Iva 2012: scade oggi il termine per pagare i ravvedimenti brevi

Redazione 28/01/13
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Entro la giornata di oggi sarà possibile un doppio ravvedimento per i contribuenti Iva che hanno versato in ritardo o si sono dimenticati di farlo, l’acconto Iva per l’anno 2012, che è scaduto il 27 dicembre 2012. Lunedì 28 gennaio, cioè oggi, è dunque l’ultimo giorno dei trenta concessi ai contribuenti Iva che non hanno erogato entro il termine del 27 dicembre 2012 l’acconto Iva per l’impiego del ravvedimento “breve o mensile”.

I contribuenti che utilizzano il ravvedimento devono versare l’acconto Iva omesso, oltre ad una sanzione del 3% e gli interessi del 2,5% dal 28 dicembre 2012 fino al giorno del pagamento incluso. Coloro che invece pur saltando il pagamento l’hanno realizzato nei 14 giorni successivi, ossia fra il 28 dicembre e il 10 gennaio, possono far valere il ravvedimento sprint; con esso, infatti, la sanzione ordinaria del 30% applicabile sui versamenti di imposte tardivi od omessi viene ridotta allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo.

La penalità del 30%, che diminuisce al 3% in caso di ravvedimento breve o mensile entro trenta giorni, è ridotta ulteriormente ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Il quindicesimo del 3% corrisponde allo 0,2% giornaliero, la misura cambia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo.

I contribuenti che si avvedono autonomamente, oltre alle mini – penalità, dovranno sommare gli interessi legali che, anche per il 2013, sono del 2,5% annuo. Nel computo delle somme da erogare, oltre alle ammende, è necessario dunque stimare anche gli interessi del 2,5% dal 28 dicembre 2012 fino al giorno del pagamento incluso.

I contribuenti che corrispondono l’importo dell’acconto, anche dopo il ravvedimento, scomputano l’importo stesso versato dal debito di imposta pertinente il mese di dicembre 2012 qualora il contribuente sia mensile; al quarto trimestre  2012 se il contribuente è trimestrale “particolare” di cui all’articolo 74 del Dpr 633/72; alla dichiarazione annuale 2012 se contribuente trimestrale. L’omesso versamento dell’acconto Iva può anche venire indennizzato dai crediti dovuti al contribuente, ad esempio, come il credito Irpef che deriverà dal modello Unico 2013, per i redditi del 2012. 

Concretamente, un contribuente che ha omesso l’acconto Iva di 20 mila euro, ma che è certo di di possedere crediti Irpef del 2012 cospicui, che poi dichiarerà nell’Unico 2013, che presenterà entro il 30 settembre 2013, può usare dal 1° gennaio 2013 il credito Irpef per colmare l’omesso acconto.

Potrebbe accadere, infatti, che il contribuente abbia effettuato un versamento a saldo zero il 2 gennaio 2013, con un ritardo di 5 giorni dalla scadenza del 27 dicembre, dichiarando nel modello F 24, oltre all’acconto Iva di 20 mila euro (cod. tributo 6099, anno 2012), le sanzioni dell’1% su 20 mila euro, ossia 200 euro (cod. 8904), gli interessi del 2,5%, pari a 6,85 euro (cod. 1991), in totale 20.206,85 euro a debito, il credito Irpef in compensazione di importo eguale, 20.206,85 euro, con il codice 4001, anno 2012.

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