Indennità di disoccupazione Dis-coll: novità sui requisiti contributivi

Nuove regole per l’indennità di disoccupazione Dis-coll. Infatti, per gli eventi di disoccupazione involontaria decorrenti dal 5 settembre 2019, ossia indipendentemente dalla volontà del lavoratore (es. dimissioni per giusta causa), l’accesso alla DIS-COLL è divenuto più semplice.

Cosa vuol dire? In altre parole, i lavoratori titolari di un contratto di co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa) iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso INPS, non pensionati e privi di partita IVA, nei casi previsti dalla legge, hanno più possibilità di ricorrere alla DIS-COLL, poiché sono stati resi più flessibili i requisiti d’accesso.

In particolare, stiamo parlando delle ultimissime novità introdotte dal cd. “D.L. Tutela Lavoro” (D.L. n. 101/2019), recante “disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. L’art. 2 del menzionato decreto legge è intervenuto nel corpus normativo dell’art. 15, co. 2 del D.Lgs. n. 22/2015, che disciplina il requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DIS-COLL. Ma quali sono le novità sui requisiti di contribuzione introdotte dall’indennità di disoccupazione DIS-COLL? Scopriamole nel dettaglio.

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Indennità disoccupazione dis-coll: cos’è e a chi spetta?

Accanto all’indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti, il Jobs Act ha previsto una tutela anche in favore di quei lavoratori che presentano sia le caratteristiche del lavoro subordinato che autonomi, cioè i cd. lavoratori parasubordinati. Esempio tipico dei lavoratori parasubordinati sono i co.co.co.

La DIS-COLL è disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015, che ha istituito l’istituto in via sperimentale per l’anno 2015. Inizialmente, l’indennità era riconosciuta unicamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Successivamente, con ulteriori interventi normativi, il legislatore ha esteso la tutela rispettivamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a far data:

  • dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 (art. 1, co. 310 della L. n. 208/2015);
  • dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 (art. 3, co. 3-octies del D.L. n. 24/2016 convertito con modificazioni in L. n. 19/2017.

Ultimo intervento in ordine cronologico si è avuto con l’art. 7 della L. n. 81/2017 (cd. Jobs Act del lavoro autonomo), che ha disposto sia la stabilizzazione che l’estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In merito a quest’ultimo aspetto, l’art. 15, co. 15 del menzionato decreto legislativo ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’indennità DIS-COLL sia riconosciuta ai co.co.co., anche a progetto, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla data del 1° luglio 2017.

Al contempo, però, il comma 15-bis ha innalzato il carico contributivo previdenziale dovuto per:

  • i collaboratori;
  • gli assegnisti;
  • i dottorandi di ricerca con borsa di studio;
  • gli amministratori;
  • i sindaci.

Per questi ultimi, infatti, occorre sommare un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.

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Indennità disoccupazione dis-coll: chi è escluso 

Essendo l’indennità di disoccupazione Dis-coll spettante ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS, l’indennità non spetta:

  • ai collaboratori titolari di pensione;
  • ai titolari di partita IVA;
  • agli amministratori e sindaci;
  • ai revisori di società;
  • alle associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Indennità disoccupazione dis-coll: requisiti e condizioni

Per poter accedere all’indennità di disoccupazione DIS-COLL, bisogna essere in possesso di alcuni requisiti essenziali: infatti, oltre allo status di disoccupato, bisogna aver maturato e quindi accreditati nella Gestione sperata INPS, almeno tre mesi di contributi.

Questo è il requisito vigente prima dell’intervento del cd. “D.L. Tutela Lavoro” (D.L. n. 101/2019). All’art. 2 del menzionato decreto legge è previsto che il requisito è ridotto da tre a un mese, ampliando di fatto la platea dei soggetti che possono accedere alla DIS-COLL.

Dunque, a far data dal 5 settembre 2019 – che corrisponde alla data di entrata in vigore del D.L. n. 101/2019 – sono cambiate le regole del requisito contributivo. Da tale fata, quindi, la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, co. 1, del D.L. n. 150/2015;
  • possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

La novità è stata recepita dall’INPS con il Messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019

Indennità disoccupazione dis-coll: durata

L’erogazione della DIS-COLL ha cadenza mensile ma non ha una durata fissa e uguale per tutti, poiché tale aspetto dipende dal numero di mesi di contributi accreditati presso la Gestione separata INPS. Quindi, la durata è pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. In ogni caso, la prestazione DIS-COLL può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi.

A tal fine, si ricorda, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. Inoltre, la fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

Indennità disoccupazione dis-coll: importo

L’importo della DIS-COLL dipende dal reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, derivanti dai rapporti di collaborazione in relazione ai quali è riconosciuto il diritto all’indennità in parola, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal rapporto di lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.

Nello specifico, l’indennità è pari:

  • al 75% del reddito medio mensile, come sopra determinato, quando detto reddito è inferiore a 1.195 euro;
  • al 75% dell’importo di 1.195 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, quando il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore al predetto importo di 1.195 euro.

In ogni caso, l’importo dell’indennità non può superare i 1.300 euro, rivalutati annualmente. Da notare, che a partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno), l’indennità DIS-COLL si riduce ogni mese in misura pari al 3%.

Indennità disoccupazione dis-coll: quando si perde

Il lavoratore che percepisce la DIS-COLL può, in qualsiasi momento, perdere il beneficio economico al verificarsi di determinati eventi che si elencano di seguito:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
  • titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l’indennità DIS-COLL;
  • non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

Daniele Bonaddio

Laureato nel 2011 presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro in Economia Aziendale, svolge ormai da diversi anni la professione di redattore presso numerose testate giornalistiche online, occupandosi di temi riguardanti il diritto del lavoro e della previdenza sociale. Ha f…Continua a leggere

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