Isee precompilato obbligatorio: la dichiarazione slitta al 2019

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Il decreto Milleproroghe ha, tra le diverse  disposizioni, stabilito lo slittamento al prossimo anno del termine per l’avvio del cd. Isee precompilato.

Si tratta nello specifico della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che ora va ripresentata ogni anno a gennaio per avere a diposizione il proprio Isee aggiornato per accedere a prestazioni sociali ed altre agevolazioni.

Il citato decreto con l’articolo 5 ha modificato l’articolo 10 del D.lgs. n. 147/2017, in particolare ha modificato il comma 1, rinviando al 2019 la data a partire dalla quale l’Inps, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate avvalendosi anche dei dati disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto, provvede a predisporre la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Altre modifiche sono state effettuate al comma 3 dal citato articolo 10 e prevedono che il Mef e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali debbano stabilire con un decreto interministeriale, anche la data precisa di avvio di una fase sperimentale dell’Isee precompilato.

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La dichiarazione sarà disponibile sia nell’area personale INPS del singolo cittadino sia nel portale dell’Agenzia delle Entrate, inoltre si può avere accesso alla consultazione delle informazioni precompilate anche conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale.

Il provvedimento di proroga adottato dal Governo rinvia prima di tutto al 2019 l’avvio dello scambio dei dati tra Inps e Agenzia delle Entrate e cancella l’originaria data del prossimo 1° settembre 2018 come termine dalla quale la DSU precompilata sarebbe dovuta diventare l’unica modalità di presentazione della DSU per i cittadini.

Un decreto del Ministero del Lavoro dovrà anche stabilire la data a partire dalla quale sarà possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU e la data della relativa sperimentazione in materia.

Modello Isee: cos’è

L’Indicatore Situazione Economica Equivalente (Isee) è un misuratore della ricchezza delle famiglie, ovvero un documento che certifica la situazione economica dell’intero nucleo familiare.

La dichiarazione è obbligatoria per richiedere qualsiasi tipo di agevolazione o sussidio che sia fornito dagli enti pubblici.

L’indicatore Isee, tiene in particolare conto della valutazione congiunta di:

  • reddito;
  • patrimonio mobiliare e immobiliare;
  • patrimonio immobiliare;
  • nucleo familiare.

La presentazione dell’Isee, si differenzia in base alle diverse situazioni del nucleo familiare del dichiarante, ma anche in base alle prestazioni che vengono richieste, come ad esempio:

  • per le erogazioni della maggior parte delle prestazioni sociali agevolate;
  • per le prestazioni di natura sociale e/o sanitaria;
  • per richiedere prestazioni di diritto allo studio universitario.

Modello Isee: la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.

La dichiarazione raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti (rispettivamente, nel “Modello Base” – MB – e nei “Fogli Componente” – FC).

Nella gran parte delle situazioni è sufficiente compilare il modello “Mini”, costituito dalla prima parte del Modello Base (MB.1) e dalla prima parte del Foglio componente (FC.1).

In alcuni casi il modello “Mini” non è sufficiente, e a seconda del tipo di prestazioni che il cittadino vuole richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, è necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive.

Il decreto ministeriale del 13 aprile 2017 ha  aggiornato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica DSU, oltre che delle relative istruzioni per la compilazione.

L’Isee sarà calcolato sulla base dei dati dichiarati nella DSU e di altri dati (ad es. redditi, trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

L’attestazione dell’Isee

L’attestazione Isee viene resa disponibile dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale entro dieci giorni lavorativi successivi alla presentazione della DSU. Resta fermo il modello di attestazione approvato con il Decreto direttoriale del 7 novembre 2014.

Sui dati autodichiarati verranno effettuati controlli sistematici, possibili anche tra il momento della ricezione della DSU e quello della consegna dell’attestazione Isee.

Eventuali difformità e/o omissioni, che possono essere rilevate dai controlli effettuati prima della consegna dell’attestazione, saranno indicate nell’attestazione stessa.

In questo caso si potrà presentare una nuova DSU ovvero giustificare con idonea documentazione, le difformità e/o omissioni rilevate e dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati in dichiarazione.

Isee: la nuova Dichiarazione sostitutiva precompilata

Con il decreto milleproroghe dal prossimo anno (2019) dovrebbe entrare in vigore il modello di DSU precompilata dall’ Agenzia delle Entrate e dall’Inps, secondo quando previsto dal decreto legislativo sul reddito di inclusione.

Il modello Isee precompilato probabilmente sarà predisposto con la stessa impostazione prevista per il modello 730 precompilato.

Un provvedimento interministeriale stabilirà la data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonché la data a partire dalla quale  dovrebbe essere avviata una sperimentazione in materia.

Per la predisposizione della DSU precompilata sarà saranno utilizzate le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate.

Come le altre dichiarazioni precompilate, la DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS e per le componenti già dichiarate ai fini fiscali, per le quali é assunto il valore a tal fine dichiarato.

Nei casi in cui la dichiarazione dei redditi non  sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini Isee possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace.

La DSU precompilata dall’INPS probabilmente sarà resa disponibile:

  • mediante gli stessi servizi telematici dell’Istituto direttamente al cittadino, il cui accesso può avvenire anche tramite del portale dell’Agenzia delle Entrate attraverso sistemi di autenticazione federata;
  • si potrà anche conferire una specifica delega ad un centro di assistenza fiscale.

Dovranno comunque essere individuate le modalità tecniche per consentire ai contribuenti di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS.

L’introduzione del modello Isee precompilato è un tentativo di proseguire il processo di semplificazione iniziato nel 2015 con il modello 730 precompilato e anche con il modello redditi precompilato. Le informazioni che potrebbero comparire nella nuova dichiarazione precompilata riguarderebbero sicuramente:

  • i dati anagrafici e numero dei componenti del nucleo familiare. Quest’ultima informazione potrebbe però non essere sempre corretta poiché potrebbe non rappresentare la situazione aggiornata della famiglia anagrafica per la quale si devono dichiarare i dati (si pensi ad esempio ad un familiare a carico uscito dal nucleo, un decesso o una nuova nascita);
  • i dati relativi ai redditi della famiglia probabilmente già presente in quanto riportato nelle dichiarazioni dei redditi (730 e modello Redditi). Saranno inoltre indicate tutte le prestazioni fornite dall’Inps;
  • i dati del patrimonio mobiliare, informazioni quali saldo e giacenza media verranno comunicate direttamente dagli istituti bancari;
  • i dati del patrimonio immobiliare.

Con il nuovo anno, l’Isee corrente e la sua componente reddituale ISRE (Indicatore della situazione reddituale equivalente) possono essere calcolati, in presenza di un Isee in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, o una variazione dell’indicatore della situazione reddituale corrente superiore al 25%.

La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il reddito considerato nell’Isee calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l’Isee corrente.

Inoltre a decorrere dalla data stabilita per l’avvio della dichiarazione precompilata per agevolare la precompilazione della DSU per l’Isee corrente, le comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996, convertito, dalla legge  n. 608 del 28 novembre 1996, devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso.

Validità del modello

E’ stata rivista anche la validità del modello in particolare a partire dal 1° gennaio 2019, la DSU ha validità  dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto.

In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all’avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l’anno precedente.

Giuseppe Moschella

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