Mediazione civile e commerciale, sì grazie. Tempi e modalità

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La mediazione in materia civile e commerciale così riformata è stata reintrodotta a decorrere dal 19 settembre 2013 ed è obbligatoria per un periodo sperimentale di quattro anni, nel corso dei quali il Ministero dovrà eseguire un monitoraggio sugli esiti concretamente registrati.

Questo istituto rappresenta una vera utilità per le parti, sia esse pubbliche che private, al fine di ricercare un accordo che soddisfi entrambe, fondato sul risparmio di tempo, denaro e con la supervisone professionale del mediatore.

Il mediatore è quella persona o quelle persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

La mediazione è quell’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Nell’accordo non vi è una ricerca spasmodica e giuridica di chi ha ragione e chi invece ha torto, quella si ricerca in antri ambiti giudiziali, la flessibilità di questo istituto è quello di coinvolgere le parti al raggiungimento di un accordo che le appaghi e contemporaneamente metta fine alla controversia.

L’abilità e professionalità del mediatore è quella di riuscire a comprendere il fabbisogno di ogni parte, anche ascoltandole separatamente per poi giungere alla conclusione e formalizzare una conclusione atta a soddisfare gli attori presenti.

L’ascolto è il fulcro della vera attività di mediazione, che affiancata alla professionalità del mediatore e alla sensibilità di saper recepire le varie sensazioni è in grado di giungere all’obbiettivo finale della formulazione.

Il silenzio non è un elemento valido, essendo che non si devono seguire delle procedure processuali o del diritto, il saper cogliere le parole, espressioni e commenti, esse sono fonti inesauribili che il mediatore deve saper cogliere con il solo fine di concludere in armonia l’incarico.

Il mediatore deve rispettare l’istituto del segreto d’ufficio che per ragioni dell’incarico è portato ad ascoltare ed acquisire duranti i colloqui, sia essi individuali che di gruppo. Le notizie in suo possesso possono essere divulgate solo su espresso consenso della parte o delle parti.

È opportuno ricordare che la mediazione in materia civile e commerciale è regolata dal d.lgs. 28/2010 e consiste in un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, questo in attuazione della direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008. Il D.L. 69/2013 (c.d. decreto “del fare”), convertito in Legge n. 98/2013, ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 dopo che la Corte costituzionale ne aveva sancito l’illegittimità per eccesso di delega. In tal modo sono state riportate in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 272/2012 e sono state introdotte altresì nuove norme.

Le nuove previsioni attengono ai seguenti punti:

  1. a.    è stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda;
  2. b.    la procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione;
  3. c.    solo lo svolgimento dell’incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza a costi massimi molto contenuti;
  4. d.    gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo;
  5. e.    le controversie di Rc auto sono escluse dalle materie per cui è previsto l’incontro di programmazione, mentre sono state aggiunte le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità (non solo medica ma più ampiamente) sanitaria;
  6. f.      il giudice può ordinare, e non solo invitare, alle parti di procedere alla mediazione;
  7. g.    la durata massima dell’intera procedura è stata ridotta a 3 mesi;
  8. h.    gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l’obbligo di aggiornamento professionale;
  9. i.      gli avvocati assistono le parti durante l’intera procedura di mediazione;
  10. j.      nuova disciplina in tema di efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione

 

Non è possibile applicare l’istituto della mediazione:

  1. nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
  2. nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
  3. nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
  4. nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
  5. nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
  6. nei procedimenti in camera di consiglio;
  7. nell’azione civile esercitata nel processo penale

 

La domanda di mediazione relativa alle controversie è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo accreditato dal Ministero nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza.

 

L’incontro preliminare è svolto alla presenza delle parti e dei loro legali. Per l’assistenza tecnica agli avvocati; infatti per le materie che rientrano nell’obbligatorietà, le parti dovranno essere assistite da un Avvocato durante le sessioni di mediazione. Tale riforma era stata fortemente invocata dell’Avvocatura. Altra novità è quella dell’innovazione la quale stabilisce che, sia nel caso di procedimento obbligatorio che facoltativo, l’accordo di conciliazione sottoscritto anche dagli avvocati di tutte le parti, abbia efficacia di titolo esecutivo senza ulteriori passaggi. In questa circostanza con la sottoscrizione del testo i legali ne certificano la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’efficacia di titolo esecutivo dell’accordo potrà essere ottenuto attraverso l’omologa del Presidente del Tribunale competente.

Esso si svolge presso la sede dell’Organismo e del mediatore incaricato, il quale informa le parti su natura, caratteristiche e finalità della mediazione. Al termine il mediatore è tenuto a chiedere formalmente, se le parti intendono procedere e iniziare la mediazione, specificando che in tal caso sono dovute le spese di mediazione, in caso contrario, nulla è dovuto e dell’esito di non procedere o di procedere viene redatto verbale, che viene consegnato alle parti.

È opportuno ricordare che se post incontro preliminare le parti convengono di procedere nella mediazione, si concretizza di fatto la possibilità effettiva per il mediatore di indagare le ragioni profonde della pretesa e quindi attuale tutte le fonti per addivenire ad un accordo.

Nel caso in cui si verifichi la condizione di procedibilità con un non luogo a procedere in mediazione, le parti possono successivamente e in qualsiasi momento e anche in corso di giudizio tornare in mediazione volontariamente o perché invitati dal giudice.

La mediazione, che stante i dati rilevati negli ultimi mesi è in fase di crescita, non è molto conosciuta ed è legata ad un cambiamento culturale che nella nostra società del diritto non è facile affrontare.

Nel fattore tempo trova uno dei punti di forza, infatti la mediazione si deve concludersi nell’arco temporale dei 3 (tre) mesi, senza dimenticare il fattore economico molto importante nel fatto che le parti reciprocamente trovino il proprio vantaggio nel giungere all’accordo.

Non sarà facile, ma la strada contrassegnata dalla norma europea in primis e del “Decreto del Fare” offrono una opportunità stragiudiziale ricca di elementi positivi, ora si deve solamente sapergli cogliere con l’unico fine di giungere al risultato ottimale che entrambe le parti giudicano appropriato. Nella mediazione non c’ è un vincitore ed un vinto, ma un accordo sinergico.

Girolamo Simonato

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