Infortunio COVID-19: quando è responsabile l’azienda e come comportarsi

Paolo Ballanti 28/05/20
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L’azienda è responsabile per il contagio da COVID-19 soltanto se è provata l’inosservanza dei protocolli di sicurezza. Questo l’orientamento dell’INAIL contenuto in una nota del 15 maggio 2020 e nella circolare n. 22 del 20 maggio 2020.

In particolare, l’ente assicuratore afferma che il contagio del dipendente sul luogo di lavoro non comporta di per sé un’automatica responsabilità del datore in sede civile o penale. Non a caso, il dolo o la colpa dell’azienda devono essere rigorosamente accertati, cosa ben diversa dal semplice riconoscimento della copertura assicurativa.

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Di conseguenza, l’ammissione alla copertura Inail del contagio da COVID-19 non assume alcun rilievo per un’eventuale accusa in sede penale, dal momento che nel diritto italiano vige la presunzione di innocenza e l’onere della prova da parte del pubblico ministero.

Al tempo stesso, per il riconoscimento di un’eventuale responsabilità civile del datore è necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver determinato il contagio.

Analizziamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sugli infortuni da COVID-19.

Infortunio da contagio Covid: quando avviene

Innanzitutto, afferma la circolare INAIL n. 22, le patologie infettive, come possono essere il COVID-19, l’epatite o l’AIDS, contratte nel corso dell’attività lavorativa vengono inquadrate come infortunio sul lavoro. 

Ciò dà diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta (a carico dell’ente) per i periodi di astensione dal lavoro anche se trattasi di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.

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Infortunio Covid: i costi per l’azienda

Il verificarsi di eventi di infortunio sul lavoro per COVID-19 non avrà alcun effetto in termini di maggior costo per il premio assicurativo dovuto dalle aziende all’INAIL (cosiddetta “autoliquidazione”) e pagato con modello F24 in un’unica soluzione o a rate.

Sarà l’ente stesso a farsi carico degli oneri legati agli infortuni, dal momento che i contagi si ritengono fattori di rischio non direttamente controllabili dal datore di lavoro.

Infortunio Covid: responsabilità civile e penale dell’azienda

Il datore di lavoro, chiarisce l’INAIL, è civilmente e penalmente responsabile in caso di contagio del dipendente che sia direttamente collegato ad una violazione dei protocolli e delle linee guida governative e regionali in materia di sanificazione dei luoghi di lavoro e contenimento del contagio.

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In assenza di una provata inosservanza delle misure di sicurezza da parte del datore sarebbe quindi difficile dimostrare una responsabilità aziendale per il contagio del dipendente, posto che il rispetto delle misure di contenimento non è sufficiente ad invocare una colpa dell’azienda in quanto non è possibile pretendere negli ambienti di lavoro il “rischio zero” da COVID-19.

Tutela infortunistica del dipendente 

Con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l’INAIL ha chiarito che nei casi di accertata infezione da COVID-19, il medico redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’ente.

Il certificato dovrà riportare:

  • Dati anagrafici del lavoratore;
  • Dati del datore di lavoro;
  • Data del contagio;
  • Data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta a causa del virus ovvero data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria.

Per i casi in cui non opera la presunzione semplice (vedi paragrafo successivo), il certificato dovrà riportare:

  • Cause e circostanze dell’evento;
  • Natura della lesione e rapporto con le cause denunciate.

L’INAIL nella circolare del 3 aprile ha sottolineato l’importanza del certificato, dal momento che solo in presenza di quest’ultimo e del requisito del verificarsi dell’evento in occasione di lavoro, si attiva la copertura assicurativa.

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Circa le caratteristiche del certificato, l’ente ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di dimostrare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.

La tutela infortunistica opera nei confronti di:

  • lavoratori dipendenti e assimilati;
  • parasubordinati;
  • sportivi professionisti dipendenti;
  • dirigenti

Elevato rischio di contagio Covid 

Nei confronti di alcune categorie di lavoratori si applica una presunzione semplice sul riconoscimento della natura professionale del contagio.

La corsia “privilegiata” per ricondurre a infortunio i casi di COVID-19 opera per:

  • Operatori sanitari, considerata l’elevata possibilità di entrare in contatto con il virus;
  • Altre attività lavorative che comportano un costante contatto con il pubblico.

Possono rientrare nella casistica appena citata, ad esempio:

  • Addetti al front office;
  • Cassieri;
  • Addetti alle vendite;
  • Personale non sanitario operante all’interno degli ospedali, come addetti alle pulizie o al trasporto degli infermi.

(Foto copertina istock/nito100)

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