Lavoratori fragili e quarantena: chiarimenti INPS

Paolo Ballanti 29/04/21
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Il messaggio INPS numero 1667 del 23 aprile 2021 interviene per chiarire gli aspetti operativi sulle tutele riconosciute ai lavoratori “fragili” e a coloro che si assentano per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria.

In particolare, a seguito del diffondersi dell’emergenza COVID-19, si è prevista:

  • Sino al 30 giugno 2021 l’equiparazione dei periodi di assenza dei lavoratori “fragili” al ricovero ospedaliero (con il conseguente diritto alla tutela economica INPS);
  • Il riconoscimento della malattia per le assenze del lavoratore dovute a quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria.

Il messaggio dell’Istituto fornisce un’utile chiave di lettura delle disposizioni citate, alla luce delle recenti modifiche intervenute ad opera del Decreto “Sostegni” (D.l. numero 41 del 22 marzo 2021). Analizziamo la disciplina in dettaglio.

Lavoratori fragili 2021: cosa cambia, le misure approvate nel Decreto Sostegni

Lavoratori fragili: Decreto Sostegni

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto numero 41 sino al 30 giugno 2021 i periodi di assenza dei lavoratori cosiddetti “fragili”:

  • Sono equiparati al ricovero ospedaliero, a patto che la prestazione non possa essere svolta in regime di lavoro agile;
  • Non sono computati ai fini del superamento del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo applicato.

Ricordiamo che la casistica in parola interessa i soggetti in possesso di certificazione di malattia riportante la condizione di fragilità:

  • Con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi della legge numero 104/1992;
  • In alternativa, documentazione riguardante la condizione di rischio da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

L’equiparazione dei periodi di assenza al ricovero ospedaliero comporta, come ricordato dall’INPS nel messaggio numero 171 del 15 gennaio 2021, il riconoscimento della prestazione economica a carico dell’Istituto, oltre alla correlata contribuzione figurativa, entro i limiti del periodo massimo indennizzabile, in base alla qualifica ed al settore lavorativo di appartenenza.

È utile ricordare che la tutela in parola, inizialmente prevista per il solo 2020 sino al 15 ottobre, è stata riproposta dalla Manovra 2021 (Legge numero 178/2020) dal 1º gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. Successivamente, il “Sostegni”, nel prorogare la misura sino al 30 giugno 2021, stabilisce altresì l’applicazione ininterrotta della stessa, per il 2020, fino al 31 dicembre 2020, rispetto alla precedente scadenza del 15 ottobre.

In definitiva, la tutela in favore dei lavoratori “fragili” interessa il periodo 17 marzo 2020 – 30 giugno 2021.

Lavoratori fragili: quarantena e sorveglianza attiva

Il messaggio INPS del 23 aprile ricorda che il “Sostegni” non ha introdotto alcuna modifica alla disciplina attualmente in vigore, prevista dal “Cura Italia”, riguardante l’equiparazione alla malattia dei periodi di:

  • Quarantena con sorveglianza attiva;
  • Permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per effetto di tale previsione, le assenze del lavoratore per quarantena o permanenza domiciliare conferiscono, ove spettante, il diritto al trattamento economico a carico dell’INPS oltre a non essere computate ai fini del superamento del periodo di comporto, previsto dal contratto collettivo applicato.

Lavoratori fragili: quarantene nel 2020

Come ricorda il messaggio del 23 aprile, la Manovra 2021 ha eliminato, dal 1º gennaio scorso, l’obbligo per il medico curante di indicare, nella certificazione di malattia, gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare.

Con esclusivo riferimento agli eventi dell’anno precedente (prima della modifica di cui sopra ad opera della Legge di bilancio), il messaggio invita le strutture territoriali INPS a riconoscere la malattia per i casi di quarantena/permanenza domiciliare per cui sia presente un certificato medico, anche laddove non sia possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Fanno eccezione i certificati in cui la diagnosi è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”.

Lavoratori fragili e smart working

Oltre alle previsioni in materia di equiparazione delle assenze al ricovero ospedaliero, il Decreto “Sostegni” è intervenuto altresì sul lavoro agile a beneficio dei soggetti “fragili”, prorogando al 30 giugno prossimo la tutela introdotta dal Decreto “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020).

Di conseguenza, i lavoratori in parola, dal 16 ottobre 2020 al 30 giugno 2021, svolgono di norma la prestazione in regime di smart working, anche attraverso l’adibizione a mansioni diverse ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento ovvero lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale (anche da remoto).

Il diritto al lavoro agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni del medico competente, ai soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio:

  • In ragione dell’età;
  • In alternativa a causa della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
  • Lavoratori affetti da disabilità grave.

Smart working 2021: diritti e doveri dei lavoratori e sanzioni

Smart working “semplificato”

Il recente Decreto “Riaperture” (Decreto legge 22 aprile 2021 numero 52) ha prorogato al 31 luglio prossimo il ricorso allo smart working anche in assenza di apposito accordo individuale tra azienda e dipendente.

I datori di lavoro sono unicamente tenuti a:

  • Assolvere in via telematica gli obblighi di informativa del lavoratore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, eventualmente ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito INAIL;
  • Comunicare al Ministero del lavoro (attraverso l’apposita piattaforma telematica) i nominativi dei lavoratori interessati dal lavoro agile.

Ricordiamo da ultimo che sia il lavoro agile “ordinario” (disciplinato da un accordo scritto azienda – dipendente) che quello “semplificato” è una particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, equiparata a tutti gli effetti alla prestazione resa in presenza.

Leggi anche “Assenza dal lavoro Covid-19: regole per il rientro in servizio”

 

Paolo Ballanti

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