Iva, split payment: ok alla proroga fino a giugno 2023. Come funziona e novità

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Lo split payment o scissione dei pagamenti, è un meccanismo di applicazione dell’Iva che si discosta da quelli previsti dalla Direttiva Europea 112/2006 in materia di Iva, e per ciò deve essere autorizzato dal Consiglio d’Europa.

Il decreto Iva all’articolo 17-ter, prevede che il meccanismo della scissione dei pagamenti, si applica fino alla scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio. Nello specifico la misura è stata introdotta per contrastare l’evasione fiscale avente come oggetto l’Iva.

La prima deroga venne chiesta al Consiglio UE con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, e lo scorso 27 marzo 2020, è stata chiesta una ulteriore proroga per l’applicazione dello stesso.

Il Mef con un comunicato stampa del 3 luglio scorso, ha reso noto la decisione della proroga da parte del Consiglio d’Europa che ha autorizzato l’Italia all’utilizzo della scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2023.

Lo split payment continuerà così ad applicarsi quindi fino a tale data, alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972.

Nell’approvazione della proroga vi sono delle annotazioni da tenere in considerazione, e in particolare una riguarda il meccanismo dei rimborsi fiscali, considerando che le imprese soggette a split payment sono fisiologicamente a credito. L’Italia dovrà garantire la tempestiva erogazione dei rimborsi, per evitare di danneggiare le imprese in un periodo già difficile, e in particolare dovrà trasmettere apposita comunicazione con i tempi medi dei rimborsi Iva entro il mese di settembre 2021.

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Cosa è lo split payment

Lo split payment (o scissione dei pagamenti) è un particolare meccanismo Iva, mediante il quale l’imposta sugli acquisti di beni e servizi effettuati alle pubbliche amministrazioni, e ad altri soggetti che sono da esse controllate, nonché per le società quotate, deve essere da loro versata, anziché dal fornitore o prestatore del servizio. In pratica:

  • chi emette fattura espone (e non addebita) l’imposta;
  • chi riceve la fattura, effettua il versamento dell’Iva in un apposito conto dell’Amministrazione fiscale.

Vi è cosi in concreto una scissione del pagamento del corrispettivo, dal pagamento dell’Iva.

Il comma 1 dell’articolo 17-ter del decreto Iva, dispone che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La scissione dei pagamenti, si applica anche per le operazioni effettuate nei confronti di:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • società controllate, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • società controllate direttamente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche, o da enti e società sopra indicate;
  • società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche da enti e società sopra indicate;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

Ogni anno entro il 20 ottobre, il Ministero delle Finanze pubblica l’elenco dei soggetti sottoposti a split payment con effetti a valere per l’anno successivo. L’elenco non include le amministrazioni pubbliche, tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, per le quali è invece possibile fare riferimento all’elenco IPA, pubblicato sul sito dell’Indice delle pubbliche amministrazioni

Split Payment: indicazioni in fattura

Quando si andrà ad emettere fattura (elettronica), dovranno essere riportati tutti gli elementi previsti dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, tra cui:

  • la base imponibile;
  • l’aliquota Iva applicabile;
  • l’ammontare dell’imposta;
  • l’annotazione “Scissione dei pagamenti ovvero split payment ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” (valore S nella fattura elettronica).

Se non viene apposta la sopra indicata dicitura, è prevista una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 8.000 euro.

Con lo split payment, l’Iva relativa alle cessioni o prestazioni diventa esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. In alternativa è possibile anticipare l’esigibilità o al ricevimento della fattura, ovvero alla sua registrazione.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’ente pubblico o soggetto obbligato, pertanto pur non dovendo versare l’Iva, il fornitore deve registrare la fattura nel registro Iva delle fatture emesse (in una colonna a parte) indicando le operazioni effettuate e la relativa Iva non incassata.

Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva, e gli enti che effettuano attività commerciale, annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

In tali casi, l’imposta dovuta, partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità o, eventualmente, del relativo trimestre.

Split Payment: liquidazione dell’imposta

Le amministrazioni pubbliche che effettuano acquisti soggetti a split payment in ambito istituzionale, versano l’Iva mediante il modello F24 EP, invece, le amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società, possono in via alternativa:

  • versare l’Iva con il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, senza la possibilità di compensare;
  • annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972, entro il 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente, imputare l’Iva dovuta alla liquidazione periodica, registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR n. 633/1972, per esercitare il diritto alla detrazione.

Il meccanismo dello split payment, non si applica alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero, a ritenuta a titolo di acconto, nonostante vengano rese ai soggetti destinatari della disciplina in commento. Si tratta in particolare dei compensi dei professionisti, il cui esonero trova applicazione con riferimento alle operazioni fatturate successivamente al 14 luglio 2018.

 

Giuseppe Moschella

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