Lavoro, Dimissioni: prolungare il preavviso è possibile?

Paolo Ballanti 27/09/18
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Ammessa la clausola del contratto individuale che prevede un periodo di preavviso più ampio rispetto a quello previsto dal CCNL se a fronte di tale deroga il dipendente riceve benefici economici e di carriera. Ad affermarlo la Cassazione con sentenza n. 19080/2018

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Preavviso e dimissioni: la giurisprudenza

Secondo la Suprema Corte la durata legale o contrattuale del preavviso è derogabile dall’autonomia delle parti (datore e dipendente) sicché è valida, si legge nella sentenza, la “clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ove il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, l’attribuzione di benefici economici e di carriera”. Ciò significa che dev’esserci una stretta correlazione tra l’eventuale aumento di livello (o attribuzione del superminimo / ad personam) e il prolungamento del preavviso, al punto che si parla di “patto di prolungamento”.

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Nella sentenza in parola, la Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore il quale lamentava l’erronea valutazione da parte della Corte d’Appello, sul nesso tra ampliamento di 12 mesi del periodo di preavviso oltre il termine massimo previsto dal contratto collettivo (3 mesi) e il riconoscimento di benefici economici. Nello specifico si trattava di somme erogate a titolo di:

  • Patto di non concorrenza;
  • Aumenti di livello per le particolari capacità professionali del dipendente.

Emolumenti ritenuti dalla Suprema Corte non giustificati né connessi alla clausola del contratto individuale che prevedeva un più lungo periodo di preavviso.

Preavviso e dimissioni: la disciplina generale

E’ opportuno ricordare che la materia è disciplinata dall’articolo 2118 codice civile, il quale concede a ciascuna delle parti di recedere da un rapporto a tempo indeterminato nel rispetto di un periodo di preavviso normalmente stabilito dal contratto collettivo nazionale.

Durante il preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente. Datore e dipendente sono perciò soggetti agli stessi obblighi previsti per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

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Preavviso e dimissioni: la giusta causa

Il lavoratore è esonerato dal rispettare il preavviso quando le sue dimissioni sono motivate da fatti che non consentono la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto (cosiddette dimissioni per giusta causa). Secondo la giurisprudenza costituiscono, ad esempio, giusta causa:

– Le molestie sessuali del datore di lavoro;

– La richiesta di comportamenti illeciti da parte del datore;

– Il comportamento ingiurioso del datore;

– Il ritardo nel pagamento delle retribuzioni;

– Il trasferimento illegittimo.

Preavviso e dimissioni: le previsioni contrattuali

I termini di preavviso fissati dai CCNL possono essere diversi a seconda della categoria, del livello o dell’anzianità di servizio del soggetto. Come il contratto Commercio e Terziario che prevede per un dipendente dimissionario inquadrato nel III livello tre distinte classi:

  • Fino a 5 anni di anzianità aziendale periodo di preavviso pari a 20 giorni di calendario;
  • Da 5 a 10 anni 30 giorni di calendario;
  • Oltre 10 anni in azienda preavviso di 45 giorni.

Fasce di anzianità identiche (ma livelli e termini diversi) nel contratto Metalmeccanica Industria.

 

Paolo Ballanti

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