Alla luce dell’ art. 36 (Principi di Deontologia Professionale) che recita: “L’esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal rapporto personale con le parti..”
I Giudici di Piazza Cavour cosi sentenziavano:
” I doveri del notaio di audizione delle parti, di informazione delle stesse, di imparzialità ed equidistanza tra di esse vanno adempiuti dal professionista sia prima che dopo la stesura dell’atto da leggere alle parti, con la conseguenza che deve escludersi che il notaio possa sistematicamente delegare le suddette attività preparatorie ai propri collaboratori, senza incorrere in responsabilità disciplinare (Cass. 18-3-2008 n. 7274; vedi anche Cass. 30-11-2006 n. 25487), e che in tema di responsabilità disciplinari a carico di notai costituisce illecito deontologico il comportamento del professionista il quale proceda al mero accertamento della volontà delle parti ed alla direzione nella compilazione dell’atto, ma ometta di interessarsi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito, trattandosi di violazione prevista dall’art. 138 della L. N. come sostituito dall’art. 22 del D. LGS. 1-8-2006 n. 249 (Cass. S.U. 31-7-2012 n. 13617)”.
Da ciò se ne deduce che il notaio è tenuto a svolgere personalmente le funzioni previste dall’ ordinamento.
data 9.4.2014
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento