Lavoro all’estero: online le retribuzioni convenzionali 2023

Paolo Ballanti 30/03/23
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Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 febbraio 2023 ha fissato le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento nel 2023 per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie di chi svolge attività di lavoro all’estero, nonché delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.
I valori di riferimento sono quelli risultanti dalle tabelle allegate al D.M., divise per qualifica e settore.

Interessati dalle retribuzioni convenzionali sono tutti quei lavoratori operanti all’estero in Paesi extra-UE che non hanno siglato con l’Italia accordi di sicurezza sociale. Al fine di chiarire gli aspetti operativi per il calcolo e il versamento dei contributi (anche con riguardo al primo trimestre di quest’anno) l’Inps è intervenuta con la Circolare del 23 marzo 2023 numero 33.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Lavoro all’estero: a chi si applicano le retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2023, con riguardo ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari, non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

Ad essere coinvolti non sono soltanto i lavoratori italiani ma anche i cittadini degli altri Stati membri dell’UE e i lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal datore di lavoro in un Paese extra-UE.

Le retribuzioni convenzionali operano inoltre, in via residuale, anche in favore dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
Ecco di seguito le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con paesi extracomunitari:

  • Argentina;
  • Australia;
  • Brasile;
  • Canada e Quebec;
  • Capoverde;
  • Israele;
  • Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou);
  • Ex Jugoslavia (Bosnia – Erzegovina, Macedonia, etc.);
  • Principato di Monaco;
  • Uruguay;
  • USA;
  • Venezuela;
  • Stato Città del Vaticano;
  • Corea del Sud;
  • Turchia.

Lavoro all’estero: le tabelle

Le tabelle delle retribuzioni convenzionali, approvate con Decreto del 28 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 18 marzo scorso, si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023.

I valori di riferimento (espressi in euro) vengono innanzitutto divisi in:

  • Operai e impiegati;
  • Quadri;
  • Dirigenti;
  • Giornalisti.

Per operai e impiegati, le retribuzioni sono distinte nei seguenti settori:

  • Industria;
  • Industria edile;
  • Autotrasporto e spedizione merci;
  • Credito;
  • Assicurazioni;
  • Commercio – terziario;
  • Trasporto aereo;
  • Agricoltura;
  • Industria cinematografica;
  • Spettacolo;
  • Artigianato.

Per i quadri e i dirigenti, al contrario, i settori sono:

  • Industria;
  • Industria edile;
  • Autotrasporto e spedizione merci;
  • Credito;
  • Agricoltura;
  • Assicurazioni;
  • Commercio – terziario;
  • Trasporto aereo.

All’interno di ogni categoria e settore, sono presenti più fasce. Ciascuna di esse ha una retribuzione nazionale da / a ed una corrispondente retribuzione convenzionale. Ad esempio, per gli operai del settore industria, la prima fascia comprende quanti hanno una retribuzione nazionale da 0 a 2.243,39 euro. Per i soggetti in questione la retribuzione convenzionale è pari ad euro 2.243,39.

Ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, i valori di riferimento devono essere arrotondati all’unità di euro. Come ricorda l’Inps, le tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppate per settori di riscontrata omogeneità.

Si precisa, da ultimo, che:

  • Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso, anche per tale emolumento “l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale” (Circolare Inps);
  • Le retribuzioni definite con D.M. costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori impatriati.

Scarica le tabelle

Tabelle delle retribuzioni convenzionali 2023 lavoro all’estero in pdf 6 MB

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Lavoro all’estero: fasce di retribuzione

Come chiarisce il D.M. (articolo 2) per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto “con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente”.

Per retribuzione nazionale si intende il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato dev’essere poi diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, dev’essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

Lavoro all’estero: retribuzioni riproporzionate

I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto ovvero di trasferimento nel corso del mese. In questi frangenti l’imponibile mensile dev’essere diviso per ventisei giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

Al di fuori dei casi citati, i valori convenzionali non sono frazionabili.

Lavoro all’estero: casi particolari

La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire una serie di variazioni a fronte di:

  • Passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
  • Mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista” ovvero per passaggio di qualifica.

In entrambi i casi dev’essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Una terza casistica che può verificarsi è quella di coloro che maturano nel corso dell’anno compensi variabili, ad esempio a titolo di lavoro straordinario, premi, etc.).


Dal momento che i compensi in parola non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultra-mensili) occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e ridividere il valore così ottenuto per dodici.

Se, per effetto del ricalcolo, si determinerà un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione, rispetto a quella adottata, si “renderà necessario procedere ad un’operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso” (Circolare Inps).

Lavoro all’estero: regolarizzazioni contributive

Per i datori di lavoro che, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità alle istruzioni fornite dalla Circolare Inps, possono regolarizzare i periodi interessati “ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993” senza alcun “aggravio di oneri aggiuntivi”.

La regolarizzazione dev’essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo quello di pubblicazione della Circolare dello scorso 23 marzo.


Di seguito le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens:

  • Calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • Le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, all’interno dell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

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