Imu agricola 2015: scadenza vicina, ultimi chiarimenti del Mef

Redazione 05/02/15
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Imu agricola, ancora pochi giorni per il saldo dell’imposta relativa al 2014. Non si è ancora chiusa la pratica della tassa sui terreni destinati all’agricoltura e, anzi, rimangono ancora molti dubbi e perplessità. In aiuto di contribuenti e Caf, sono arrivate nei giorni scorsi i chiarimenti direttamente dal Ministero dell’Economia.

Sono stati chiariti finalmente tutti i contorni della legge vigente? O sull’Imu nei comuni montani gravano ancora nubi che difficilmente saranno dissipate entro martedì prossimo?

Innanzitutto, è bene ripercorrere le tappe principali di questo tira e molla che si dilunga da ormai due mesi. Dopo la nuova regolamentazione decisa dal governo, con un decreto ad hoc emanato nel mese di novembre, era intervenuto il Tar del Lazio, con una doppia sospensiva che ripristinava il precedente regime tributario, salvo, poi, il mancato prolungamento del blocco, che ha però riguardato uno solo dei due provvedimenti assunti in sede amministrativa.

Così, la nuova scadenza è passata al 4 febbraio, poi slittato al 10, ma, nel frattempo, è intervenuto nuovamente il governo, con un decreto approvato in un Consiglio dei ministri lampo che ha diffuso le nuove regole per l’esenzione dall’Imu agricola, stabilendo l’esenzione totale per 3456 Comuni e parziale per 655.

Cosa dice il Ministero

Vediamo quali sono i contenuti della nuova informativa diramata dal Dipartimento delle Finanze. In particolare, i chiarimenti del Mef individuano i punti critici in merito all’esenzione prevista in ambito di Imu agricola e sull’applicabilità dell’aliquota base dello 0,76%.

Nel primo caso, quello dell’esenzione, viene stabilito come essa vada applicata, da una parte, a tutti i terreni destinati ad attività agricole per i Comuni completamente montani, così come disposto dall’apposito elenco Istat e, dall’altra, agli appezzamenti nei Comuni indicati come “parzialmente” montani, sempre in base alla lista dell’istituto di statistica.

Viene comunque sottolineato che, ai fini dell’esenzione, il terreno dovrà comunque essere posseduto e condotto dal medesimo soggetto, che dovrà risultare iscritto alla previdenza agricola.

Passando, infine, all’aliquota applicata, la risoluzione del Dipartimento Finanze stabilisce che la percentuale base andrà calcolata in quei Comuni dove i terreni agricoli non siano soggetti a esenzione completa o parziale, sempre che negli stessi territori non siano in vigore specifiche aliquote.

Rimborso. Infine, stabilisce la nota ministeriale, quei contribuenti che abbiano versato l’imposta e, successivamente, si siano ritrovati esentati, avranno facoltà di chiedere il rimborso qualora il Comune abbia previsto questa possibilità.

 

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