IRAP, la storia infinita dell’assoggettabilità

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E’ dell’11 dicembre 2012, la pubblicazione della sentenza  n. 22592 della Corte Suprema di Cassazione, in merito all’assoggettabilità dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive da parte di chi, pur dichiarando l’inesistenza di un’ autonoma organizzazione, si avvalga della collaborazione non occasionale di lavoro altrui.

La recente pronuncia della Cassazione nasce dall’accoglimento di un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta ad un dottore commercialista, per gli anni dal 1998 al 2001.

Alla luce di questa ennesima sentenza dei giudici di legittimità, appare doveroso fare un breve excursus sulla storia infinita di questa imposta, “rifiutata” ab origine, che alimenta, oltre che un rilevante dibattito scientifico, anche un cospicuo contenzioso tributario ed un confronto acceso fra esponenti politici e rappresentanti delle categorie produttive.

Andiamo con ordine.

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fin dalla sua introduzione ha determinato forti dubbi in tema di costituzionalità, legati alla considerata natura di imposta gravosa e iniqua, solo parzialmente fugati dalla nota sentenza n. 156 del 2001 della Consulta, per la presunta violazione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva sanciti dagli articoli 3 e 53 della nostra Costituzione.

Si sosteneva e si sostiene, che l’Irap colpisce una base imponibile rappresentata non dal reddito prodotto bensì dal valore aggiunto realizzato, e questo aspetto era interpretato da molti come una deroga al principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione, dal momento che l’imposta colpisce non un risultato finale ma un risultato intermedio.

Ma le critiche mosse alla costituzionalità dell’imposta si basavano anche sulla questione costituzionale del contrasto con l’art. 3 cost., in quanto, a parere di molti, parificava l’esercizio di arti e professioni all’attività di impresa e discriminava il lavoro autonomo rispetto a quello dipendente.

Ed è proprio con riferimento al lavoro autonomo che l’Irap ha sollevato, sin dalla pubblicazione dello schema di decreto, numerosissime proteste alimentate dalle notevoli difficoltà applicative, in determinate fattispecie, del suo presupposto rappresentato dall’ “esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.

Tali tesi, tuttavia, non hanno convinto la Corte Costituzionale e tantomeno il Governo a dare corso a quanto contenuto nella legge delega per la riforma dell’ordinamento tributario statale (legge 7 aprile 2003 n.80), che ne aveva previsto la graduale abolizione. Ma tant’è.

In questo quadro, confuso e mutevole, un elemento di stabilità e di certezza è rappresentato dalle (ormai relativamente numerose) pronunce della Corte Costituzionale che, risolutamente, affermano e ribadiscono che l’Irap è un’imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, e riconoscono che tale valore aggiunto, strettamente connesso all’elemento organizzativo, sia un idoneo indice di capacità contributiva. La Consulta ha dichiarato, in sostanza, pienamente conforme ai principi di capacità contributiva e di uguaglianza, l’assoggettamento all’imposta del valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, siano esse di carattere imprenditoriale e/o professionale, essendo, in entrambi i casi, l’idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta.

Proprio da tale affermazione si è giunti alla conclusione che certe attività professionali debbano essere escluse dall’Irap, in quanto appunto, prive dell’elemento organizzativo.

In pratica l’Irap non sarebbe dovuta se l’attività è svolta in assenza di elementi di autonoma organizzazione; non deve cioè esservi l’impiego di lavoro altrui (dipendenti o collaboratori) e i beni strumentali non devono eccedere quelli di un qualunque contesto familiare (ad esempio, computer, fax, telefono, stampante ecc.).

In merito, la sentenza della Corte di Cassazione n. 21203 del 16 febbraio 2007, chiarì che l’attività professionale non necessariamente si connota dell’elemento dell’organizzazione, in mancanza della quale il professionista resta escluso dall’applicazione dell’ Imposta.

In sintesi l’assunto è il seguente: “complesso o meno che sia tale profilo organizzativo, l’attività non potrà mai svolgersi senza la presenza del professionista abilitato e la struttura organizzativa da sola, non potrà mai supplire alla sua assenza essendo l’attività professionista dipendente”. E ancora: “La prevalenza dell’ intuitus personae nel rapporto che lega il professionista ai propri clienti, rispetto all’organizzazione professionale adottata, rende di fatto irrilevante l’entità della stessa con conseguente non applicabilità dell’Irap. Tale prevalenza è possibile nell’attività di impresa, probabile nel lavoro autonomo in genere, mentre si manifesta certa e fisiologica (indipendentemente dalle dimensioni della struttura organizzata) nelle attività libero professionali protette” (Guida Normativa Il sole 24Ore; n.164 del 18/9/2003).

Da qui numerose sono state le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali che hanno accolto le istanze dei contribuenti per il rimborso dell’Irap, ritenuti illegittimamente assoggettati alla stessa, in quanto privi di rilevanti e autonome organizzazioni di capitale, nonché di significativi apporti lavorativi altrui.

Ma con la sentenza di ieri, ancora una volta si ribaltano le carte in tavola. Il Collegio di legittimità ha infatti dato ragione all’ Erario, ritenendo che: “l’auto – organizzazione del professionista, intesa come autonomia e indipendenza nell’esercizio dell’attività rispetto ai terzi, è un elemento essenziale per la sottoposizione all’imposta, ma non è sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sulle esistenze di beni strumentali, ricorso a lavoro altrui e apporto di capitale, anche in via tra loro alternativa. È infatti principio consolidato che in tema di Irap l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento a imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati nel DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, postula che l’attività abituale e autonoma del professionista si avvalga di una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi e accresca l’attività produttiva; non è, invece, necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, né assume alcun rilievo, ai fini della esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità”.

Per tali ragioni la Cassazione ha ritenuto che l’impiego non occasionale di lavoro altrui, sia pure part time (nella fattispecie con la qualifica di apprendista), è da considerarsi come un “significativo indice di organizzazione autonoma” e come tale assoggettabile all’imposta regionale.

E’ di tutta evidenza che il dibattito sull’IRAP è ancora aperto e lungi dal trovare una soluzione condivisa. Tali decisioni hanno solo valore di indirizzo, ma rivelano la non accettazione di una imposta di cui, da sempre, si chiede l’abolizione.

Ma, in ultima analisi, è proprio necessario sopprimere l’Irap? Effettivamente qual è il motivo che rende la sua soppressione così necessaria e cogente?

Certo, nessuna imposta è gradita ma, come è evidente, l’alternativa non è tra l’esistenza o la soppressione dell’Irap, bensì tra l’esistenza dell’Irap e l’esistenza di un prelievo ad esso alternativo.

L’eliminazione dell’IRAP, comporterebbe seri problemi e consistenti difficoltà sia per gli eventuali rimborsi e sia per il reperimento delle risorse sostitutive, tenendo conto dei gettiti che essa garantisce, come principale imposta e quindi entrata delle Regioni.

Occorrerebbe esplicitare tali questioni nel dibattito in corso; invocare solo la soppressione di un prelievo senza indicarne la copertura non aiuta sicuramente il processo decisionale.

Un atteggiamento più costruttivo favorirebbe la ricerca di soluzioni eque ed efficaci, nell’ambito di una chiara politica economica finalizzata all’occupazione, alla competitività e allo sviluppo del nostro sistema economico fra le quali la leva fiscale costituisce uno degli strumenti possibili, non certamente l’unico né tantomeno quello risolutivo.

 

Saverio Marasco

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