La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale dopo il Collegato Lavoro

Redazione 14/10/11
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Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica

Circolare 30 giugno 2011 n. 9

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – presupposti – rivalutazione delle situazioni di trasformazione gia’ avvenute alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008

(GU del 13 ottobre 2011 )

 

Alle Amministrazione pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001

Premessa.

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, c.d. collegato lavoro, sono pervenute varie segnalazioni di situazioni di contenzioso connesse all’applicazione della norma contenuta nell’art. 16 della legge n. 183 del 2010, che, in via transitoria, ha previsto la possibilita’ per le pubbliche amministrazioni di sottoporre a nuova valutazione le situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale gia’ realizzatesi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, in legge n. 133 del 2008, nel rispetto di principi di correttezza e buona fede. Nelle denunce si evidenziano casi di errata interpretazione della norma con un pregiudizio nei confronti delle lavoratrici donne, spesso impegnate nella cura dei figli e dei famigliari bisognosi di assistenza.

La problematica e’ stata oggetto di alcune riunioni con il Dipartimento delle pari opportunita’ e il Dipartimento per le politiche della famiglia, durante le quali si e’ discusso circa le iniziative piu’ idonee per far si’ che l’applicazione della norma, ispirata ad un’esigenza di razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse, avvenisse effettivamente nel rispetto di principi di buona fede e correttezza. In questo contesto, nonostante – come si vedra’ – il termine per l’esercizio del potere di revisione sia ormai decorso, si e’ ritenuto comunque opportuno fornire delle indicazioni alle amministrazioni, al fine di orientarle nella gestione del contenzioso e nella definizione dei rapporti ancora non esauriti, tenendo presente che le norme di legge (art. 7, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001; art. 12-bis decreto legislativo n. 61 del 2000; art. 6 legge n. 170 del 2010) e le clausole dei contratti collettivi che disciplinano la materia accordano particolari forme di tutela ai lavoratori in riferimento alla cura dei figli o a situazioni di disagio personale o famigliare.

Si coglie poi l’occasione per dare indirizzi sull’applicazione della disciplina a regime, con particolare riferimento al momento della trasformazione, considerato che con quest’ultimo decreto legge e’ stata riformata la normativa sulla concessione del part-time, modificando la posizione del dipendente richiedente rispetto all’amministrazione datore di lavoro. Peraltro, richiamare l’attenzione su queste tematiche pare assolutamente appropriato in una stagione in cui il Governo e le Parti sociali, sottoscrivendo un’apposita intesa (Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro del 7 marzo 2011), hanno deciso di avviare un lavoro di approfondimento finalizzato ad individuare soluzioni strumentali alla conciliazione tra vita lavorativa e vita famigliare, condividendo il valore di una flessibilita’ family-friendly come elemento organizzativo positivo.

1. Le innovazioni in materia di part-time introdotte con l’art. 73 del decreto-legge n. 112 del 2008 e con l’art. 16 della legge n. 183 del 2010.

Come accennato, con l’art. 73 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, in legge n. 133 del 2008, e’ stato modificato il regime giuridico relativo alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, con una novella all’art. 1, comma 58, della legge n. 662 del 1996. Inoltre, sempre con il medesimo provvedimento, e’ stato modificato il comma 59 del citato articolo, incidendo sulla destinazione finanziaria dei risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti.

In sintesi, le novita’ apportate con il decreto-legge n. 112 del 2008 riguardano i seguenti aspetti:

– e’ stato eliminato ogni automatismo nella trasformazione del rapporto, che attualmente e’ subordinato alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata;

– e’ stata soppressa la mera possibilita’ per l’amministrazione di differire la trasformazione del rapporto sino al termine dei sei mesi nel caso di grave pregiudizio alla funzionalita’ dell’amministrazione stessa;

– e’ stata contestualmente introdotta la possibilita’ di rigettare l’istanza di trasformazione del rapporto presentata dal dipendente nel caso di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalita’ dell’amministrazione;

– e’ stata innovata la destinazione dei risparmi derivanti dalle trasformazioni, prevedendo che una quota sino al 70% degli stessi possa essere destinata interamente all’incentivazione della mobilita’, secondo le modalita’ ed i criteri stabiliti in contrattazione collettiva, per le amministrazioni che dimostrino di aver proceduto ad attivare piani di mobilita’ e di riallocazione di personale da una sede all’altra.

