Incarichi ai dipendenti pubblici: no autorizzazione, sì comunicazione

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Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha diramato i “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche”.

La l. 190/2012 è, infatti, intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici, prevedendo l’adozione di appositi regolamenti.

La finalità del documento è di supportare le amministrazioni nell’applicazione della normativa in materia di svolgimento d’incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti d’indirizzo.
Si tratta di un mero riordino della materia con l’esemplificazione di una serie di situazioni d’incarichi vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa.

Le situazioni contemplate, evidentemente, non esauriscono casi di preclusione, rimanendo salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e l’UPI hanno collaborato alla stesura del documento finale, partecipando al tavolo, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall´intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013.

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a tempo pieno e parziale con percentuale superiore al 50%, sono vietati gli incarichi abituali e professionali. A tutti sono preclusi gli incarichi che determinano conflitti d’interesse.

I compiti considerati nel documento sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito.
Si tratta, quindi, sia degli incarichi sottoposti a preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza che quelli che possono essere assunti in deroga all’obbligo indicato dal comma 7, dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
L’autorizzazione deve, infatti, essere anticipatamente richiesta dai dipendenti pubblici solamente per lo svolgimento d’incarichi retribuiti.

Non rientrano nell’obbligo di preventiva autorizzazione nemmeno gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate.

Le deroghe (comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001), inoltre, valgono anche per collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali, partecipazione a convegni e seminari; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
La deroga all’obbligo di ottenere il beneplacito, però, non significa che l’incarico può essere assunto.

Le cause preclusive continuano a sussistere e non sono assumibili, ad esempio, gli incarichi che presentano una situazione di conflitto d’interesse.
Sono, inoltre, preclusi gli incarichi, rientranti nelle ipotesi di deroga dall´autorizzazione di cui all´art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l´attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all´impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto d’impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell´attività.

Tali previsioni determinano l’obbligo per il dipendente, ancorché non soggetto all’anticipata autorizzazione, di comunicare, in ogni caso, la proposta di conferimento dell’incarico, per mettere l’Amministrazione di appartenenza nelle condizioni di valutare, o meno, se esistono cause preclusive allo svolgimento del compito.
La valutazione non può essere rimessa solamente al prudente apprezzamento dello stesso dipendente candidato all’incarico.

In effetti, il servizio studi e consulenza trattamento del personale del Dipartimento della Funzione Pubblica, trattando dei “soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione”,  ritiene che debba continuare a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore avrebbe compiuto a priori una valutazione di non compatibilità.

Il Dipartimento, quindi, nell’ambito dello stesso art. 53 del D.Lgs. 165/2001, distingue tra gli incarichi gratuiti e gli altri incarichi per i quali non è prevista l’autorizzazione.

Specifica, poi, che gli incarichi a titolo gratuito da comunicare  sono quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno dell’Amministrazione di appartenenza.

L’ingegnere comunale che allena gratuitamente una squadra di calcio non deve effettuare nessuna comunicazione, poiché l’incarico non è connesso alla sua attività professionale.

L’esclusione della comunicazione per gli incarichi menzionati alle lettere da a) ad f-bis, non convince pienamente. In mancanza di una comunicazione sui tempi di esecuzione dell’incarico, ad esempio di formazione diretta ai lavoratori della pubblica amministrazione o di docenza e di ricerca scientifica (lett. f-bis), l’Amministrazione di appartenenza non potrà valutare l’interferenza con l’attività ordinaria svolta dal dipendente.

La comunicazione, pertanto, ancorché non obbligatoria appare, comunque, sempre opportuna.

Luciano Catania

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