Inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza tramite email

Rosalba Vitale 21/03/14
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Con sentenza del 10 febbraio 2014 – depositata il 13 febbraio 2014 n. 7058, la corte di cassazione ha confermato la pronuncia della corte territoriale ritenendo inammisibile l’ istanza di rinvio dell’ udienza di un difensore trasmessa per via email.
La suprema corte cosi disponeva: “deve ritenersi priva di fondamento la censura relativa alla dedotta nullità legata alla trasmissione a mezzo comunicazione e-mail dell’istanza di rinvio, che il ricorrente documenta essere stata inviata in data 15 maggio 2013 all’indirizzo di posta elettronica della cancelleria della corte d’appello di catania. Sul punto, infatti, è stato più volte affermato da questa corte – ed il collegio non rileva alcun motivo per discostarsi dal principio, che condivide – che è inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poichè l’art. 121 c.p.p. Stabilisce l’obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150 c.p.p. (v., Da ultimo: sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013 – dep. 28/06/2013, bagheri, rv. 256894)”.
Il fondamento logico-giuridico della motivazione e’ da ricercare nella l. 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la l. N. 53 del 1994.
La legge menzionata ha introdotto espressamente la pec quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati.
Successivamente rinnovata con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazione dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 che all’art. 16 comma 4 cosi’ recita: “nei processi civili e processi penali, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata”.
Nel caso de quo, il difensore tramite posta ordinaria presentava istanza di differimento dell’ udienza dovuto a un legittimo impedimento depositandola un giorno prima dell’ udienza medesima.
A parere della suprema corte integra una nullità assoluta per violazione del diritto all’assistenza e rappresentanza ex art. 178 c.p.p., Comma 1, lett. C) e art. 179 c.p.p., Comma 1.

Rosalba Vitale

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