Mentre il disegno di legge della riforma del lavoro si appresta a conoscere le modifiche alla Camera dei deputati, dopo la faticosa approvazione – con voto di fiducia – al Senato, diventano effettive alcune disposizioni contenute nella “prima parte” del Jobs Act, quella inserita nel decreto 34/2014, convertito nella legge 78 della scorsa primavera. A precisare tempi e modalità di adempimento, la circolare 18 del ministero del Lavoro.
Il tema è uno degli aspetti meno discussi sulla riforma di Renzi, ma che potrebbe cambiare molte cose sulle prospettive di occupazione nei prossimi mesi. In particolare, se davvero il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan si è detto convinto di poter creare fino a un milione di nuovi posti di lavoro con le varie manovre e riforme in cantiere – oltre a quelle già approvate – è necessario tenere a mente quali siano le imminenti scadenze che riguardano le aziende, in attesa che si attivino le ulteriori agevolazioni attese in legge di stabilità 2015 e sull’argomento dei contratti a tutele crescenti inclusi nel ddl Jobs Act.
Il tetto dei precari
Secondo quanto stabilisce il decreto legge sul Jobs Act, il tetto massimo di assunzioni a tempo determinato è pari al 20% da raggiungere entro la fine del 2014.
Come si calcola. Da prendere in considerazione, per conteggiare l’esatta proporzione dei contratti precari in relazione sono tutti i ruoli inclusi tra dirigenti, quadri, operai, apprendisti e intermittenti che si avvalgono di indennità in relazione alla disponibilità. La posizione di questi ultimi andrà valutata in base al lavoro prestato negli ultimi 6 mesi.
L’eccezione. La soglia del 20% rimane valida solo nei casi in cui in azienda non si applichi un contratto collettivo: in tali situazioni, il tetto sarà indicato nel regime adottato nell’impresa.
I limiti. In alternativa, si applicano le seguenti fasce:
sotto i 5 dipendenti a tempo indeterminato, si può stipulare un solo contratto a termine
dai sei dipendenti in su, il massimo di lavoratori impiegabili con scadenza è da includere entro il 20% dell’organico totale assunto senza termine il primo gennaio dell’anno corrente
Mobilità. non sono da includersi tra i lavoratori sotto contratto a termine coloro che si trovino nelle liste di mobilità, o presenti per sostituzioni a congedi di maternità.
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