Jobs Act: tutte le novità su contenzioso, sanzioni e riscossione

Redazione 09/09/15
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Lo scorso 4 settembre, il Governo ha approvato in seconda lettura cinque decreti legislativi che entro fine mese tornano in Parlamento per il parere definitivo e la conclusiva approvazione. Le principali modifiche riguardano il processo tributario, nonché il sistema sanzionatorio e le procedure di riscossione.

Le principali novità su contenzioso tributario 

La maggiore novità del provvedimento ha a che fare con l’immediata esecutività delle sentenze. Quest’ultima riguarda le sentenze aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente e, a seguito del parere delle Commissioni parlamentari, anche quelle emesse su ricorso della parte avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. Per quanto riguarda l’esecutività delle sentenze in favore dell’Amministrazione, rimane valido il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti. Per l’immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme maggiori di 10.000 euro, può essere richiesta idonea garanzia il cui onere peserà comunque sulla parte che risulterà soccombente nel giudizio.

Allo scopo di diminuire il contenzioso tributario viene fortificato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro. Con il presente decreto il reclamo destinato alla mediazione si applica a tutte le controversie, a prescindere dall’ente impositore, includendo dunque anche quelle degli enti locali. Il reclamo si allarga poi  alle controversie catastali (classamento, rendite, eccetera) le quali, per via del valore indeterminato, ne sarebbero state escluse. Il reclamo, sotto il profilo soggettivo, è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione. Lo strumento della conciliazione si applica infine anche al giudizio di appello, mentre fino ad ora riguardava esclusivamente le cause di primo grado. La tutela cautelare viene allargata a tutte le fasi del processo tributario. Questo implica due dati di fatto: da un lato, che il contribuente può sempre chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno grave, dall’altro che le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, così come già previsto nel codice di procedura civile.

Le principali novità su riforma del sistema sanzionatorio 

Il decreto legislativo rivede anche il sistema sanzionatorio penale e amministrativo secondo il principio della proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti. L’intento risponde alla necessità  di arrivare ad un sistema che tenga conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e pertanto meno gravi. Più severe, invece, diventano le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti. Tra le novità immesse con il secondo esame preliminare, si apprende che il nuovo regime penale si applica subito dall’entrata in vigore del provvedimento, mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative si applica dal 1° gennaio 2017. Per l’omessa dichiarazione, si segnala inoltre l’introduzione della norma che fa salire la pena per il sostituto di imposta, slittando da un minimo di un anno ad un massimo di 3 anni, a un minimo di un anno e mezzo ad un massimo di 4 anni. In tema di frode fiscale viene poi precisata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando:

a) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per intralciare l’attività di accertamento;

b) il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti.

Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni. Resta anche la norma già in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale. Rivista invece la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (e non un milione). Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta supera il 5% dell’imposta complessiva, o comunque i 30.000 euro. Per la dichiarazione infedele la soglia di punibilità sale da 50.000 a 150.000 euro di imposta evasa, insorgendo il reato anche quando l’imponibile evaso oltrepassa i 3 milioni di euro (anzichè 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni. Il decreto, per omesso versamento dell’Iva, fissa la soglia di punibilità a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di questa, vengono applicate le sanzioni amministrative; mentre le nuove disposizioni penali hanno effetto retroattivo. Sul fronte sanzioni amministrative, il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria a fronte di condotte illecite riguardanti le imposte dirette, l’Iva e la riscossione dei tributi. In tal modo si cerca di graduare le sanzioni, riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore.

Le principali novità su semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione 

Tramite il provvedimento si mira a realizzare un sistema di riscossione capace di favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione più ampie e convenienti. La novità più importante riguarda l’eliminazione della norma che prevedeva, in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, il pagamento degli interessi sugli interessi (anatocismo) e gli interessi sulle sanzioni. Allo scopo di favorire ulteriormente i contribuenti è stato portato da 5 a 7 giorni il ritardo di versamento che rientra nel ‘lieve inadempimento’ e che non porta quindi alla decadenza dal beneficio della rateizzazione. E’ confermata la norma che riconosce il ‘lieve inadempimento’ nei casi di minore versamento fino al 3% del dovuto con il limite massimo di 10.000 euro.  Un’altra novità riguarda invece gli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione che, grazie al decreto, sostituiscono l’aggio per i concessionari della riscossione e non possono superare il 6% del riscosso (non più l’8%). E’ stata immessa inoltre una norma transitoria che garantisce il vecchio regime per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2015. Viene poi previsto che nel passaggio tra il vecchio e il nuovo regime sia garantito ad Equitalia il pareggio di bilancio con la differenza a carico degli ordinari stanziamenti del bilancio dell’Agenzia delle Entrate (fino ad un massimo di 40 milioni nel 2016, 45 milioni nel  2017 e 40 milioni nel 2018).

Subisce ampliamenti l’utilizzo della posta elettronica certificata nelle procedure di notifica delle cartelle al posto della raccomandata. La notifica attraverso la PEC potrà essere effettuata alle persone fisiche che la richiedono, mentre obbligatorio è il ricorso alla posta certificata per le imprese e i professionisti. Confermate infine le norme che prevedono, in caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento in 4 anni (anziché 3), con un minimo di otto rate e un massimo di sedici. Per le somme iscritte a ruolo l’agente della riscossione può accordare dilazioni nel pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione di difficoltà momentanea. Per somme superiori a 50.000 euro, invece, la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione.

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