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale precedente all’applicazione del regime. L’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge

  1. 190 del 2014, deve essere compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’art. 19-bis2

Un’altra novità è l’inserimento della casella 3 nel rigo VO34. Questa deve essere barrata dai contribuenti che, avendo optato nel corso del 2015 per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio (ex “minimi”) revocano la scelta effettuata e accedono, dal 2018, al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Come previsto dalla Legge 190/2014, questi contribuenti possono continuare ad applicare l’aliquota del 5% fino a compimento del quinquennio agevolato.

Modello Iva 2019: Quadro VG

Il quadro VG è riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, a partire dal 2019, della particolare procedura di compensazione dell’Iva prevista dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, come modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2017, relativamente ad una o più società commerciali considerate “controllate” ai sensi della disciplina in esame.

Tra le novità segnaliamo che nella sezione 1 del quadro, nei righi da VG2 a VG4, è stata introdotta la casella 7 “Soggetto estero”, e anche nella sezione 2 è stata introdotta la casella 6 “Soggetto estero”.

Queste nuove caselle devono essere barrate nel caso in cui il soggetto non residente che detiene il controllo, sia privo di una posizione Iva nel territorio dello Stato.

Modello Iva 2019: Quadro VL

Relativamente al quadro VL ed in particolare al rigo VL 30, si segnala che nel campo 3 del suddetto rigo, vanno indicati il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2018.

Nel campo deve essere compreso anche l’ammontare dell’Iva periodica, relativa al 2018, versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 54-bis, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010.

In particolare, occorre indicare la quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2018, fino alla data di presentazione della dichiarazione, e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.

 

Giuseppe Moschella

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