IMU e TASI 2016, scaduta la prima rata: ecco come evitare le maxi sanzioni

Redazione 22/06/16
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Per chi ha evitato/trascurato di pagare gli acconti di IMU e TASI (la cui scadenza della prima rata cadeva lo scorso 16 giugno), in base a quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2016. È stata anticipata dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema delle sanzioni previste(Dlgs 158/2015).

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Tale riforma ha previsto sanzioni più favorevoli per gli omessi pagamenti di IMU e TASI, così come quelli TARI, IRPEF, IRES, IRAP e IVA. Anche le penalità adottabili con l’istituto del ravvedimento operoso sono state riviste.

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Ravvedimento operoso: come cambiano le sanzioni

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Per quanto riguarda nello specifico, le penalità applicabili con il ravvedimento operoso, con la riforma è stata dimezzata la sanzione ordinaria del 2% al giorno, valevole per i primi 14 giorni successivi alla violazione. Stessa cosa per la sanzione ordinaria del 30% per i versamenti fatti con un ritardo non superiore a 90 giorni (articolo 13 del Dlgs 471/1997, applicabile alla Iuc grazie all’articolo 1, comma 695, della legge 147/2013).

Ravvedimento operoso IMU, TASI,TARI: come avere sanzioni ridotte?

Per quanto riguarda la IUC, cioè IMU, TASI e TARI, rimane ai Comuni la facoltà di deliberare con il regolamento specifiche circostanze considerate attenuanti del sistema sanzionatorio (in base all’articolo 1, comma 700, legge 147/2013).

Chi, quindi, non ha pagato o ha effettuato un versamento insufficiente della prima rata 2016 di IMU e TASI, la sanatoria, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, ha stabilito che dal 17 giugno 2016 al 30 giugno 2016 può ottenere la riduzione ad 1/10 della nuova sanzione ordinaria dell’1% al giorno (ravvedimento sprint). Viene stabilito, poi, che per ciascun giorno di ritardo nel pagamento si deve versare lo 0,1%.

Se, invece, si provvede a pagare dal 1° al 16 luglio, il ravvedimento operoso fissa una sanzione pari all’1,5% mentre dal 17 luglio al 14 settembre 2016 (ossia 90° giorno dall’omissione o dal ritardo del pagamento)la sanzione è dell’1,67%.

In maniera analoga a quanto avveniva prima della riforma, si applica poi il 3,75% nel caso in cui il pagamento venga eseguito dal 15 settembre 2016 fino al termine utile per la presentazione della dichiarazione riguardante l’anno nel corso del quale si è commesso la violazione e dunque entro il 30 giugno 2017, per l’omesso pagamento della prima rata IMU e TASI 2016, che scadeva, come detto sopra, il 16 giugno scorso.

IMU, TASI, TARI: quando non vale il ravvedimento operoso

Non vi è la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, con riferimento all’IMU e alla TASI (così come per la TARI) una volta oltrepassato il termine per presentare la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Il Comune, tuttavia, esercitando la rispettiva potestà regolamentare, ha facoltà di prevedere altre ipotesi di ravvedimento operoso.

Nuove sanzioni: anche per le violazioni commesse prima?

Si ricorda che le nuove regole, vigenti dal 1° gennaio 2016, sono applicabili anche per le violazioni che sono state commesse prima di questa data, e anche per gli accertamenti già emessi, fatta eccezione per quelli che sono diventati definitivi.

Redazione