Iva per cassa: nuova era contabile per i professionisti. Il testo del decreto

Redazione 23/10/12
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Il nuovo regime Iva per cassa è entrato ufficialmente in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Si apre così la “nuova era contabile” per gli avvocati, con l’attivazione del nuovo sfondo tributario e le molteplici ricadute applicative sia sull’erogatore della prestazione che sul committente.

Anche questa volta, però, l’attesa non è del tutto esaurita: quello uscito in Gazzetta non è altro che il necessario decreto attuativo. All’appello, manca ancora un documento dell’Agenzia delle Entrate, atteso comunque nelle prossime settimane, dal momento che l’ufficialità della partenza del nuovo regime è fissata al primo dicembre 2012.

Innanzitutto, è bene specificare che, rispetto al regime precedente, non viene modificata la disposizione sull’esigibilità del tributo, che andrà rispettata nella fase di pagamento del corrispettivo indicato.

In questo, il decreto sviluppo, archiviato come decreto 83/2012, non modificava all’articolo 32-bis le norme già esistenti, che introducevano come il momento specifico per la riscossione dell’imposta coincidesse al pagamento del servizio reso.

L’unica eccezione, come noto, dipende dall’emissione anteriore della fattura, con la conferma che tale procedura è stata eseguita direttamente a carico degli affari tenuti dal contribuente.

Secondo questo sistema, l’esigibilità indicata nel documento di fatturazione viene differita nel tempo, per l’appunto all’istante esatto in cui avviene il pagamento della prestazione lavorativa da parte del committente.

Posticipare l’esigibilità dell’imposta, a parere degli osservatori, potrebbe però innescare alcuni effetti negativi, come quello di limitare il diritto alla detrazione, portando il cliente a invocare la riscossione immediata, per evitare di tenere d’occhio le troppe variabili, tra scadenze ed eventuali eccezioni imputabili.

Ora, però, con il regime introdotto dal decreto sviluppo, i due aspetti della faccenda – dilazione dell’esigibilità Iva e detrazione per il committente – vengono di fatto separati, consentendo al cliente di farne apposita menzione in un ulteriore fattura ricevuta, con facoltà di detrazione spettante solo al contribuente che ha aderito al regime.

Ragion per cui, qualora il dovuto sia stato saldato in maniera solo parziale, ad avvalersi della detrazione potrà dunque essere il soggetto della transazione che si è avvalso dell’opzione di calcolare la proporzione tra somma versata e corrispettivo totale.

Si nota, in questo modo,come una delle novità più interessanti del nuovo corso nella riscossione e detraibilità dell’Iva per cassa sia legata non più all’emissione della singola fattura, ma a tutte le operazioni tenute da parte del contribuente che intende giovarsi dei suoi benefici.

Va ricordato come il tetto di validità del nuovo regime supera di ben dieci volte quello precedente, arrivando al fatturato di due milioni di euro. Inutile sottolineare che la novità sarà vista di buon occhio da parte delle strutture più ampie e articolate, che hanno capacità e risorse per monitorare meticolosamente lo svolgimento delle procedure inerenti il versamento dell’Iva.

Ricorrere all’Iva per cassa comporterà, per chi ne farà richiesta, una valutazione a partire dal primo gennaio nell’anno in cui si manifesta l’intenzione di partecipare a tale regolamentazione: a questo aspetto sarà infatti rivolto il documento in preparazione all’Agenzia delle Entrate, dopodiché l’Iva per cassa uscirà dalla pura teoria per essere svolta nella pratica di tutti i giorni.

Leggi il testo del decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale sull’Iva per cassa

Leggi la relazione illustrativa sull’Iva per cassa

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