La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo dipende ancora dai requisiti tradizionali già ampiamente descritti dalla giurisprudenza di Cassazione. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può essere, da solo, l’elemento scatenante il recesso da parte dell’azienda.
Questo, in sintesi, il pensiero espresso dal Tribunale di Roma con sentenza del 19 novembre 2025, numero 9135 che, di fatto, riduce l’impatto dell’IA sui rapporti di lavoro, qualificandola come un aspetto marginale della riorganizzazione interna.
Grazie a questa sentenza si ricorda che, pur in un’epoca, come quella attuale, caratterizzata da un ricorso crescente all’intelligenza artificiale, le decisioni aziendali devono comunque essere giudicate sulla base dei valori tradizionali.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Indice
Cos’è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) identifica (Legge numero 604/1966) le ipotesi in cui il datore di lavoro decide unilateralmente di interrompere il contratto per ragioni che attengono all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
In questo il recesso per GMO si distingue dalle altre due tipologie di licenziamenti, nello specifico quello per giusta causa (GC) e giustificato motivo soggettivo (GMS) in cui le ragioni all’origine della decisione aziendale riguardano piuttosto la persona del lavoratore, in particolare:
- Comportamento del lavoratore (anche extra-aziendale) talmente grave da non consentire nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto nel corso del preavviso (GC);
- Notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore (GMS).
In quali casi è legittimo il licenziamento per GMO?
Per giurisprudenza consolidata di Cassazione il licenziamento per GMO è legittimo se:
- Il riassetto organizzativo vantato dall’azienda come ragione all’origine della risoluzione del contratto è effettivo e fondato su circostanze esistenti al momento della comunicazione del recesso;
- Esiste un nesso causale tra il riassetto aziendale e il licenziamento;
- La scelta del dipendente da licenziare risponde ai principi di correttezza e buona fede, senza che ci siano atti discriminatori;
- L’azienda ha verificato l’impossibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni (onere di repêchage);
- Il datore rispetta il periodo di preavviso (da intendersi come l’arco temporale imposto dalla contrattazione collettiva tra la comunicazione del licenziamento e l’ultimo giorno in forza in azienda) ovvero riconosce l’apposita indennità sostitutiva.
La sentenza del Tribunale di Roma
La controversia oggetto della nostra trattazione ha origine dal ricorso di una lavoratrice, inquadrata nel livello IV del CCNL Commercio Terziario, che lamentava di aver subito in data 2 maggio 2023 un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a suo parere inefficace / nullo / illegittimo per insussistenza del fatto materiale.
L’interessata faceva presente che le motivazioni poste a fondamento della decisione aziendale (riorganizzazione e soppressione della posizione lavorativa) erano del tutto pretestuose e non si erano in realtà mai verificate.
Per i motivi descritti la lavoratrice chiedeva al Giudice di ordinare all’azienda:
- La reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le stesse mansioni;
- Il pagamento della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegra;
- Il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
La difesa aziendale
Il datore di lavoro, dal canto suo, difendeva la legittimità del licenziamento, quale conseguenza necessaria rispetto alla crisi economico finanziaria in cui versava e alla scelta organizzativa di salvaguardare il core business a discapito di settore marginali come quello del design.
La decisione del Tribunale
Investito della questione il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro giudica il ricorso della lavoratrice non meritevole di accoglimento.
Il giudice di prime cure ricorda che il principio ispiratore della normativa sul licenziamento per GMO è “che nel contrasto tra l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto e quello del datore ad espellere unità lavorative realmente non più funzionali all’esigenza dell’impresa è il secondo a prevalere”.
Due sono le condizioni richieste:
- l’effettività delle esigenze aziendali richiamate nelle motivazioni del licenziamento;
- un nesso di causalità tra le esigenze aziendali e il licenziamento.
Soppressione del posto di lavoro
Come sottolineato in giudizio dal datore di lavoro, la lavoratrice ricorrente era adibita ad un team creativo, all’interno del quale collaborava alle proposte per la grafica ed il merchandising.
In un’ottica di riorganizzazione interna destinata al contenimento dei costi, la società aveva deciso di sacrificare i settori non necessari all’attività principale.
Quest’ultima consisteva nello sviluppo di prodotti tecnologici da parte di figure lavorative esperte nel settore dell’implementazione software e nell’ambito della Cyber Intelligence.
Il datore di lavoro dichiarava pertanto la soppressione delle mansioni della lavoratrice, ricoperte per un breve periodo da altra figura assunta in epoca antecedente, salvo poi essere definitivamente acquisite dal team leader con il supporto dell’intelligenza artificiale.
Ridotta l’importanza dell’IA
Nel giudicare infondato il ricorso della lavoratrice, il Tribunale di Roma riduce di fatto l’importanza dell’intelligenza artificiale che, da sola, non può rappresentare una causa autonoma di licenziamento per GMO.
Nel ritenere legittimo il licenziamento, il giudice considera fondamentali i requisiti classici di:
- Effettività della crisi aziendale;
- Documentata riorganizzazione interna;
- Soppressione del posto;
- Impossibilità di repêchage.
In quest’ottica l’introduzione in azienda dell’intelligenza artificiale è solo un aspetto accessorio del riassetto interno, non l’elemento scatenante il licenziamento.
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Foto copertina: istock/tadamichi