L’art. 16 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) ha introdotto in via transitoria un potere speciale in capo all’amministrazione, prevedendo la facolta’ di assoggettare a nuova valutazione le situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale gia’ realizzatesi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008. In base alla norma, questa speciale facolta’ poteva essere esercitata entro un determinato lasso di tempo e, cioe’, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (24 novembre 2010), scaduti il 23 maggio 2011. Si riporta per comodita’ il testo della disposizione:

«1. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale gia’ adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.».

Entrambi gli interventi normativi sono motivati dagli stringenti vincoli finanziari, che difficilmente consentono di soddisfare il fabbisogno professionale attraverso le ordinarie forme di reclutamento e che, pertanto, impongono una valutazione sul miglior utilizzo delle risorse interne all’amministrazione. La situazione di crisi economica che l’Italia, assieme ad altri Paesi, sta attraversando ha richiesto uno sforzo particolare ai lavoratori del settore pubblico, come si comprende dalle misure restrittive e di contenimento contenute nella manovra finanziaria approvata lo scorso anno (decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, in legge n. 122 del 2010), che, tra le altre cose, ha stabilito la cristallizzazione dei trattamenti economici e delle progressioni economiche, il blocco della contrattazione collettiva e la decurtazione delle retribuzioni piu’ elevate (art. 9). In quest’ottica si pone, in particolare, la scelta normativa di prevedere in via eccezionale un potere di revisione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle amministrazioni. Gli interventi normativi si collocano poi nel quadro piu’ generale di valorizzazione e potenziamento dei poteri datoriali del dirigente e della sua maggiore responsabilizzazione, principi che, come noto, hanno ispirato le piu’ recenti riforme in materia di lavoro pubblico (decreto legislativo n. 150 del 2009).

2. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e le valutazioni discrezionali dell’amministrazione.

Come accennato in premessa, interessa in questa sede focalizzare l’attenzione sul momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e, in particolare, sui presupposti oggettivi ed i limiti della discrezionalita’ dell’amministrazione datore di lavoro in sede di valutazione della domanda del dipendente. In base alla norma vigente, a fronte di un’istanza del lavoratore interessato, l’amministrazione non ha un obbligo di accoglimento, ne’ la trasformazione avviene in maniera automatica. Infatti, la disposizione prevede che la trasformazione «puo’» essere concessa entro sessanta giorni dalla domanda. La legge fa riferimento a particolari condizioni ostative alla trasformazione, essendo state tipizzate ex ante le cause che precludono l’accoglimento della domanda. Pertanto, in presenza del posto nel contingente e in mancanza di tali condizioni preclusive (che riguardano il perseguimento dell’interesse istituzionale e il buon funzionamento dell’amministrazione) il dipendente e’ titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, ferma restando la valutazione da parte dell’amministrazione relativamente alla congruita’ del regime orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti.

La valutazione dell’istanza, una volta verificatane l’accoglibilita’ dal punto di vista soggettivo e la presenza delle altre condizioni di ammissibilita’, si basa su tre elementi:

1) la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica;

2) l’oggetto dell’attivita’, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto; in particolare, lo svolgimento dell’attivita’ non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attivita’ di servizio svolta dal dipendente e la trasformazione non e’ comunque concessa quando l’attivita’ lavorativa di lavoro subordinato debba intercorre con altra amministrazione (a meno che non si tratti di dipendente di ente locale per lo svolgimento di prestazione in favore di altro ente locale);

3) l’impatto organizzativo della trasformazione, che puo’ essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalita’ dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.

La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione o delle condizioni ostative, come pure quella relativa alla collocazione temporale della prestazione proposta dal dipendente e alla decorrenza della trasformazione, non puo’ che essere svolta in concreto, in base alle circostanze fattuali particolari che l’amministrazione e’ tenuta ad analizzare. In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera e, se del caso, consentire l’attivazione del controllo giudiziale. In proposito, anche per limitare il rischio di pronunce giudiziali sfavorevoli all’amministrazione, si raccomanda di adottare una motivazione puntuale, evitando l’uso di clausole generali o formule generiche che non sono utili allo scopo. Qualora l’amministrazione ritenesse accoglibile la domanda del dipendente ma con diverse modalita’ rispetto a quelle prospettate, al fine di perfezionare l’accordo, sarebbe comunque necessaria una nuova manifestazione del consenso da parte del lavoratore interessato.

La verifica della capienza del contingente ha carattere oggettivo e va compiuta in concreto con riferimento al momento in cui la trasformazione dovrebbe aver luogo in base alla domanda del dipendente. Nel caso in cui il numero delle domande risulti eccedente rispetto ai posti di contingente, la valutazione sull’accoglimento va operata tenendo conto congiuntamente dell’interesse al funzionamento dell’amministrazione, che non deve essere pregiudicato in relazione a quanto detto nel precedente punto 3, e della particolare situazione del dipendente, il quale, ricorrendo determinate circostanze, puo’ essere titolare di un interesse protetto, di un titolo di precedenza o di un vero e proprio diritto alla trasformazione del rapporto. In proposito, si rammenta che l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce il principio generale secondo cui le amministrazioni «individuano criteri certi di priorita’ nell’impiego flessibile del personale, purche’ compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita’ di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.».

Questa disposizione, che e’ stata ripresa dai vari CCNL, in sostanza stabilisce due regole:

a) alcuni dipendenti, in considerazione della particolare situazione in cui si trovano, hanno un titolo di priorita’ nell’accesso alle varie forme di flessibilita’ (dell’orario, del rapporto) che l’amministrazione decide di attuare compatibilmente con l’organizzazione degli uffici e del lavoro;

b) i criteri di priorita’ debbono essere «certi», ossia predeterminati in modo chiaro e resi conoscibili, in modo da evitare scelte arbitrarie o comunque non imparziali.

Pertanto, le amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, debbono stabilire in maniera generale i criteri di priorita’ e la graduazione tra gli stessi, tenendo conto delle previsioni legali e di contrattazione collettiva, che, intervenendo specificamente in riferimento a determinate fattispecie, hanno accordato rilevanza a particolari situazioni in cui il disagio personale o famigliare e’ maggiore.

Le fattispecie che radicano un diritto o un titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto sono previste nell’art. 12-bis del decreto legislativo n. 61 del 2000, come modificato dall’art. 1 della legge n. 247 del 2007. In particolare, il comma 1 di questo articolo stabilisce che hanno diritto alla trasformazione del rapporto i lavoratori del settore pubblico e di quello privato affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacita’ lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medica. Tali lavoratori hanno poi anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno a seguito della richiesta. Il comma 2 ed il comma 3 disciplinano i titoli di precedenza nella trasformazione a favore dei:

1) lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;

2) lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilita’ lavorativa, che abbia connotazione di gravita’ ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, con riconoscimento di un’invalidita’ pari al 100% e necessita’ di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

3) lavoratori con figli conviventi di eta’ non superiore a tredici anni;

4) lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.

La disciplina contenuta nel citato art. 12-bis, in quanto fonte di pari rango successiva, ha determinato l’abrogazione implicita dell’art. 1, comma 64, della legge n. 662 del 1996, che individuava delle cause di precedenza nella trasformazione del rapporto.

Altra situazione meritevole di tutela e’ poi quella dei famigliari di studenti che presentano la sindrome DSA (Disturbi specifici di apprendimento). Questa sindrome, che si riferisce alle ipotesi di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, e’ stata oggetto di un recente intervento normativo con la legge n. 170 del 2010, con il quale sono state previste apposite misure di sostegno e all’art. 6 e’ stato stabilito che «I famigliari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attivita’ scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.». La norma fa poi rinvio ai contratti collettivi per la disciplina delle modalita’ di esercizio del diritto e, pertanto, la concreta attuazione del diritto e’ subordinata alla regolamentazione da parte dei contratti stessi. Comunque, la posizione di questi dipendenti deve essere considerata come assistita sin da subito da una tutela particolare e, quindi, deve essere valutata nell’ambito di quanto gia’ previsto dal citato art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dai CCNL vigenti in ordine alla flessibilita’ dell’orario.

Come detto, il grado di tutela accordato dall’ordinamento alla varie situazioni e’ differenziato. Nel caso di titolarita’ del diritto alla trasformazione (lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacita’ lavorativa), una volta ricevuta l’istanza dell’interessato, l’amministrazione non puo’ negare la trasformazione del rapporto, trovandosi in una situazione di soggezione; pertanto, la determinazione di trasformazione deve essere presa entro il termine stabilito dal citato art. 1, comma 58, e, cioe’, entro sessanta giorni dalla domanda. Nel caso di titolarita’ di un diritto di precedenza, la domanda dell’interessato deve essere valutata con priorita’ rispetto a quella degli altri dipendenti concorrenti.

In considerazione delle limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro derivanti dal contingente percentuale e al fine di

assicurare al part-time la funzione, oltre che di flessibilita’, di strumento di conciliazione tra vita lavorativa e vita famigliare, si raccomanda di inserire nell’ambito dei contratti individuali una clausola con cui si stabilisce che le parti si impegnano, trascorso un certo periodo di tempo (da individuare di volta in volta a seconda delle circostanze) ad incontrarsi, per rivalutare la situazione, in considerazione delle esigenze di funzionamento dell’amministrazione, delle esigenze personali del lavoratore in part-time e di quelle degli altri lavoratori, che nel frattempo possono essere mutate.

Questo per consentire al maggior numero possibile di dipendenti la possibilita’ di richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in presenza di obiettive esigenze legate ai primi anni di vita dei figli ovvero per la cura di genitori e/o altri famigliari, cosi’ come e’ previsto anche nell’intesa tra Governo e parti sociali sottoscritta il 7 marzo 2011 citata in premessa.

In ordine all’impatto organizzativo, la relativa valutazione deve essere operata analizzando le varie opzioni gestionali possibili, ad esempio, verificando la possibilita’ di spostare le risorse tra piu’ servizi in modo da venire incontro alle esigenze dei dipendenti senza sacrificare l’interesse al buon andamento dell’amministrazione.

Inoltre, la valutazione va fatta attraverso una seria ponderazione degli interessi in gioco: da un lato l’interesse al buon funzionamento dell’amministrazione, dall’altro l’interesse del dipendente ad organizzare la propria vita personale nella maniera ritenuta piu’ soddisfacente per le esigenze famigliari o di cura, per le aspirazioni professionali o semplicemente nel modo che considera piu’ gradevole. Vale naturalmente quanto gia’ detto sopra circa la meritevolezza di tutela di certi interessi. In proposito, le amministrazioni debbono considerare con particolare attenzione non solo la posizione di quei dipendenti ai quali le norme accordano un diritto alla trasformazione, ma anche quella di quei dipendenti che possono vantare un titolo di precedenza. Infatti, l’interesse di cui questi ultimi sono portatori e’ comunque meritevole di tutela a prescindere dalla presenza di concorrenti sullo stesso posto di contingente.

