Indennità 150 euro Naspi e Dis-Coll: requisiti, pagamento, domanda. Come funziona

Paolo Ballanti 22/11/22
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Nell’ambito delle misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) l’esecutivo Draghi ha adottato il Decreto-legge 23 settembre 2022 numero 144 (ribattezzato Aiuti ter), che prevede un’indennità 150 euro Naspi e Dis-Coll.

Tra gli interventi in campo infatti figura, all’articolo 19, la riedizione del bonus una tantum previsto dal Decreto “Aiuti”. Questa volta, però, la somma, destinata sempre a dipendenti, pensionati ed altre categorie beneficiarie, scende a 150 euro.

Nella platea degli aventi diritto figurano, tra gli altri, i beneficiari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Alla luce dei chiarimenti forniti di recente dall’Inps, con la Circolare del 16 novembre 2022 numero 127, analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Indennità 150 euro Naspi e Dis-Coll: a chi spetta

L’articolo 19, comma 9, Decreto-legge numero 144/2022 riconosce l’indennità una tantum di 150 euro a coloro che nel mese di novembre 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, disciplinate rispettivamente agli articoli 1 e 15 del Decreto legislativo numero 4 marzo 2015 numero 22.

La stessa indennità “su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuta anche in favore dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga e di indennità di importo pari alla mobilità”, così la Circolare Inps, in considerazione delle esigenze di “sostegno al reddito sottese all’articolo 19 in commento”.

Cos’è la NASpI?
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è un’indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1 del Decreto legislativo numero 22/2015, in sostituzione delle precedenti prestazioni ASpI e MiniASpI, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015.

La NASpI spetta, in presenza di altri requisiti legati all’ammontare dei contributi versati, in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  • Apprendisti;
  • Soci lavoratori di cooperative, con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Dal 1° gennaio 2022 sono inclusi tra i beneficiari anche gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla Legge numero 240/1984.

La prestazione non spetta invece a:

  • Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
  • Operai agricoli a tempo determinato;
  • Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

DIS-COLL
Istituita sempre dal Decreto legislativo numero 22/2015 (articolo 15) l’indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL è una prestazione a sostegno di:

  • Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto;
  • Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio;

che hanno perduto involontariamente l’occupazione e sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’Inps.
Sono invece esclusi:

  • Collaboratori titolari di pensione;
  • Titolari di partita Iva;
  • Amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica.

Indennità 150 euro Naspi: cosa succede in caso di pagamento anticipato

L’indennità una tantum non spetta ai percettori NASpI che hanno fruito della prestazione “in forma anticipata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015” e il cui “periodo teorico ricomprenda il mese di novembre 2022” (Circolare Inps).

Cos’è la liquidazione anticipata?
Il lavoratore con diritto alla NASpI che intende:

  • Avviare un’attività di lavoro autonomo, purché non in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Iniziare un’attività in forma di impresa individuale;
  • Sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;

può chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato.

A pena di decadenza, il lavoratore presenta domanda all’Inps, in via telematica, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o sottoscrizione della quota di capitale sociale. La Circolare Inps del 23 novembre 2017 numero 174 ha precisato che rientrano tra le ipotesi ammesse all’anticipazione NASpI:

  • Attività professionale esercitata da liberi professionisti (anche iscritti a specifiche casse), in quanto trattasi di attività di lavoro autonomo;
  • Attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
  • Sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • Costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. ed S.p.a.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio;
  • Costituzione o ingresso in società di persone (S.n.c. o S.a.s.);
  • Costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.l.).

Indennità 150 euro Naspi e Dis-Coll: erogazione d’ufficio

Al pari di quanto avvenuto con il precedente bonus 200 euro, per la fruizione dell’indennità in parola i percettori di NASpI e DIS-COLL non dovranno trasmettere alcuna domanda all’Inps.

La somma, precisa la Circolare numero 127, sarà erogata d’ufficio.

Indennità 150 euro Naspi e Dis-Coll: pagamento a febbraio 2023

Gli aventi diritto riceveranno l’indennità 150 euro dall’Inps “con le medesima modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione”. Stando al calendario diffuso dall’Inps nel documento del 16 novembre scorso, le seguenti categorie di beneficiari:

  • Titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità;
  • Percettori di disoccupazione agricola 2021;
  • Destinatari delle indennità Covid-19;
  • Lavoratori autonomi occasionali ed incaricati alle vendite a domicilio, già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 32, commi 15 e 16 del Decreto-legge numero 50/2022;

percepiranno il bonus 150 euro “nel mese di febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto – legge n. 144/2022, relative alle retribuzioni di novembre 2022”.

Perché il pagamento a febbraio 2023?
L’articolo 19, comma 17, del Decreto Aiuti ter dispone espressamente che le indennità 150 euro, di cui ai commi da 9 a 15 “sono erogate successivamente all’invio” all’Inps delle denunce UniEmens da parte dei datori di lavoro.

Il motivo? Nelle comunicazioni trasmesse dalle aziende all’Istituto, relative al mese di novembre, saranno indicati i dipendenti che hanno percepito il bonus 150 euro in busta paga. Di conseguenza, al fine di evitare che la stessa persona percepisca l’indennità due volte, come dipendente e, ad esempio, come percettore di NASpI, l’Inps, una volta appurato che l’interessato non ha percepito il bonus in busta paga, procederà all’erogazione d’ufficio, in febbraio, della somma in questione.

Dal momento che i dati relativi alle buste paga di competenza di novembre dovranno essere trasmessi all’Istituto entro la fine di dicembre, lo stesso elaborerà i dati a gennaio per poi procedere, il mese successivo, ai pagamenti.

Indennità 150 euro Naspi e Dis-Coll: rilevanza fiscale

L’indennità una tantum di 150 euro “non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)” (Circolare Inps). La prestazione, pertanto, non avrà alcuna rilevanza fiscale e non sarà conteggiata nel reddito complessivo ai fini Irpef del beneficiario.

Da ultimo si precisa che, per la stessa prestazione, ancora l’Istituto, non è “riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa”.

Paolo Ballanti

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