Modello 770/2022, invio entro oggi 31 ottobre: chi deve farlo e istruzioni

Paolo Ballanti 31/10/22
Scarica PDF Stampa Allegati

Arriva la scadenza per il Modello 770/2022 per i sostituti d’imposta. I sostituti d’imposta si identificano con coloro che, per disposizione di legge, sono obbligati al pagamento di tasse imputabili ad altri soggetti, primi fra tutti i lavoratori dipendenti. Dal momento che i sostituti si fanno carico di corrispondere all’Erario tasse dovute da altri, possono rivalersi su questi ultimi, trattenendogli l’ammontare delle imposte.

Tutto questo accade, come noto, con i lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro, infatti, trattiene in busta paga gli importi dovuti dai contribuenti a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef), addizionale regionale e comunale.
Le somme in questione vengono poi riversate all’Erario con modello F24.

L’esigenza di certificare all’Agenzia Entrate l’ammontare delle ritenute operate dai sostituti d’imposta, è alla base della compilazione e dell’invio del modello 770/2022 relativo all’anno 2021.
Analizziamo in dettaglio chi è tenuto a trasmettere il 770 e come fare.

Indice

Modello 770/2022: chi è obbligato a trasmetterlo

La dichiarazione 770/2022 dev’essere trasmessa dai sostituti d’imposta per comunicare le ritenute operate nel 2021 su:

  • Redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • Dividendi, proventi e redditi di capitale, comprese le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • Locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione Unica;
  • Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • Somme liquidate a titolo di indennità di esproprio, nonché somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
  • Somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

I soggetti potenzialmente interessati sono, pertanto:

  • Società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione), residenti nel territorio dello Stato;
  • Enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
  • Le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della Legge numero 142/1990 nonché le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • I Trust;
  • I condomini;
  • Le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • Le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • Le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • Le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • Le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • I gruppi europei di interesse economico (GEIE);
  • Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • Le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • Le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. numero 600/1973 ed aderiscono al regime forfettario di cui alla Legge numero 190/2014;
  • Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano ritenute ai sensi dell’articolo 29 D.P.R. numero 600/1973;
  • I curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Da ultimo, sono in ogni caso tenuti a trasmettere il modello 770/2022 coloro che:

  • Nel 2021 hanno applicato l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al Decreto legislativo numero 239/1996;
  • Nel 2021 hanno applicato l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’articolo 27-ter del D.P.R. numero 600/1973;
  • Nel 2021 hanno applicato l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 6 del D.lgs. numero 461/1997, nonché all’articolo 7 dello stesso decreto, limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e d), del D.P.R. numero 917/1986;
  • Sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 6, comma 2 e 10 del Decreto legislativo numero 461/1997;
  • Sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2021;
  • Sono rappresentati fiscali di soggetto non residente.

Modello 770/2022: scadenze

Il modello 770 dev’essere trasmesso all’Agenzia entrate entro il 31 ottobre 2022, esclusivamente per via telematica:

  • Direttamente dal sostituto d’imposta;
  • Tramite un intermediario abilitato;
  • Tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • Tramite società appartenenti al gruppo.

Come ricorda la guida AE pubblicata sul portale istituzionale, la dichiarazione si “considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica”.

Nello specifico, la piattaforma telematica restituisce, subito dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file. L’utente riceve in seguito un’altra comunicazione attestante “l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione” (guida AE).

Modello 770/2022: come inviarlo

Premettendo che l’Agenzia rende disponibile (gratuitamente) sul proprio sito internet, un software di compilazione del modello 770/2022, in caso di presentazione diretta da parte del dichiarante è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline, in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi gli enti pubblici, effettuano la trasmissione telematica “tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico” (guida AE).

Il dichiarante, in alternativa alla presentazione diretta, può rivolgersi ad un intermediario abilitato. Questi ultimi, sottolinea l’Agenzia, sono obbligati a trasmettere sia “le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica”.

Modello 770/2022: sanzioni

Si parla di omessa presentazione del 770 in caso di:

  • Dichiarazione non trasmessa, ovvero trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni;
  • Dichiarazione redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall’Agenzia Entrate;
  • Dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da un soggetto sprovvisto della rappresentanza legale o negoziale (non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio competente).

A fronte dell’omessa trasmissione del 770, in presenza di ritenute comunque interamente versate, la sanzione è compresa tra 250,00 e 2.000 euro. In caso di trasmissione oltre il novantesimo giorno, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva (in ogni caso prima dell’inizio di qualsiasi attività di accertamento) la sanzione è compresa da un minimo di 150 ad un massimo di 500 euro. Mentre per l’omessa indicazione del percipiente la sanzione è pari a 25 euro.

L’omessa presentazione del 770 e le ritenute non versate generano una sanzione dal 120 al 240% delle somme stesse, con un minimo di 250,00 euro. La percentuale si riduce ad una forbice 60 – 120%, con un minimo di 200 euro, se il 770 è trasmesso oltre il novantesimo giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, nonché prima di ogni attività di accertamento.
Per concludere, chi trasmette il modello 770 oltre i novanta giorni dalla scadenza, in presenza di ritenute operate ma non versate superiori ai 150 mila, per ciascun periodo d’imposta, rischia la reclusione da sei mesi a due anni.

Presentazione tardiva del 770
Il 770 presentato entro novanta giorni dalla scadenza si considera tardivo ma valido.
In tal caso si applica una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro se le ritenute sono state comunque versate. Al contrario, è prevista una sanzione pari al 30% delle ritenute non versate, percentuale che passa al 15% se il pagamento è avvenuto con un ritardo non eccedente i novanta giorni.

770 infedele
Il sostituto d’imposta che trasmette un modello 770 con indicazione non corretta di redditi e ritenute, incorre in una sanzione dal 90 al 180% delle somme non versate, con un minimo di 250 euro.
La sanzione:

  • È ridotta ad un terzo nel caso in cui l’ammontare delle ritenute non versate, calcolate con riferimento a compensi, interessi ed altre somme accertate e dichiarate sia inferiore al 3% delle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a 30 mila euro;
  • È aumentata della metà, se le violazioni sono realizzate grazie all’utilizzo di documentazione falsa ovvero con raggiri o artifici, condotte simulatorie o fraudolente.

La sanzione è da ultimo compresa tra 250 e 2.000 euro, in caso di ritenute interamente versate ma non dichiarate.

Dichiarazione inesatta
La dichiarazione 770:

  • Redatta non in conformità con il modello approvato dall’Amministrazione Finanziaria;
  • Contenente indicazioni errate e / o omesse, necessarie all’individuazione del contribuente;
  • Contenente informazioni errate e / o omesse, necessarie per determinare il tributo;
  • Con informazioni errate e / o omesse, per quanto riguarda qualsiasi altro elemento utile ai controlli;

comporta una sanzione da 250 a 2.000 euro. L’importo appena citato è raddoppiato da 500 a 4.000 euro per le omissioni riguardanti gli elementi di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998 numero 322.

Altre sanzioni
Il modello 770, in cui sono presenti tutti i soggetti percipienti, comporta una sanzione pari a 50,00 euro per ogni nominativo omesso.
In caso di omessa trasmissione del flusso si applica esclusivamente quest’ultima sanzione, maggiorata di un quarto o del doppio.

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento