La mediazione civile e commerciale ”stabilizzata” non ha più scadenze

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La mediazione civile e commerciale è definitivamente parte del nostro quadro ordinamentale. Il Parlamento ha approvato in sede di conversione del decreto legge n.50 del 2017, la c.d. manovrina finanziaria,  l’emendamento che elimina la scadenza fissata a settembre 2017, come termine ultimo per la sperimentazione nel sistema giuridico dell’istituto, ed introduce l’obbligo per il Ministro della giustizia di riferire annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione della mediazione.

 

Quando è obbligatoria?

Appare opportuno ricordare che la mediazione, come indicato nell’articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, è obbligatoria in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La mediazione, in altri termini, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo, anche se occorre sottolineare che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Nelle materie indicate la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione, con l’assistenza di un avvocato, che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito delle relative agevolazioni fiscali. In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.

Il pesante arretrato giudiziario italiano

La lentezza del sistema giudiziario italiano non solo nega ai cittadini una “giustizia giusta” in tempi certi, ma allontana ancora di più investitori e imprese dal nostro Paese rallentando, oltremodo,la ripresa economica. Il dato è, ulteriormente, confermato da Doing Business 2017, rapporto elaborato dalla Banca Mondiale, all’interno del quale nella sezione enforcing contracts, dedicata alla relazione tra contratti e sistema giudiziario pone l’Italia al 108° posto su 190 Paesi.

I dati ufficiali sono positivi

Le statistiche ministeriali che vengono pubblicate trimestralmente evidenziano un progressivo aumento nelle adesioni al procedimento di mediazione, dopo il primo incontro. Il ministero della Giustizia ha, recentemente, reso noto i dati ufficiali sulle istanze di mediazione, relativi al periodo gennaio-marzo 2017, periodo nel quale sono 52.000 le istanze di mediazione, ben 3.000 in più rispetto al semestre precedente;, inoltre, le statistiche evidenziano che quando le parti decidono di sedersi al tavolo della mediazione dopo il primo incontro l accordo si raggiunge nel 58% dei casi.

Il nuovo punto di vista dell’avvocatura

La “stabilizzazione” dell’istituto della mediazione appare coerente con le posizioni assunte dall’avvocatura nel corso dell’ultimo Congresso Nazionale Forense, svoltosi nello scorso ottobre, nel corso del quale sono state approvate due mozioni che, differentemente dagli orientamenti precedenti, legittimano e sostengono l’istituto della mediazione. Le due mozioni politiche proposte rispettivamente dai delegati dell’Ordine forense di Roma e da altri delegati di riferimento del Coordinamento della Conciliazione Forense  avanzano numerose proposte, tra cui la necessità di inserire nel quadro normativo il dovere di comparizione personale delle parti, disciplinare l’uso della consulenza tecnica in mediazione, incentivare il ricorso alla mediazione tramite l‘ampliamento dei benefici fiscali.

 

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