Per quanto riguarda le situazioni di possibile conflitto di interesse, la relativa valutazione va svolta al momento della trasformazione e, successivamente, durante tutto il corso del rapporto. In proposito, la norma prevede che «il dipendente e’ tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale presta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attivita’ lavorativa.». Nel merito, si rammenta che il comma 58-bis dell’art. 1 della menzionata legge n. 662 del 1996, perseguendo la trasparenza e l’imparzialita’, pone un principio di predeterminazione delle situazioni di incompatibilita’, stabilendo che le amministrazioni provvedono ad indicare le attivita’ che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Per le amministrazioni centrali tale predeterminazione avviene con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

Inoltre, si richiama per analogia e senza valore di esaustivita’ la disciplina contenuta nel comma 5 dell’art. 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che pone una preclusione legale alla concessione dell’aspettativa per lo svolgimento di attivita’ o incarichi presso soggetti privati o pubblici quando:

«a) il personale, nei due anni precedenti, e’ stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l’attivita’. Ove l’attivita’ che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attivita’ istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attivita’ in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attivita’, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all’immagine dell’amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l’imparzialita’.».

Il successivo comma 6 del medesimo articolo, poi, per maggiore cautela, rispetto all’attivita’ da svolgere al rientro in amministrazione stabilisce che «Il dirigente non puo’, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l’esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.».

Si segnala che per quanto riguarda l’applicazione della normativa nei confronti delle autonomie territoriali, l’art. 39, comma 27, della legge n. 449 del 1997 stabilisce che: «Le disposizioni dell’art. 1, commi 58 e 59, della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche’ non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.»

Pertanto, anche l’applicazione del nuovo regime dovra’ essere vagliata in sede locale a seconda della situazione normativa specifica (sent. della Corte costituzionale 18 maggio 1999, n. 171).

3. La fase di «prima attuazione» disciplinata dall’art. 16 della legge n. 183 del 2010.

Come detto, la disposizione ha attribuito un potere speciale all’amministrazione durante la fase di prima attuazione della novella operata con il citato art. 73 del decreto-legge n. 112 del 2008. Il presupposto per l’esercizio del potere e’ rappresentato dalla valutazione della situazione sottostante la trasformazione del rapporto, essendosi aperta una fase, limitata nel tempo, durante la quale l’amministrazione ha potuto utilizzare i criteri introdotti con la nuova norma anche per incidere su situazioni gia’ esaurite, ossia su rapporti di lavoro che erano gia’ stati trasformati automaticamente a seguito dell’istanza del dipendente per effetto del regime precedente la novella. In base alla norma, la valutazione potrebbe riguardare non solo l’opportunita’ di mantenere il rapporto a tempo parziale, ma anche le modalita’ della collocazione temporale della prestazione, che potrebbe risultare piu’ conveniente modificare per non pregiudicare il funzionamento dell’amministrazione. Ai fini della valutazione, valgono le indicazioni che sono state fornite sopra in ordine agli interessi da considerare e alla gradualita’ di tutela delle posizioni. Pertanto, un limite certo rispetto alla «rivalutazione» e’ dato dalla ricorrenza di quei casi in cui il dipendente e’ titolare di un diritto alla trasformazione; meritano poi particolare attenzione le ipotesi che ricadono nell’ambito del titolo di precedenza e, piu’ in generale, i casi in cui il part-time sia stato fruito da parte di dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e famigliare o di dipendenti impegnati in attivita’ di volontariato. Giova ancora una volta richiamare il contenuto dell’art. 12-bis, dell’ art. 6 della legge n. 170 del 2010, del decreto legislativo n. 61 del 2000 e le previsioni dei CCNL.

Quindi, nel caso in cui fosse necessario rivedere i part-time gia’ in corso, l’amministrazione dovrebbe far applicazione dei criteri legali e contrattuali gia’ menzionati, preferendo il ripristino del rapporto a tempo pieno per quei lavoratori la cui posizione non risulta assistita (o piu’ assistita) da una particolare tutela.

