Isopensione: come funziona con la proroga al 2026 nel Milleproroghe

Paolo Ballanti 24/02/23
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Il 23, dopo la prima approvazione al Senato, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del cosiddetto Decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2022 numero 198). All’interno del testo figura la proroga sino al 2026 della misura che innalza da 4 a 7 gli anni che mancano al raggiungimento della pensione, necessari per poter accedere alla procedura di esodo della isopensione.

Senza la proroga in parola, la possibilità di accedere al programma di esodo in favore di quanti hanno ancora 7 anni di attesa per la pensione, sarebbe venuta meno nel 2023, posto che il periodo di operatività (previsto dalla Legge 27 dicembre 2015 numero 205) interessa le annualità dal 2018 al 2023.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Cos’è l’Isopensione

L’isopensione, introdotta dall’articolo 4, commi dall’1 al 7-ter della Legge 28 giugno 2012 numero 92, rappresenta una misura di accompagnamento alla pensione a disposizione dei datori di lavoro con una determinata dimensione occupazionale, nei casi di eccedenza di personale.

Previo accordo con le organizzazioni sindacali, viene riconosciuta ai lavoratori una prestazione economica e la copertura figurativa, entrambe a carico azienda, sino alla maturazione dei requisiti per la pensione. La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito delle procedure di riduzione del personale o di riduzione del personale dirigente, conclusi con accordo firmato dall’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

Isopensione: datori di lavoro interessati

L’isopensione interessa i datori di lavoro (anche non imprenditori), appartenenti a qualsiasi settore di attività, che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. Il requisito occupazionale dev’essere calcolato con riferimento al semestre precedente la stipula dell’accordo, compresi i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali.

Eccezion fatta per apprendisti e lavoratori con contratto di reinserimento, tutta la forza lavoro è inclusa nel computo, a prescindere dalla qualifica (compresi quindi anche dirigenti e lavoratori a domicilio). Con riguardo alle aziende di nuova costituzione, il requisito dimensione dev’essere determinato in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.

Isopensione: chi può richiederla

I dipendenti potenzialmente destinatari del programma di isopensione sono coloro che raggiungono i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro i 4 anni successivi la cessazione del rapporto di lavoro a seguito dell’accordo. Con riferimento agli anni dal 2018 al 2023 il periodo in parola è stato elevato a 7 anni.

Grazie alle modifiche inserite in sede di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. numero 198/2022) l’operatività del requisito dei 7 anni è estesa sino al 2026.

La verifica sul raggiungimento dei requisiti dev’essere comunque effettuata secondo le regole vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, comprensive degli adeguamenti all’incremento della speranza di vita residua. I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta.

Periodi maturati all’estero
In particolare sono utili ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione anche i periodi maturati all’estero in Paesi dove si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati membri dell’Unione europea, Svizzera e Paesi dello Spazio Economico Europeo) ovvero che hanno concluso con l’Italia convenzioni bilaterali sulla sicurezza sociale, nel rispetto del minimale di contribuzione per accedere alla totalizzazione (52 settimane) previsto dalla normativa Ue o dalle convenzioni bilaterali.

Soggetti esclusi
Non si può dar seguito all’isopensione per quanti sono già titolari di pensione o di assegno ordinario di invalidità.

Isopensione: come fare domanda

Il primo passaggio per accedere al programma di isopensione prevede la trasmissione, all’Inps in via telematica, dell’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, comprensivo della lista dei lavoratori coinvolti, almeno 90 giorni prima della data di accesso alla prestazione da parte del primo lavoratore interessato al piano di esodo.

L’Inps, ricevuta la documentazione, effettua l’istruttoria e provvede alla validazione dell’accordo con riguardo ai lavoratori in possesso dei requisiti richiesti. A seguire il lavoratore esprime la propria accettazione e l’azienda è tenuta a versare all’Istituto la provvista necessaria per erogare la prestazione e garantire l’accreditamento della contribuzione figurativa.

Al fine di poter dare efficacia all’accordo, il datore deve presentare una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti nei confronti dell’Inps, maggiorata di una parte variabile pari al 15% dell’ammontare della prestazione e dei contributi figurativi. Una volta accettata la fideiussione, viene aperta una posizione contributiva ad hoc su cui vengono versati i contributi figurativi in favore dei lavoratori esodati.
In caso di mancato versamento delle somme, l’Inps invia all’azienda un avviso di pagamento.

Grazie alla fideiussione, la banca assume l’obbligo di garantire all’Istituto l’escussione parziale della garanzia al mancato versamento delle singole rate. Decorsi 180 giorni dalla notifica senza l’avvenuto pagamento, l’Inps procede all’escussione dell’intera fideiussione.

Il soggetto garante deve provvedere a saldare il debito in un’unica soluzione. In assenza del pagamento della fideiussione, l’Inps non eroga la prestazione, né accredita la contribuzione figurativa correlata.
Non opera alcun obbligo di fideiussione per l’azienda che decide di versare l’intera provvista in un’unica soluzione (quest’ultima comunque maggiorata della parte variabile pari al 15% di quanto dovuto per la prestazione e la contribuzione figurativa).

Isopensione: importo

Previa domanda dell’azienda presentata all’Inps per ciascun lavoratore, la prestazione in parola è corrisposta dall’Istituto con le modalità previste per il pagamento delle pensioni, in 13 rate mensili anticipate, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo la data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’importo di ciascuna rata mensile corrisponde alla pensione teoricamente spettante al lavoratore, in base alle regole vigenti. Il regime fiscale della prestazione è quello della tassazione ordinaria. Il diritto alla prestazione è peraltro alternativo all’indennità di disoccupazione, dal momento che le aziende sono esonerate dal pagamento del contributo aziendale di recesso, detto anche ticket NASpI o ticket licenziamento.

A differenza dei trattamenti pensionistici “classici”:

  • Sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica e non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio per cessione del quinto);
  • La prestazione non è reversibile pertanto, in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, calcolata considerando la contribuzione figurativa versata durante il periodo di esodo.
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L’isopensione non diventa automaticamente pensione

La prestazione di esodo non viene trasformata automaticamente in pensione. Di conseguenza, l’interessato ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione all’Istituto.

Nel caso in cui intervengano modifiche normative tali da aumentare i requisiti di accesso alla pensione ed un incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello previsto dalla legge in favore dei soggetti già titolari della prestazione, l’erogazione di quest’ultima prosegue per l’ulteriore periodo necessario, fermo restando il limite dei 48 mesi (elevati ad 84 fino al 2023), a carico del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria.

Tuttavia, per le prestazioni di isopensione con decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, qualora si superi il limite di intervento, il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di provvedere al pagamento della prestazione fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, qualora previsto dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata.

Isopensione: versamento dei contributi figurativi

Come anticipato, contestualmente al pagamento della prestazione da parte dell’azienda, l’Inps provvede all’accredito della contribuzione figurativa, prendendo a riferimento la retribuzione media mensile.
Quest’ultima si calcola dividendo l’imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni per il numero di settimane di contribuzione. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per 4,33.

Il periodo di versamento della contribuzione deve interessare l’arco temporale tra la cessazione del rapporto e la maturazione dei requisiti minimi per il diritto a pensione.

Paolo Ballanti