La norma prevede un potere eccezionale, che consente all’amministrazione di modificare unilateralmente il rapporto in deroga alla regola generale di determinazione consensuale delle condizioni contrattuali, regola assistita nel caso del part-time da una speciale norma di garanzia contenuta nell’art. 5 del decreto legislativo n. 61 del 2000, secondo cui il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno non costituisce giustificato motivo di licenziamento. L’eccezionalita’ della previsione risulta evidente nel momento in cui si considera che la normativa di derivazione comunitaria di cui al decreto legislativo n. 61 del 2000 (attuazione della Direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES) prevede per l’ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni del rapporto a tempo parziale specifiche garanzie in favore del lavoratore (art. 3 del citato decreto). E pertanto, la «gravosita’» del potere accordato dalla legge richiede certamente una particolare attenzione nel momento del suo esercizio. In base alla norma, il mutamento delle condizioni del rapporto di lavoro avviene quindi a seguito dell’adozione e comunicazione di un atto unilaterale da parte dell’amministrazione datore di lavoro, non essendo necessario il consenso del dipendente ai fini del perfezionamento di un contratto.

Dato il carattere di specialita’ della disposizione, l’esercizio della facolta’ e’ stato delimitato entro un definito arco temporale.

Pertanto, decorso questo termine, secondo il regime generale, un’eventuale modifica del rapporto di lavoro richiede comunque l’accordo tra le parti, salve le ipotesi in cui la legge o i CCNL prevedano un diritto potestativo del lavoratore alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno e le situazioni di esercizio del potere unilaterale alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’art. 3 del decreto legislativo n. 61 citato.

L’esercizio della facolta’ e’ condizionato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Nel richiamare l’attenzione su questa circostanza, si segnala che proprio di recente, in tema di part-time nel settore privato, la Corte di cassazione ha affermato che la decisione di concedere o negare la trasformazione del rapporto a part-time, in presenza di criteri prestabiliti in sede di accordo collettivo, non e’ piu’ discrezionale, bensi’ vincolata ai predetti criteri, «ai quali il datore di lavoro deve conformarsi nella regolamentazione dei singoli rapporti, facendo applicazione dei criteri di buona fede e correttezza che debbono ispirare l’esecuzione del contratto (ex articoli 1175 e 1375 c.c.). Con la conseguenza che l’inosservanza dei criteri preferenziali contrattualmente stabiliti legittima il dipendente che si ritenga leso dalla condotta datoriale ad agire per il risarcimento del danno, anche in forma specifica, per ottenere la trasformazione del rapporto in part-time che gli fosse stata ingiustamente negata sulla base dei descritti criteri, oltre ad eventuali voci di danno collegate allo stesso illecito.» (Cass. sez. lav. 4 maggio 2001, n. 9769).

Affinche’ l’amministrazione possa compiere una valutazione ponderata, cio’ comporta, innanzi tutto, un contraddittorio con il dipendente interessato, dal quale emerga l’interesse dello stesso.

L’osservanza di tali principi richiede che l’amministrazione, prima di operare la trasformazione del rapporto, debba tener conto non solo (se nota) della situazione che era in origine alla base della trasformazione, ma anche della situazione che nel frattempo si e’ consolidata in capo al lavoratore. Nell’operare la revoca Inoltre, pur non ricorrendo le situazioni particolari oggetto di specifica tutela, l’interesse del dipendente al mantenimento del rapporto part-time va tenuto in considerazione anche verificando la fattibilita’ di soluzioni alternative alla revoca dello stesso, ad esempio, valutando la possibilita’ di spostamento dei dipendenti tra servizi in modo da soddisfare il fabbisogno dell’amministrazione e le esigenze degli interessati.

Infine, il rispetto dei principi di buona fede e correttezza richiede che, allorquando sia stata effettuata una valutazione di revisione del rapporto, venga comunque accordato in favore del dipendente un congruo periodo di tempo prima della trasformazione, in modo che questi possa intraprendere le iniziative piu’ idonee per l’organizzazione della vita personale e famigliare.

Roma, 30 giugno 2011

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Brunetta

Il Ministro per le pari opportunita’

Carfagna

Il Sottosegretario con delega alla famiglia

Giovanardi

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2011

Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 17, foglio n. 228

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